Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38815 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nata a Pozzuoli il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Pozzuoli il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nata a Pozzuoli il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Pozzuoli il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza in data 28/2/2024 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni trasmesse in data 27/6/2024 dal Pubblico ministero, in persona del Sosti
Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28/2/2024, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzio respinse l’istanza, presentata da COGNOME NOME, COGNOME NOMENOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME, volta a ottenere la revoca o la sospensione dell’ingiunzione a demolire rela all’immobile sito in INDIRIZZO INDIRIZZO adottato dalla Procura della Repubbl presso il Tribunale di Napoli in data 29/3/2023;
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione COGNOME NOME,COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, a mezzo del difensore, che denunciano la violazione di legg
e il vizio di motivazione con riferimento “all’art. 1 sexies I. 431/85 e delle norme che rego condono edilizio disciplinato dalla legge 24.11.94 n. 724”.
Assume la difesa che:
con sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. dist. Di Pozzuoli, COGNOME NOME era stata condann per il reato di cui all’art. 20 lett. c) I. 47/85 per aver eseguito, in zona sottoposta a inedificabilità un manufatto abusivo ed era stato anche ordinato il rispristino dello st luoghi;
il Tribunale avrebbe dovuto attendere la definizione da parte dell’ente territoriale delle istanze di condono pendenti “essendo intervenuta condanna per il solo reato paesaggistico e non anche…per le violazioni urbanistiche”;
le dimensioni complessive dell’immobile non costituiscono ostacolo all’accoglimento del domande di condono in quanto il manufatto abusivo, realizzato sul terreno appartenente a COGNOME NOMENOME padre di COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, si componeva quattro appartamenti che erano stati “adibiti sin dall’origine come autonome abitazioni”, per ogni singolo soggetto che aveva presentato istanza di condono vantava la propria legittimazion in quanto nella piena disponibilità dell’immobile per il quale aveva avanzato l’istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il Tribunale ha ritenuto che le domande di condono fondanti il ricorso non costituiss ostacolo all’esecuzione dell’ordine di demolizione in quanto “risultano abbondantemente superat i limiti volumetrici previsti dalla legge 724/94 di 750 m.c. atteso che l’intero immobile 1680”. Spiega, ancora, che dalla consulenza tecnica dell’ing. COGNOME e dalla ulter documentazione acquisita era emerso che “le domande di condono erano relative a un unico corpo di fabbrica che si sviluppa su due livelli collegati da una scala interna” e che il man era stato realizzato su terreno di proprietà di COGNOME NOME e che solo il 30/10/199 odierni istanti vi stabilivano la propria residenza”.
Tali dati non sono contestati dalla difesa la quale deduce che “i quattro appartamenti veniva distribuiti ab origine tra il sig. COGNOME NOME NOME NOME dei suoi figli” sicché “ogn soggetto che presenta istanza di condono ventava la propria legittimazione quale soggetto interessato in funzione della piena disponibilità del singolo appartamento”.
L’allegazione difensiva, però, non giustifica l’accoglimento del ricorso.
Questa Corte ha ripetutamente precisato che “non è ammessa la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati in forza degli art. 6 e 38, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamati dall’art. 39, comma 6, della legge 23 dicem 1994, n. 724, quando si tratti di un unico immobile e non siano individuati distinti relazione a un frazionamento reale del cespite. Il frazionamento dei permessi a costruire sanatoria per eludere il limite dei 750 mc è illegittimo e determina la disapplicazione deg
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amministrativi (si vedano, tra le più recenti, Sez. 3, n. 30455 del 02/08/2022, PG in p INDIRIZZO, non mass.; n. 2253 del 04/07/2023, NOME, non mass.; n. 37047 del 03/07/2023, NOME, non mass.; n. 27977 del 04/04/2019, COGNOME, Rv. 276084-01; Sez. 4, n. 10017 del 03/03/2021, PG in proc. Bellomo, Rv. 280700; si veda altresì, Sez.3, n. 2840 del 18/11/2021 dep. 2022, COGNOME, Rv. 282887 – 01, che ha ribadito lo stesso principio per il condono del d. novembre 2003, n. 269, conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326)” ( Sez. 3, n. 14308 del 8/4/2024, COGNOME).
Tale orientamento trova fondamento nell’approdo ermeneutico cui risulta pervenuta la Corte costituzionale che con la sentenza n. 302 del 1996 ha precisato che “per le nuove costruzione prevista la possibilità (derogatoria e, come tale, di stretta interpretazione), di calc volumetria per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria, procedendo, quindi, scissione della domanda di sanatoria riferita ad unico edificio (con la conseguente applicazi a ciascuna domanda del limite volumetrico dei 750 mc), soltanto quando vi sono diversi soggett legittimati per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantita titolo, presupposto che ricorre nei seguenti casi: “proprietà di parte della costruzione a s di alienazione o di singole opere da sanare (art. 31, primo comma, della legge 28 febbraio 198 n. 47) o titolarità di diritto di usufrutto o di abitazione (ad es. limitata a singola immobile), titolarità di diritto personale di godimento, quando la legge o il contratto abili le opere (art. 31, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, in relazione all’art. 4 della le gennaio 1977, n. 10) o ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria (art. terzo comma, della legge n. 47 del 1985), come l’istituto di credito mutuario, con ipotec singola porzione di immobile, il locatario o altri aventi titolo a godere della porzione di imm Proprio in relazione a quest’ultima ipotesi individuata dalla Corte costituzionale, Questa C di recente, ha escluso che la mera disponibilità di fatto di una parte del bene per tolleranz proprietario legittimi la presentazione di un’autonoma e separata domanda di concessione in sanatoria relativamente a tale porzione dell’immobile (Sez. 4, n. 10017 del 3/3/2021, R 280700 – 01) o che una tale legittimazione spetti ai comproprietari prima dell’interve divisione ( Sez. 3, n. 27977 del 4/4/2019, Rv. 276084 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Venendo al caso di specie, la stessa allegazione difensiva non individua alcun atto negozial scritto che all’epoca della presentazione delle domande di concessione in sanatoria attribuis diritti su porzioni del fabbricato ai germani NOMENOME NOME NOME COGNOME né si deduc elementi che consentano di inferire che già prima di quanto risultante dal certificato stor residenza richiamato nel provvedimento impugnato i predetti avessero conseguito il possesso di parti dell’edificio.
Va, quindi, escluso la loro legittimazione .all’inoltro delle domande di condono in sana fondanti il ricorso.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta inammissibile, conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giug
2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato pres senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone c ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della C delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/9/2024.