Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6077 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6077 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1417/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 13/11/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2025 del TRIBUNALE di Napoli
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette le note difensive depositate, per conto dei ricorrenti, AVV_NOTAIO che, in replica alle conclusioni del PG, ha insistito per lÕaccoglimento dei ricorsi e lÕannullamento dellÕatto impugnato.
1.NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con unico atto a firma del comune difensore, per lÕannullamento dellÕordinanza del 30 maggio 2025 del Tribunale di Napoli che, pronunciando quale giudice dellÕesecuzione, ha rigettato la richiesta di sospensione e revoca dellÕingiunzione a demolire emessa dal Pubblico ministero lÕ8 novembre 2015 (notificata il 25 gennaio 2016) in esecuzione della sentenza del Pretore di Napoli del 25 giugno 1993 che aveva dichiarato la
loro madre, NOME COGNOME, penalmente responsabile del reato di cui allÕart. 20 lett. b), legge n. 47 del 1985 (oggi art. 44, comma 1, lett. b, d.P.R. n. 380 del 2001), e aveva ordinato la demolizione dei manufatti abusivamente costruiti (in particolare, dei due appartamenti ricavati dalla abusiva realizzazione, in soprelevazione, di un secondo piano di un fabbricato preesistente, realizzati in assenza di concessione edilizia, in zona sismica, con uso di cemento armato e senza aver rispettato le prescrizioni imposte dalle leggi n. 1086 del 1971 e n. 64 del 1974).
1.1.Con unico motivo deducono lÕerronea applicazione della legge penale nonchŽ della legge n. 724 del 1994 e del d.P.R. n. 380 del 2001 nonchŽ la contraddittorietˆ e/o lÕillogicitˆ della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto lÕillegittimitˆ dei due provvedimenti di condono loro rilasciati avendo considerato alla stregua di un unico edificio (per il quale andava rilasciata unÕunica concessione) le due distinte unitˆ immobiliari, ognuna di proprietˆ di un singolo e diverso istante.
2.Con memoria del 7 novembre 2025 il difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, ha replicato alla richiesta del PG di rigetto dei ricorsi.
1.I ricorsi sono inammissibili.
2.Dalla lettura dellÕordinanza impugnata risulta che:
2.1.con sentenza del 25 giugno 1993 il Pretore di Napoli aveva accertato che, NOME, madre degli odierni ricorrenti, aveva abusivamente costruito un secondo piano in soprelevazione mediante il completamento di due appartamenti dalla stessa ricavati;
2.2.con atto notarile del 10 maggio 1991 i genitori degli odierni ricorrenti avevano donato ai figli il lastrico di copertura del primo piano (piano di calpestio del secondo), peraltro non ancora accatastato, essendo stata presentata solo la relativa denunzia;
2.3.il 19 marzo ed il 25 giugno 2009, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano ottenuto le concessioni edilizie in sanatoria, rispettivamente n. 14648 e 16841, a fronte RAGIONE_SOCIALE due domande di condono presentate ai sensi della legge n. 724 del 1994.
3.Il Tribunale ha rigettato la domanda di revoca/sospensione dellÕingiunzione a demolire osservando che:
3.1.la costruzione di un secondo piano in elevazione costituisce abuso unitario dal quale sono stati ricavati due appartamenti (quelli di proprietˆ dei fratelli COGNOME);
3.2.considerati singolarmente, i due appartamenti sviluppano una volumetria inferiore a 750 m (363,67 m un appartamento, 355,45 m lÕaltro) laddove, unitariamente considerati insieme con il torrino ed il vano scala, la volumetria complessiva è pari a 813,84 m che supera il limite dei 750 m stabilito dallÕart. 39, comma 1, legge n. 724 del 1994, per la sanabilitˆ RAGIONE_SOCIALE opere;
3.3.il comportamento doloso dei fratelli, che avevano artatamente frazionato le domande di condono, esclude il legittimo affidamento che costoro avevano riposto nel trascorrere degli anni senza che intervenisse alcun atto repressivo.
