Condotta Abituale e Tenuità del Fatto: la Cassazione fa il Punto sull’Evasione
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, è spesso oggetto di dibattito giurisprudenziale, specialmente in relazione a reati come l’evasione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la condotta abituale dell’imputato, desumibile da precedenti specifici, costituisce un ostacolo insormontabile all’applicazione di tale beneficio, rendendo irrilevanti altri elementi come la breve distanza dell’allontanamento.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un uomo, sottoposto a misura detentiva presso la propria abitazione, che aveva proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità per il reato di evasione. L’imputato si era allontanato dal domicilio e, secondo la ricostruzione, era stato ritrovato alle ore 23:35 all’interno di un bar situato a circa due chilometri di distanza. Tra i motivi del ricorso, vi era la contestazione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sostenendo la minima offensività della sua condotta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e meramente reiterativo di censure già esaminate e respinte nel giudizio di appello. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., evidenziando come la valutazione non possa limitarsi al singolo episodio delittuoso.
Le Motivazioni: Perché la Condotta Abituale Esclude la Particolare Tenuità del Fatto?
La Corte ha smontato la tesi difensiva basandosi su due pilastri argomentativi principali. In primo luogo, ha qualificato come manifestamente infondata la censura relativa all’irrilevanza della distanza percorsa. La Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione della gravità del fatto, la distanza è un elemento secondario rispetto ad altri fattori.
Il punto cruciale della motivazione risiede però nel concetto di condotta abituale come presupposto ostativo. La Corte ha stabilito che la minima offensività del fatto era già stata correttamente esclusa non solo per le circostanze dell’allontanamento, ma soprattutto a causa dei precedenti specifici dell’imputato. Tali precedenti integrano il presupposto della condotta abituale, che per legge impedisce l’applicazione del beneficio della non punibilità.
La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 1, n. 9859/2024) per definire la nozione di “reati della stessa indole”. Si considerano tali anche i reati che, seppur previsti da norme diverse, presentano caratteri fondamentali comuni per circostanze oggettive, condizioni ambientali o motivi. In quel caso, si era ritenuta abituale la condotta di chi, condannato per un reato previsto dal codice antimafia, aveva plurimi precedenti per evasione. Allo stesso modo, nel caso di specie, i precedenti penali dell’imputato hanno dimostrato una tendenza a violare le prescrizioni dell’autorità, rendendo la sua condotta non più qualificabile come un episodio isolato e di minima gravità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un principio di estrema importanza pratica. Per chi si trova ad affrontare un’accusa di evasione, sperare nella non punibilità per tenuità del fatto diventa un’ipotesi remota se nel proprio casellario giudiziale figurano precedenti specifici o per reati della stessa indole. La valutazione del giudice non si ferma alla singola azione (ad esempio, l’essersi allontanati di poco o per breve tempo), ma si estende alla personalità e alla storia criminale del soggetto. La condotta abituale agisce come un interruttore che spegne la possibilità di accedere al beneficio, confermando un approccio severo verso chi dimostra una persistente inclinazione a delinquere.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per la sua genericità e perché si limitava a riproporre censure già esaminate e motivatamente respinte nella sentenza d’appello.
La breve distanza percorsa durante l’evasione è sufficiente per ottenere la non punibilità?
No. Secondo la Corte, la distanza dell’allontanamento (in questo caso, circa due chilometri) è un elemento irrilevante di fronte alla valutazione complessiva del fatto e alla presenza di altri elementi ostativi.
Cosa si intende per condotta abituale che impedisce l’applicazione della non punibilità per tenuità del fatto?
Si intende la commissione, da parte dell’autore del reato, di altri illeciti della stessa indole. La Corte ha specificato che i precedenti penali specifici dell’imputato integravano questo presupposto, dimostrando una tendenza a violare la legge che esclude la possibilità di considerare il fatto di particolare tenuità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1490 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1490 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN DONA DI PIAVE il 12/11/1965
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME on i contesta l’affermazione di responsabilità ela mancata applicazione della causa id nn punibili di cui all’art. 131-bis cod. pen., sono inammissibili per genericità, risultando meram oppositivi e reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sente -2a;
rilevato che il primo motivo, articolato in fatto, è manifestamente infond3to, sia l’irrilevanza della distanza dell’allontanamento dal luogo di detenzione, sia a fronte ricostruzione dell’episodio, delle dichiarazioni della moglie del ricorrente, trovata uori c del suo ritrovamento alle ore 23.35 all’interno del bar distante circa due km dall’ab tazione;
considerato che la minima offensività del fatto è stata esclusa non solo in r ?.gione de distanza dal luogo di detenzione, ma soprattutto, dei precedenti specifici d ?l’Imputa integranti il presupposto ostativo della abitualità della condotta, facendo corretta 3pplicaziore dei principi affermati da questa Corte secondo i quali in tema di non punibilità pe – partic tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre qua -ido l’autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli ch !, anch incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostan2 oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motiv -e li hanno determinati (Sez. 1, n. 9859 del 24/01/2024, S., Rv. 286154, in cui i è ritenuta abituale la condotta di chi, condannato per il delitto di cui all’art. 75, COMMa 2, cligs. 6 settembre 2011, n. 159, annoverava plurimi precedenti per il delitto di evasione);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :)nseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu -) tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre2024
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