Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24260 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24260 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALMI il 01/10/1971
avverso l’ordinanza del 04/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 4 febbraio 2025, con cui il
Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava l’istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da NOME COGNOME per le frazioni
detentive semestrali comprese tra il 4 maggio 2022 e il 3 maggio 2024.
Ritenuto che il ricorso di COGNOME, articolato in un’unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura,
ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, che appaiono
correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria valutava correttamente il compendio informativo, evidenziando che il ricorrente, durante
l’espiazione della pena controversa, in regime di affidamento in prova, commetteva numerose violazioni del programma trattamentale, tanto è vero che
il beneficio penitenziario gli veniva revocato dallo stesso Tribunale, con efficacia ex tunc, con ordinanza del 17 settembre 2024.
Ritenuto che la gravità delle condotte di NOME COGNOME esplica i suoi effetti sulle frazioni semestrali in oggetto, pur non essendo del tutto coincidenti cronologicamente, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui «la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave » (Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, COGNOME, Rv. 251677 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.