Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41169 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1308/2024
ALDO ACETO
Relatore –
CC – 03/10/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 19593/2024
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a OTTAVIANO il 13/07/1965 COGNOME NOME nato a OTTAVIANO il 17/06/1964 COGNOME NOME nato a OTTAVIANO il 11/11/1968
avverso l’ordinanza del 23/04/2024 della Corte d’appello di Napoli
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento con rinvio dellÕordinanza impugnata.
1.COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, eredi di COGNOME NOME, ricorrono congiuntamente, con atto a firma del comune difensore, per lÕannullamento dellÕordinanza del 23 aprile 2024 della Corte di appello di Napoli che, pronunciando in sede esecutiva, ha rigettato la richiesta di sospensione/revoca dellÕingiunzione a demolire emessa dal Pubblico ministero in esecuzione della sentenza n. 3087/1998 della medesima Corte di appello che aveva irrevocabilmente condannato COGNOME Teresa alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui allÕart.
20, lett. c, legge n. 47 del 1985, e aveva contestualmente ordinato la demolizione del manufatto abusivamente realizzato.
1.1.Con il primo motivo deducono la violazione e lÕerronea applicazione dellÕart. 32 d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 362 del 2003, nonchŽ il vizio di motivazione e la violazione dellÕart. 666, comma 5, cod. proc. pen., sotto il profilo dellÕomesso esercizio dei poteri istruttori, attivabili dÕufficio dal giudice dellÕesecuzione per verificare lÕesatto volume dellÕopera oggetto di richiesta di condono edilizio (essendo errati i calcoli del CT del PM) e le ragioni per le quali il Comune da quasi venti anni non ancora si pronuncia sullÕistanza.
1.2.Con il secondo motivo deducono la violazione e lÕerronea applicazione dellÕart. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001, nonchŽ il vizio di motivazione e la violazione dellÕart. 666, comma 5, cod. proc. pen., sotto il profilo dellÕomesso esercizio dei poteri istruttori, attivabili dÕufficio dal giudice dellÕesecuzione per verificare la persistente sussistenza degli interessi pubblici ostativi alla demolizione dellÕimmobile.
2.I ricorsi sono inammissibili.
3.La Corte di appello, premesso che lÕistanza di condono era stata presentata il 7 ottobre 2004, ha escluso la possibilitˆ di sanare lÕopera ostandovi la volumetria complessivamente sviluppata che supera i 3.000 mc, giusta relazione tecnica prodotta dal PM, laddove le relazioni tecniche della difesa fanno riferimento esclusivamente alla superficie complessiva dellÕimmobile. Sotto altro profilo, la Corte di appello sottolinea il lungo lasso di tempo intercorso dalla domanda di condono senza alcun esito attuale.
3.1.I ricorrenti se ne dolgono deducendo, con il primo motivo, lÕerrore di calcolo effettuato dal consulente del Pubblico ministero, il travisamento delle proprie relazioni tecniche e comunque lÕomessa attivazione di poteri istruttori del giudice dellÕesecuzione finalizzati a superare le incertezze sul punto.
3.2.I rilievi sono generici, manifestamente infondati e inammissibilmente volti ad un riesame dei fatti indicati dal giudice di merito a sostegno della propria decisione.
3.3.In primo luogo deve essere precisato che, ai sensi dellÕart. 32, comma 25, d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, il volume di 3000 mc costituisce il limite alla condonabilitˆ dellÕunico immobile per il quale siano state presentate più richieste, fermo restando che la singola domanda
di condono non pu˜ mai avere ad oggetto costruzioni residenziali superiori a 750 mc. (Cons. St., Sez. VII, n. 8594 del 29/09/2023; Cons. St., Sez. VI, n. 1090 del 10/03/2014; Cons. St., Sez. IV, n. 211 del 15/01/2013).
3.4.Ne deriva che la domanda di condono avanzata da COGNOME Teresa e, successivamente, dallÕerede COGNOME non avrebbe mai potuto riguardare un immobile superiore, per volumetria, a 750 mc, con la conseguenza della assoluta irrilevanza della questione posta.
3.5.Ma anche a ritenere, in via ipotetica, che le domande fossero più dÕuna (è ipotesi che, per˜, non trova riscontro nemmeno nelle deduzioni difensive), la presentazione di plurime istanze di sanatoria relative a distinte unitˆ immobiliari, ciascuna non eccedente i 750 mc., costituisce artificioso frazionamento della domanda, in caso di nuova costruzione di volumetria inferiore a 3.000 mc., la cui realizzazione sia ascrivibile, come nel caso di specie, ad un unico soggetto (Sez. 3, n. 2840 del 18/11/2021, dep. 2022, Vicale, Rv. 282887 – 01; Sez. 3, n. 27977 del 04/04/2019, Caputo, Rv. 276084 – 01, secondo cui nel caso di bene immobile in comproprietˆ, per il quale non sia stata operata alcuna divisione nŽ costituito un distinto diritto di proprietˆ su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati in forza degli artt. 6 e 38, comma 5, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamati dall’art. 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, costituisce un frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse onde non consentire l’elusione del limite legale di volumetria dell’opera per la concedibilitˆ della sanatoria; nello stesso senso, Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, COGNOME, Rv. 269280 – 01; Sez. 3, n. 12353 del 02/10/2013, COGNOME, Rv. 259292 – 01; Sez. 3, n. 20161 del 19/04/2005, COGNOME, Rv. 231643 – 01).
