Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39626 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39626 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che nell’unico motivo il ricorso deduca argomento manifestamente infondati, in quanto il percorso logico dell’ordinanza impugnata si regge non soltanto sulla segnalazione per il reato di evasione avvenuta nel corso del semestre in valutazione, la cui erroneità è evidenzia in ricorso, ma anche sulla commissione di numerosi fatti di reato (v. le condanne ai nn. 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23 del certificato penale) nei periodi successivi a tale semestre conformità alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che, pur dovendosi valutare la condo del richiedente in modo frazionato con riferimento a ciascun semestre di pena espiata cui l’istanza si riferisce, il comportamento tenuto dal condannato in un periodo differente, e pers in stato di libertà, può esplicare influenza negativa sulla valutazione del periodo trascors stato di detenzione, in quanto la sua ricaduta nel crimine è un elemento rivelatore del circostanza che, anche nel periodo di detenzione per il quale sia stata avanzata istanza pe ottenere il beneficio penitenziario, è mancata una sincera e convinta adesione all’opera rieducazione (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 267245; Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, COGNOME, rv. 255430; Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, COGNOME, rv. 258743; Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, COGNOME, rv. 254550; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, COGNOME, rv. 256694);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il consigliere estensore
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