5.Tanto premesso, ricorda il Collegio che il giudice dell’esecuzione penale è sempre titolato ad esercitare il proprio sindacato sulla legittimitˆ del provvedimento abilitativo in sanatoria (Sez. 3, n. 26004 del 05/04/2019, Messina, Rv. 276014 – 01) disapplicandolo ove lo stesso sia stato emesso in assenza RAGIONE_SOCIALE condizioni formali e sostanziali di legge previste per la sua esistenza e non anche nell’ipotesi di mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE norme che, regolando l’esercizio del potere amministrativo, determinano solo invaliditˆ (Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009, Consolo, Rv. 243905 – 01; Sez. 3, n. 1104 del 25/11/2004, COGNOME, Rv. 230815 – 01), non dovendo il giudice dellÕesecuzione penale applicare atti amministrativi non conformi alla legge (Sez. 3, n. 7736 del 22/01/2001, Pratesi, Rv. 219157 01).
5.1.Più in generale, il giudice dellÕesecuzione, ai fini della revoca dell’ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, deve verificare la legittimitˆ del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestivitˆ della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilitˆ dell’opera, e, ove l’immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonchŽ la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili (Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Rv. 277668 – 01; Sez. 3, n. 30016 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 251023 – 01; Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009, Consolo, Rv. 243905 – 01), essendo operante, anche in tema di condono, il principio secondo il quale l’esecutivitˆ del provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della demolizione, e la vincolativitˆ del relativo comando per il soggetto destinatario, vengono meno, una volta definita la procedura di sanatoria, sempre che il giudice riscontri la regolaritˆ dellÕatto amministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge (cfr. Sez. 3,
n. 11051 del 30/01/2003, Rv. 224346 – 01; Sez. 3, n. 3196 del 27/11/1998, dep. 01/03/1999, Rv. 213010 – 01).
5.2.I ricorrenti se ne lamentano, criticando lÕoperato del giudice dellÕesecuzione che, affermano, ha disapplicato i provvedimenti amministrativi di condono che – sostengono – non si pongono in palese e macroscopico contrasto con i presupposti legali emergendo chiaramente dagli atti che le concessioni non sono palesemente illegittime e che si tratta unicamente di una diversa interpretazione della normativa sul condono.
5.3.Il rilievo è manifestamente infondato e pone sullo stesso piano il sindacato del giudice penale sulla legittimitˆ del permesso di costruire con quello sulla legittimitˆ del permesso di costruire in sanatoria (ordinaria o speciale).
5.4.Nel primo caso, peraltro, costituisce ormai approdo della giurisprudenza di legittimitˆ lÕinsegnamento secondo il quale, in tema di reati edilizi, la contravvenzione di esecuzione di lavori “sine titulo” sussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico – edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione (Sez. 3, n. 56678 del 21/09/2018, Pmt, Rv. 275565 – 01 che, in motivazione, ha precisato che la “macroscopica illegittimitˆ” del permesso di costruire, pur non costituendo una condizione essenziale per l’oggettiva configurabilitˆ del reato, rappresenta un significativo indice sintomatico della sussistenza dell’elemento soggettivo dellÕillecito; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 3, n. 45587 del 14/11/2024, COGNOME, Rv. 287326 – 02, secondo cui, in tema di contravvenzioni edilizie, l’agente non pu˜ invocare, a fini scusanti, la propria buona fede sulla base della mera presenza di titoli abilitativi apparentemente legittimanti l’intervento, essendo necessario che essi non siano macroscopicamente illegittimi).
5.5.Nel secondo caso (con riferimento al permesso di costruire in sanatoria cd. ordinaria), costituisce principio consolidato quello secondo il quale è sindacabile ex art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, la concessione edilizia rilasciata in sanatoria, perchŽ non rimuove limiti o costituisce diritti del cittadino, ma svolge la funzione di fatto estintivo di un reato giˆ commesso e, in quanto tale, come ogni altro fatto estintivo deve essere controllato dal giudice. In particolare, la concessione non ha effetto estintivo perchŽ illegittima quando l’opera realizzata non sia conforme alla normativa urbanistica (Sez. 3, n. 9799 del 20/06/2000, COGNOME, Rv. 217410 – 01; Sez. 3, n. 2256 del 27/01/1997, COGNOME, Rv. 207204 – 01; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 3, n. 19236 del 15/02/2005, COGNOME, Rv. 231834 – 01).
5.6.Allo stesso modo (e con riferimento al permesso di costruire in sanatoria cd. ÒspecialeÓ, perchŽ rilasciato allÕesito di istanza di condono edilizio) il giudice dell’esecuzione, a cui sia richiesto di revocare l’ordine di demolizione di manufatto
abusivo in ragione di sopravvenuto provvedimento di condono, ha il potere di sindacare detto atto concessorio, disapplicandolo, come detto ( ¤ 5), soltanto ove lo stesso sia stato emesso in assenza RAGIONE_SOCIALE condizioni formali e sostanziali di legge previste per la sua esistenza e non anche nell’ipotesi di mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE norme che, regolando l’esercizio del potere amministrativo, determinano solo invaliditˆ (Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009, Consolo, Rv. 243905 – 01; Sez. 3, n. 1104 del 25/11/2005, dep. 2005, COGNOME, Rv. 230815 – 01). EÕ stato cos’ precisato, sempre in tema di condono edilizio, che compete al giudice penale il potere di accertamento di tutti gli elementi della fattispecie estintiva, fra i quali vi è l’osservanza del limite temporale e di quello volumetrico costituenti parametri stabiliti dal legislatore per la definizione dell’ambito di operativitˆ del condono medesimo. Il controllo sulla loro ricorrenza non costituisce esercizio di una potestˆ riservata alla P.A. (alla quale competono tutti gli accertamenti relativi alla sanatoria “amministrativa”) spettando invece al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l’applicabilitˆ della causa di estinzione del reato, sicchŽ, quando risulti che le opere edilizie abusive non siano state ultimate entro il termine stabilito ovvero che l’immobile superi la volumetria di settecentocinquanta metri cubi, l’imputato non pu˜ beneficiare del condono edilizio (Sez. 3, n. 5031 del 08/03/2000, Forliano, Rv. 216052 – 01; Sez. 3, n. 5376 del 23/03/1998, Ribisi, Rv. 210746 – 01; nel senso che il giudice ordinario non esercita una potestˆ riservata dalla legge alla Pubblica Amministrazione, quando stabilisce che l’imputato non pu˜ beneficiare del cosiddetto “condono edilizio” perchŽ l’immobile supera la volumetria di settecentocinquanta (750) metri cubi, cfr. Sez. 3, n. 9680 del 15/10/1996, COGNOME, Rv. 206471 – 01, che ha ribadito che al magistrato penale compete, infatti, il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l’applicabilitˆ della causa di estinzione del reato; in tal caso egli svolge il compito primario riservato alla giurisdizione, che non pu˜ essere delegato alla Pubblica Amministrazione, alla cui attivitˆ è demandata soltanto l’eventuale indagine sulla congruitˆ RAGIONE_SOCIALE somme versate dall’interessato, ferma restando per il giudice sempre la possibilitˆ di effettuare in casi eccezionali (es. palmare erroneitˆ dell’assunto dell’ufficio tecnico del Comune) ulteriori verifiche).
5.7.Il giudice penale esercita il doveroso controllo sulla legalitˆ dellÕazione amministrativa onde verificare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALE condizioni che legittimano la paralisi della esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenze penali (non dei provvedimenti amministrativi).
5.8.La natura palese (o macroscopica) della illegittimitˆ del permesso di costruire in sanatoria non costituisce, dunque, un limite al doveroso sindacato del giudice penale sullÕatto.
5.9.Nè viene in rilievo la buona fede dei ricorrenti, i quali non possono addurre la (fisiologica) preesistenza dellÕabuso allÕentrata in vigore della legge n. 724 del 1994, dovendosi invece valutare tale buona fede (ove mai possa avere una qualche rilevanza) al momento della presentazione RAGIONE_SOCIALE due domande.
5.10.Ora, la violazione dei limiti volumetrici stabiliti dalla legge n. 724 del 1994 osta alla condonabilitˆ dellÕopera e questo a prescindere, per le ragioni appena illustrate, dalle determinazioni che il Comune ha adottato.
5.11.Il Tribunale di Napoli ha fatto buon governo del consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilitˆ della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unitˆ che compongono tale edificio devono riferirsi ad una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di settecentocinquanta metri cubi attraverso la considerazione di ciascuna parte in luogo dell’intero complesso (Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, COGNOME, Rv. 269280 – 01; Sez. 3, n. 12353 del 02/10/2014, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259292 – 01; Sez. 3, n. 20161 del 19/05/2005, COGNOME, Rv. 231643 – 01; Sez. 3, n. 8584 del 26/04/1999, COGNOME, Rv. 214280 – 01).