3.6.Più in generale costituisce insegnamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo il quale non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l’unitˆ immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l’espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, s’ da costituire una costruzione unica (Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, COGNOME, Rv. 263639 – 01; Sez. 3, n. 33796 del 23/06/2005, COGNOME, Rv. 232481 – 01; Sez. 3, n. 10500 del 02/07/1998, San Martino, Rv. 211856 – 01; Sez. 3, n. 8548 del 26/04/1999, COGNOME, Rv. 214280 – 01, secondo cui, in materia di condono edilizio, ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo ad un unico soggetto legittimato e le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unitˆ che compongono tale edificio devono esser riferite ad una unica concessione in sanatoria, che riguarda quest’ultimo nella sua totalitˆ. Ci˜ in quanto la ratio della
norma è di non consentire l’elusione del limite legale di consistenza dell’opera per la concedibilitˆ della sanatoria, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell’intero complesso edificatorio).
3.7.Di qui, come detto, lÕirrilevanza della questione relativa alle effettive dimensioni volumetriche nel manufatto perchŽ, anche a ritenere che sviluppasse 2961,97 mc., resta il fatto che la iniziale domanda di condono riguardava il fabbricato nella sua interezza di dimensioni, dunque, di gran lunga superiori a 750 mc.
4.Esclusa la condonabilitˆ dellÕopera, i ricorrenti non hanno interesse e coltivare il secondo motivo (ritenuto, invece, fondato dal Procuratore generale).
4.1.La deliberazione consiliare con cui il Comune, nei termini e con i limiti indicati dallÕart. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001, dichiara lÕesistenza di prevalenti interessi pubblici presuppone, logicamente e giuridicamente, lÕacquisizione del bene e dellÕarea di sedime al patrimonio dellÕente (art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380, cit.).
4.2.I ricorrenti, dunque, di certo non sono attualmente proprietari dellÕimmobile sul quale non possono vantare alcun diritto.
4.3.Secondo lÕormai consolidato e prevalente orientamento della Corte di cassazione, l’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione dell’opera abusiva ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione a demolire emessa dall’Autoritˆ amministrativa determina l’automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area pertinente, indipendentemente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale dellÕinottemperanza (Sez. 3, n. 17418 del 04/04/2023, Vicinanza, Rv. 284661 – 01; Sez. 3, n. 1163 del 15/11/2016, dep. 2017, Notarstefano, Rv. 268737 – 01; Sez. 3, n. 23718 del 08/04/2016, COGNOME, Rv. 267676 – 01; Sez. 3, n. 22237 del 22/04/2010, COGNOME, Rv. 247653 – 01; Sez. 3, n. 39075 del 21/05/2009, COGNOME, Rv. 244891 – 01; Sez. 3, n. 1819 del 21/10/2008, COGNOME, Rv. 242254 – 01).
4.4.Ne consegue che l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’immobile abusivo fa venir meno l’interesse alla revoca o alla sospensione dell’ordine di demolizione in capo al responsabile dellÕillecito (Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019, Centioni, Rv. 277500 – 01; Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133 – 01).
4.5.La sorte dellÕimmobile (ormai non più condonabile) non è più nelle mani dei ricorrenti (che non hanno, nŽ mai hanno avuto, alcuna relazione qualificata con il bene) bens’ del Comune di Ottaviano, lÕunico eventualmente titolato a interloquire con lÕAutoritˆ Giudiziaria sulla demolizione del manufatto ormai di sua proprietˆ e sulla effettiva e persistente sussistenza dellÕinteresse a mantenerlo per
prevalenti interessi pubblici, ove mai fosse stata adottata, come nel caso di specie, una delibera in tal senso (adottata dal Comune il 31 luglio 2017).
4.6.Restano in ogni caso valide e non sindacabili in questa sede le considerazioni della Corte di appello sulla attuale insussistenza di tale interesse, fondandosi tale valutazione sul fatto che nel mese di novembre dellÕanno 2023, il Comune di Ottaviano aveva avviato le procedure per il reperimento dei fondi necessari alla demolizione del manufatto.
4.7.Le conclusioni del Giudice dellÕesecuzione non sono manifestamente infondate e non sono sindacabili in questa sede deducendo lÕomesso esercizio di poteri istruttori sul punto, non costituendo tale omissione violazione di legge deducibile come tale in sede di legittimitˆ.
4.8.Peraltro, sul punto, la difesa è contraddittoria.
4.9.Il tema di prova non approfondito riguarderebbe lÕintenzione effettiva del Comune di Ottaviano di dar corso o meno alla delibera consiliare del luglio 2017, delibera contraddetta dalla più recente manifestazione della volontˆ dellÕEnte di procedere alla demolizione del manufatto avviando – come detto – procedure per il reperimento di fondi.
4.10.Orbene, lÕapprofondimento si renderebbe necessario, a dire dei ricorrenti, perchŽ il 22 aprile 2024 (il giorno prima dellÕudienza, stigmatizza la Corte di appello) una cooperativa aveva manifestato lÕinteresse ad avere in assegnazione lÕimmobile per utilizzo sociale. Come correttamente osservato dal Giudice dellÕesecuzione, la provenienza della richiesta contrasta con la tesi della indiscussa titolaritˆ del manufatto in capo alI ricorrenti ma sopratutto, aggiunge la Corte di cassazione, prova la natura inammissibilmente esplorativa del richiesto approfondimento istruttorio sia perchŽ lÕatto utilizzato dalla difesa non proviene dallÕEnte e non è suscettibile di manifestarne la volontˆ, sia perchŽ tende a sollecitare lÕesame di un argomento di prova futuro ed eventuale (la decisione dellÕente sulla richiesta).
5.Alla declaratoria di inammissibilitˆ dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Cos’ deciso in Roma, il 03/10/2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME