Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21479 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21479 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 02/04/2001
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Enna per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, commesso il 12/2/2022.
La difesa dell’imputato ha articolato i seguenti motivi di ricorso: I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 163 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile.
La causa di non punibilità di cui all’ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza, avendo la Corte d’appello, con argomentare immune da censure, riconosciuto il carattere abituale della condotta serbata dall’imputato, ostativo alla concessione del beneficio, ed avendo escluso che il fatto presentasse connotati suscettibili di rivelare una particolare tenuità.
Ha evidenziato in proposito come il ricorrente, oltre ad essere gravato da una precedente condanna per il reato di guida senza patente – che presuppone per la sua sussistenza la recidiva nel biennio – è stato sorpreso pochi giorni prima del fatto per cui si procede alla guida di un veicolo senza patente ed in possesso di stupefacenti, venendo debitamente contravvenzionato.
Ebbene, la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: avendo l’imputato riportato condanna per il reato di guida senza patente, è evidentemente incorso in due precedenti violazioni della stessa indole di quella che attiene al presente giudizio; è stato poi ulteriormente contravvenzionato per guida senza patente e per la violazione dell’art. 75 d.P.R. 309/90 in data 7/2/2022.
Come hanno affermato le Sezioni Unite, il presupposto ostativo del comportamento abituale nella configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. ricorre quando l’autore del fatto abbia commesso almeno altri due illeciti della stessa indole di quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 16, Tushaj, Rv. 266591). A tal fine è sufficiente che “gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è grado di valutarne l’esistenza”. Pertanto, correttamente la Corte di appello ha preso in considerazione altri analoghi episodi riguardanti la violazione di norme del codice della strada, accertati incidentalmente, per ritenere il comportamento del ricorrente come abituale
L’applicazione dell’istituto invocato è stato validamente negato in sentenza anche alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie (si veda quanto argomentato a pag. 4 della sentenza, in cui si è posto in evidenza che deve escludersi la limitata offensività del reato di cui si discute per il contesto spazio-temporale in cui si è verificato fatto, essendosi il ricorrente posto alla guida della vettura in stato di alterazion – visibilmente percepito dagli operanti – in mancanza di patente di guida, in orario notturno ed in pieno centro abitato, con maggiore esposizione a pericolo della collettività e della persona trasportata).
Con particolare riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale ha evidenziato il dato negativo concretato dai precedenti penali annoverati dall’imputato. Il motivo di ricorso sul punto è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha, con argomentare logico, espresso un giudizio di prognosi sfavorevole sulla futura astensione dalla reiterazione di reati da parte dell’imputato, secondo un giudizio tipicamente di merito idoneo ad evidenziare gli aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno determinato la decisione.
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Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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