Condotta Abituale: Quando i Precedenti Escludono la Tenuità del Fatto
L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, la sua applicazione è soggetta a precisi limiti, tra cui l’assenza di una condotta abituale da parte dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo principio, chiarendo come i precedenti penali per reati della stessa indole possano precludere l’accesso a tale beneficio.
Il Caso in Esame: Ricorso contro una Condanna per Violazione di Domicilio
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna per il reato di violazione di domicilio, previsto dall’art. 614 del codice penale. L’imputata, non accettando la decisione, si è rivolta alla Suprema Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a due distinti motivi.
I Motivi del Ricorso: Motivazione Apparente e Tenuità del Fatto
La difesa ha articolato il ricorso su due fronti:
1. Vizio di motivazione: Si sosteneva che la sentenza impugnata fosse viziata da una motivazione solo apparente, e quindi illegittima, riguardo l’affermazione della responsabilità penale.
2. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si contestava la decisione dei giudici di merito di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo che il reato commesso rientrasse in tale fattispecie.
La Decisione della Cassazione: L’Importanza della Condotta Abituale
La Corte di Cassazione ha respinto in toto le argomentazioni della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta di entrambi i motivi, ritenuti manifestamente infondati. In particolare, il rigetto della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stato motivato proprio dalla presenza di una condotta abituale.
Le Motivazioni della Corte
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha così argomentato la sua decisione:
– Sul primo motivo: I giudici hanno stabilito che la sentenza della Corte d’Appello era dotata di un apparato argomentativo congruo e logico. Le censure sollevate dalla difesa sono state considerate di natura meramente fattuale, non in grado di scalfire la coerenza della motivazione e, come tali, non ammissibili in sede di legittimità.
– Sul secondo motivo: Questo è il cuore della pronuncia. La Corte ha confermato la valutazione già effettuata dai giudici di merito: l’istituto della particolare tenuità del fatto non può essere applicato al caso di specie. La ragione risiede nel comportamento tenuto dall’imputata, qualificabile come “abituale”. Il suo casellario giudiziale, infatti, riportava diversi precedenti per reati della stessa indole (nello specifico, per furto), dimostrando una tendenza a delinquere che è ostativa all’applicazione del beneficio. La condotta abituale è una delle cause esplicite di esclusione previste dalla norma, poiché indica una certa inclinazione al crimine che non è compatibile con la ratio dell’istituto, pensato per fatti occasionali e di minima offensività.
Conclusioni: L’Impatto della Condotta Abituale sulla Punibilità
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la valutazione per l’applicazione della non punibilità per tenuità del fatto non si limita all’episodio singolo, ma si estende a un’analisi complessiva della personalità dell’imputato, come emerge dal suo casellario giudiziale. La presenza di precedenti specifici e reiterati configura una condotta abituale che funge da barriera invalicabile all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La decisione della Cassazione, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando la ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, riafferma il rigore con cui la giurisprudenza interpreta i presupposti di applicabilità di questo istituto, volto a premiare l’occasionalità del reato e non la sua sistematica ripetizione.
Quando un comportamento viene considerato ‘abituale’ ai fini dell’esclusione dell’art. 131-bis c.p.?
Secondo la decisione, un comportamento è considerato abituale quando l’imputato ha commesso in precedenza plurimi reati della medesima indole, come risulta dal suo casellario giudiziale. Questa reiterazione criminosa impedisce di considerare il fatto come un episodio isolato e di lieve entità.
È possibile ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto se si hanno precedenti penali?
La sentenza chiarisce che è molto difficile. Se i precedenti penali, soprattutto se per reati della stessa indole, dimostrano una condotta abituale, l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. è preclusa. La legge stessa indica l’abitualità del comportamento come una causa ostativa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non semplicemente respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati giudicati ‘manifestamente infondati’. Questa qualifica indica un vizio così evidente e palese da non richiedere un esame approfondito nel merito, portando a una pronuncia preliminare di inammissibilità, che comporta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41071 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41071 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRINITAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 614 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l’apparenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputata, è manifestamente infondato dato che la sentenza impugnata è dotata di congruo apparato argomentativo non scalfito dai rilievi, di natura meramente fattuale, esposti in ricorso;
Rilevato che il secondo motivo, che contesta l’esclusone della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 – bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, come già rilevato dalla Corte distrettuale, l’istituto in esame non può essere applicato in quanto il comportamento tenuto dall’imputata è abituale avendo la stessa commesso plurimi reati della medesima indole (il casellario giudiziale annovera vari precedenti per furto);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2024