5.12.Nella stessa scia si pone la giurisprudenza amministrativa per la quale il limite di 750 m per le nuove costruzioni previsto dall’art. 39 della L. n. 724 del 1994 non pu˜ essere eluso tramite la presentazione di più richieste di condono per unitˆ immobiliari facenti parte di un unico fabbricato. La volumetria deve essere calcolata considerando l’intera costruzione nel suo complesso e non in riferimento a singole parti autonomamente considerate (Cons. St., Sez. IV, n. 2173 del 17/03/2025). EÕ stato altres’ precisato che la normativa di cui all’art. 39 della Legge n. 724/1994, laddove abbia previsto che il limite di 750 m di volumetria condonabile debba essere computato per le nuove costruzioni per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria, deve essere interpretato nel senso che nei casi in cui all’interno di un unico compendio immobiliare sia possibile individuare abusi ontologicamente diversi è possibile per essi presentare distinte richieste di condono mentre in tutti gli altri casi resta fermo che dovranno essere le plurime istanze, sommate assieme, a non eccedere la volumetria di 750 mc. (Cons. St., Sez. VI, n. 932 del 01/02/2021; Cons. St., Sez. VI, n. 399 del 12/01/2021). LÕopera edilizia abusiva va dunque identificata con riferimento all’unitarietˆ dell’edificio realizzato (o del complesso immobiliare), ove sia stato compiuto dal costruttore in esecuzione di un disegno unitario, essendo irrilevante la suddivisione dell’opera stessa in più unitˆ abitative (Cons. St., Sez. V, n. 1229 del 03/03/2001, in fattispecie nella quale il soggetto che aveva richiesto il condono edilizio aveva suddiviso l’opera abusiva in una pluralitˆ di villette, tutte di
cubatura inferiore a 750 mc, al solo scopo d’aggirare il limite massimo di cubatura sancito, ai fini della sanatoria, dall’art. 39 comma 1 l. 23 dicembre 1994 n. 724).
5.13.Nel caso di specie, per le ragioni di cui oltre si dirˆ, lÕampliamento del manufatto esistente è unico ed ascrivibile alla condotta di una sola persona.
5.14.La Corte costituzionale ha affermato che Ça previsione massima di cubatura di “750 metri cubi” è un limite assoluto ed inderogabile, che si aggiunge come norma di chiusura al limite di ampliamento che deve essere contenuto nel trenta per cento della volumetria originaria, ad evitare che fabbricati, inizialmente, di cubatura considerevole possano ampliarsi in modo ulteriormente notevoleÈ. Ed invero, spiega il Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, Çper le nuove costruzioni è prevista la possibilitˆ (derogatoria e, come tale, di stretta interpretazione) di calcolare la volumetria per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria, cioè presupponendo ipotesi di legittima ed ammissibile scissione della domanda di sanatoria per effetto della suddivisione della costruzione o limitazione quantitativa del titolo che abilita la presentazione della domanda di sanatoria. I casi possono essere molteplici: proprietˆ di parte della costruzione a seguito di alienazione o di singole opere da sanare (art. 31, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) o titolaritˆ di diritto di usufrutto o di abitazione (ad es. limitata a singola porzione di immobile), titolaritˆ di diritto personale di godimento, quando la legge o il contratto abiliti a fare le opere (art. 31, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, in relazione all’art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) o ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria (art. 31, terzo comma, della legge n. 47 del 1985), come l’istituto di credito mutuario, con ipoteca su singola porzione di immobile, il locatario o altri aventi titolo a godere della porzione di immobile. Ciascuno dei soggetti, come sopra specificati, pu˜ presentare la domanda di sanatoria per le porzioni di immobile per le quali è legittimato, ed è questa l’unica possibilitˆ, cui logicamente pu˜ riferirsi la deroga, in quanto la concessione edilizia deve essere necessariamente unica per tutte le opere riguardanti un edificio o un complesso unitario, quando si riferisce a nuova costruzione, e solo eccezionalmente pu˜ operarsi una scissione quando esiste una norma che legittima in maniera differenziata soggetti diversi dal costruttore. Di conseguenza uno stesso soggetto legittimato non pu˜ utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dall’art. 39, primo comma, della legge n. 724 del 1994, dovendosi, in tal caso, necessariamente unificare le richieste quando si tratti della medesima nuova costruzione da considerarsi in senso unitario. Potranno, invece, (ed è questa la previsione mirata dal legislatore) aversi una serie di istanze quanti sono i proprietari o i soggetti aventi titolo al momento della domanda, relative per ciascun richiedente alle porzioni di appartenenza anche se comprese in una unica costruzione unitaria: la volumetria dovrˆ essere calcolata rispetto a ciascuna separata domanda di sanatoria,
riunificando, tuttavia, le porzioni dello stesso titolareÈ (Corte cost., sent. n. 302 del 1996).
5.15.I ricorrenti sostengono di essere divenuti proprietari RAGIONE_SOCIALE singole unitˆ immobiliari prima della promulgazione della legge n. 794 del 1994, che ha previsto il limite volumetrico del 750 m e ci˜ in virtù – come detto – di atto di donazione del maggio 1991 oggetto del quale – osserva il Collegio – non erano gli appartamenti (realizzati solo successivamente), bens’ il relativo piano di calpestio. I due appartamenti, dunque, furono realizzati dalla madre su lastrico di proprietˆ dei figli i quali ne sono divenuti proprietari per accessione. Ne deriva che la madre dei ricorrenti ha realizzato unÕopera abusiva su (parte) di immobile di proprietˆ dei figli che si sono chiaramente (e consapevolmente) giovati della condotta illecita della madre senza aver mai fatto nulla per impedirla. ChŽ, anzi, la singolaritˆ della donazione prelude proprio al conseguimento del risultato sperato. I due appartamenti, siccome abusivamente realizzati, non avrebbero mai potuto essere oggetto di donazione; il relativo atto sarebbe stato nullo (art. 17 legge n. 47 del 1985, oggi art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001). SicchŽ sostenere la propria buona fede è un fuor dÕopera ove si consideri che: a) lÕampliamento dellÕimmobile sottostante fu eseguito direttamente dalla madre dei ricorrenti (benchŽ non ne avesse alcun diritto); b) le domande di condono edilizio furono presentate separatamente dai due fratelli nella piena consapevolezza della illecitˆ della condotta della madre e del modo non lineare dellÕacquisizione della proprietˆ in evidente elusione del divieto di trasferimento del bene immobile sanzionato, come detto, dallÕallora art. 17 legge n. 47 del 1985.
5.16.Per quanto allÕepoca della sua realizzazione non potessero essere noti i limiti di ammissibilitˆ della definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE violazioni edilizie di cui allÕart. 39, comma 1, l. n. 724 del 1994, è certo che lÕampliamento è stato unico e frutto dellÕopera di una sola persona, la madre dei ricorrenti, irrevocabilmente condannata per la sua realizzazione.
5.17.LÕunitarietˆ dellÕampliamento abusivo, nella sua materiale accezione di conseguenza dellÕunica condotta illecita posta in essere dalla madre dei ricorrenti, non pu˜ venir meno a causa dellÕacquisizione postuma dei due appartamenti successivamente individuati e dotati di una propria autonomia funzionale; acquisizione che costituisce il risultato perseguito dalla madre degli imputati con il loro evidente benestare e che non pu˜ costituire argomento spendibile per legittimare un abuso non sanabile.
5.18.I ricorrenti lamentano altres’ lÕerroneo computo nella volumetria del torrino e del vano scala.
5.19.EÕ sufficiente in questa sede ribadire che il vano scale (ed il relativo torrino), in quanto parti integrante del fabbricato, ossia corpo di fabbrica, non
costituiscono volume tecnico (Cass. civ., Sez. 2, n. 2566 del 03/02/2011, Rv. 616505 – 01; Cass. civ. Sez. 2, n. 30708 del 27/11/2018, Rv. 651529 – 01).
5.20.Ne consegue che correttamente il Tribunale ha computato tali vani nel calcolo della volumetria complessivamente realizzata.
6.Alla declaratoria di inammissibilitˆ dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE. Cos’ deciso in Roma, il 13/11/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME