Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1234 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1234 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME nato a Giugliano in Campania il 04/10/1946
avverso l’ordinanza del 23/02/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcJratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
lette le conclusioni, nell’interesse di NOME COGNOME dell’Avv. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 23 febbraio e depositata il 26 febbraio : 024, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo la ri:hiesta
avanzata nell’interesse di NOME COGNOME ha revocato l’ordine di demoVione di un manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna pronunci lta nei confronti del medesimo dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Mar ano, in data 22 maggio 1998, divenuta irrevocabile il 22 settembre 1998.
A fondamento della sua decisione, il Tribunale ha rilevato che la procE dura di condono, avviata con l’istanza prot. n. 13491/2004, ai sensi della legge n. 326 del 2003, si è conclusa con esito positivo, in ragione del rilascio del perni asso di costruire in sanatoria con riguardo all’immobile oggetto dell’ordine di demi: I zione.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indi :ata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, arti’ °landa un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferirne ito alla legge di condono n. 326 del 2003, nonché vizio di motivazione, a norma i ‘all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta illegittimità del permesso di costruire in sanatoria, siccome rilasciato per un fabbricato di conformazione e volumetria diverse rispetto a quelle oggetto dell’istanza di condono.
Si premette che, con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, ;ezione distaccata di Marano, in data 22 maggio 1998, divenuta irrevocabilí il 22 settembre 1998, NOME COGNOME è stato condannato per aver edificato, in assenza della concessione edilizia, un manufatto costituito da piano semin errato, piano rialzato e primo piano, con una superficie di 140 mq. per piano.
Si rappresenta, poi, che: a) in data 5 aprile 2004, NOME COGNOME1Io ha presentato istanza di condono dell’immobile, ai sensi della legge n. 326 cle. 2003; b) in data 23 agosto 2017, il Comune di Giugliano ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 168/c/2017; c) in data 24 ottobre 2018, il giudice dell’esecuzione ha rilevato l’illegittimità del precisato permesso in sanator la sulla base degli accertamenti svolti dal consulente tecnico del P.M., in qu ìnto la volumetria effettiva del manufatto abusivo era superiore al limite legale di 750 mc., dovendo tenersi conto, ai fini del calcolo volumetrico, sia della volunnE tria del piano seminterrato per la parte emergente dal piano di campagna, sia dell altezza reale di ogni piano, superiore a quella rappresentata nei grafici; d) in data 9 luglio 2019, il Comune di Giugliano ha emesso una nuova ordinanza di demolizic ne.
Si espone, ancora, che, nel prosieguo, NOME COGNOME: a) in data :29 luglio 2019, ha presentato comunicazione di inizio lavori per eseguire la irtegrale demolizione del fabbricato; b) in data 21 agosto 2019, ha comunicato :i aver effettuato una serie di interventi di riduzione della volumetria del fat»ricato riconducendola nel limite legale di 750 mc. imposto dalla legge n. 326 de 2003; c) in data 12 aprile 2023, a seguito di richiesta degli uffici del Comune di Gii..gliano
del 7 aprile 2023, ha proceduto ad ulteriori interventi di riduzione della volumetria, consistiti, in particolare, nel reinterro totale del piano rialzato e nella derrmlizio dell’appartamento al piano rialzato, con trasformazione in piano a pllot -is.
Si segnala, quindi, che, dopo un sopralluogo effettuato da pe -sonale dell’ufficio tecnico del Comune di Giugliano in data 13 settembre 2023, Vent locale ha rilasciato il 7 novembre 2023 permesso di costruire in sanatoria n. 188/( /2023, rilevando che l’immobile oggetto dell’ordine di demolizione aveva, a segui o degli interventi effettuati, una consistenza inferiore a 750 mc., in quanto costituito da un piano seminterrato inaccessibile, e quindi non computabile, da un piano -ialzato a pllotis, inaccessibile, e quindi non computabile, e da un primo piano adibito a residenza con superficie pari a 149,91 mq. e volume pari a 533,15 mc.
Si deduce che il nuovo permesso in sanatoria, rilasciato il 7 novembrd 2023, è illegittimo, in quanto relativo a un fabbricato di diversa conformazione volumetrica rispetto a quello oggetto dell’originaria istanza di condono, in quanto gli interventi edilizi volti a rimuovere l’eccedenza volumetrica sono SUCCE ssivi al termine previsto dalla legge n. 326 del 2003 come momento finale per la realizzazione di opere condonabili (sul punto, si citano: Sez. 3, n. 43 33 del 14/10/2021; Sez. 3, n. 4222 del 19/01/2023; Sez. 3, n. 36025 del 12/07,2023).
Si aggiunge che, nonostante gli interventi edilizi indicati, la volume : -ia del fabbricato è comunque superiore al limite legale di 750 mc., considerato Ci7 E, sulla base del regolamento edilizio del Comune di Giugliano in Campania (ado tato in conformità all’art. 4, comma 1-sexies, d.P.R. 380/01), la volumetria è da a dalla sagoma del fabbricato moltiplicata per la sua altezza totale, rimasta pari a 8,20 metri, perché mai alterata (si cita, in proposito, Sez. 3, n. 23474 del 08/04, .2019).
Successivamente alla presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale della Corte di cassazione, l’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME ha depositato memoria, nella quale si cniede il rigetto del ricorso per un duplice ordine di ragioni.
Per un verso, si osserva che erroneamente si è ritenuto che il limite lei 750 mc. di volumetria condonabile sarebbe stato raggiunto solo dopo il 31 marz ) 2003, in quanto si è preso in considerazione il piano interrato, non rilevantE , però, secondo copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Sotto altro profilo, poi, si rappresenta che: a) gli interventi SU :cessivi sull’immobile abusivamente realizzato sono legittimati da una decisi( ne del Consiglio di Stato e da due sentenze del T.A.R., richiamate anche nel prerr esso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2023; b) le decisioni dei Giudici Ammin strativi hanno affermato che gli interventi effettuati sono stati «tali da non .iterare
significativamente la struttura del manufatto»; c) l’ordinanza impugrata ha ricostruito l’intera vicenda conformandosi alle decisioni dei Giudici Ammini;trativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
La questione posta nel ricorso è se l’ordine di demolizione cl opere abusivamente edificate, impartito con la sentenza penale di condanna, debba essere revocato per effetto di un successivo permesso in sanatoria il quale sia stato rilasciato: a) sulla base di interventi edilizi per rimuovere ecc E , denze volumetriche non condonabili, eseguiti in data successiva a quella previs a dalla legge come momento finale per la realizzazione delle opere passibili di cc ndono; b) non computando la volumetria secondo i criteri del regolamento edilizio Agente nel Comune di ubicazione dell’immobile.
La questione, inoltre, in considerazione delle puntualizzazioni della rr ennoria della difesa, e di quanto indicato nel provvedimento impugnato, deve tenc r conto di un ulteriore profilo: il permesso in sanatoria è stato rilasciato anche su la base di ripetute pronunce del Giudice amministrativo, che hanno statuito con r guardo alle condizioni per il rilascio del permesso in sanatoria.
Deve innanzitutto rilevarsi che la sopravvenienza di un provvedirr ento di concessione in sanatoria per condono, non comporta, di per sé, la -evoca dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza penale di condanna.
Costituisce, infatti, principio assolutamente consolidato, quello secor do cui, ai fini della revoca dell’ordine di demolizione di un immobile oggetto di c mdono edilizio, il giudice dell’esecuzione deve verificare la legittimità del sopra’ venut atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa app icabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tenncEstivi della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabili dell’opera e, ove l’immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincol esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di desti lazione assentibili (così Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Innpagliazzo, Rv. 277665 – 01; in termini del tutto sovrapponibili, cfr. Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009, Consolo, Rv. 243905 – 01, e Sez. 3, n. 1104 del 25/11/2004, dep. 2005, Calabr€ se, Rv. 230815 – 01).
Ciò posto, però, occorre aggiungere che il potere del giudice dell’esE c:uzione di verificare la legittimità del provvedimento concessorio deve essere es ercitato nel rispetto dei principi in tema di giudicato.
In proposito, secondo un principio generale, diffuso in giurisprudí .nza, al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvE climenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell’illecito penale qualora 5 uI tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, na tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede peri ile, dedotti ed effettivamente decisi dal giudice amministrativo (così, ad esemp io, Sez. 6, n. 17991 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272890 – 01, e Sez. 3, n. 44077 del 18/07/2014, COGNOME COGNOME, Rv. 260612 – 01).
Altra decisione, poi, ha ulteriormente precisato che la valutazione del giudice penale in ordine alla legittimità di un atto amministrativo, costitt ente presupposto di un reato, non è preclusa da un giudicato amministrativo fc -matosi all’esito di una controversia instaurata sulla base di documentazione ince -npleta, o comunque fondata su elementi di fatto rappresentati in modo pa ziale o addirittura non veritiero, sempre che tali criticità risultino da dati obiet preesistenti e sconosciuti al giudice amministrativo, ovvero sopravver Liti alla formazione del giudicato (così, proprio in materia di edilizia ed urbanistica, Sez. 3, n. 31282 del 24/05/2017, COGNOME, Rv. 270276 – 01).
Tanto premesso in ordine ai poteri del giudice penale in sede di esec uzione, può procedersi all’esame della questione concernente la legittimità del permesso a costruire in sanatoria in applicazione della disciplina sul condono, quanc o detto titolo è rilasciato sul presupposto di interventi edilizi di rimozione di voi imet eccedenti quelle condonabili eseguiti in data successiva al termine ultimo entro il quale la legge prevede debbano essere state realizzate le opere perché i ossano essere condonate.
5.1. Secondo un principio costantemente affermato in giurisprudE nza, la volumetria eccedente i limiti previsti dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 cii:embre 1993 non è suscettibile di riduzione mediante demolizione E seguita successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intE rvento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge (cfr. SE Z. 3, n 43933 del 14/10/2021, Medusa, Rv. 282163 – 01, e, successivamente, 5.5E z. 3, n. 4222 del 19/01/2023, Espositore, non massimata, nonché Sez. 3, n. 28533 del 12/06/2024, D’Ambria, non massimata).
In particolare, a fondamento del principio, si è evidenziato che «il chiE rissirno tenore della disposizione citata
consent la sanatoria delle sole opere ultimate che possedessero, al a data indicata del 31 dicembre 1993, i requisiti da essa previsti, non essendo ovvmente consentito intervenire successivamente sugli immobili abusivi per renderli conformi alla disciplina in parola. Le uniche possibilità di successivo int< rvento sugli stessi, non incompatibili con la sanatoria, sono quelle previste dall'zirt. 35, comma 14, I. 47 del 1985 (che disciplina modesti lavori di rifinitura dell< opere abusive) e dall'art. 43, quinto comma, della stessa legge, che consente l< opere strettamente necessarie a rendere gli edifici funzionali qualora i manura tti non siano stati completati per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisd izionali (per analoghi rilievi cfr., nella giurisprudenza amministrativa, Cons. St., s ent. n. 665 del 01/02/2018). Ammettere lavori – sia pur di demolizione – che mod fichino il manufatto abusivo, alterandone significativamente la struttura e riducen ione la volumetria, al fine di rendere sanabile, dopo la scadenza del termine finale s tabilito dalla legge per la condonabilità delle opere, ciò che certamente in allora ion lo sarebbe stato costituisce indebito aggiramento della disciplina legale poiché sposta arbitrariamente in avanti nel tempo il termine finale previsto dalla le;i . pie per ottenere il condono edilizio, addirittura legittimando ulteriori interventi a DUSiVi» (così Sez. 3, n. 43933 del 2022, cit.).
5.2. Il principio appena indicato ha trovato e, ad avviso del Collecw deve trovare applicazione anche con riguardo alla disciplina della condonabili delle opere abusive di cui al d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla la 24 novembre 2003, n. 326, invocata in questa sede (cfr., in questo senso, Se ?. 3, n. 31783 del 07/06/2022, Barone, non massimata).
Invero, l'art. 32 d.l. cit., al comma 25, richiama espressamente la di ;ciplina di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e quindi ne m itua la regolamentazione e le condizioni di ammissibilità, salvo le specificazioni í la esso espressamente previste, e che attengono al computo della cubatura rr Eissirna condonabile, oltre che, ovviamente, al termine entro il quale debbono essa re stati ultimati i lavori abusivi. L'art. 32 d.l. cit., infatti, prevede: «Le disposizior i ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificz zioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della le< ge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, non :kié dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate eni ro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto sLperiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternai iva, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative i nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta c i titolo
abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione no i superi complessivamente i 3.000 metri cubi».
Inoltre, anche in relazione alla disciplina di cui al d.l. n. 269 del 200:3 si pon l'esigenza di evitare lavori, sia pur di demolizione, che modifichino il nmnufatto abusivo al fine di rendere sanabile, dopo la scadenza del termine finale ;tabilito dalla legge per la condonabilità delle opere, ciò che certamente in quel p – : – .)mento non lo sarebbe stato: anche con riferimento a tale disciplina, infatti, l'amm ssibilità di modifiche successive del manufatto abusivo comporterebbe uno spostamento in avanti nel tempo, e senza limiti, del termine finale previsto dalla le lige pe ottenere il condono edilizio, e, perciò, un "indebito aggiramento" della ste.;sa.
Indicati i principi giuridici di riferimento, è utile rappresent sinteticamente le vicende relative all'immobile oggetto dell'ordine di demelizione, come esposte nel ricorso e nell'ordinanza impugnata.
L'immobile abusivo è stato realizzato prima del 22 maggio 1998, data di pronuncia della sentenza penale di condanna, e, in quel momento, era custituito da piano seminterrato, piano rialzato e primo piano, con una superficie di : 40 mq. per piano.
In data 5 aprile 2004, l'attuale ricorrente ha presentato istanza di cDridono dell'immobile, ai sensi della legge n. 326 del -2003.
L'immobile è stato oggetto di un primo permesso di costruire in sa tatoria, rilasciato dal Comune di Giugliano il 23 agosto 2017, e revocato dal ME desirno Comune di Giugliano in data 9 luglio 2019, dopo che il Giudice penale dell'esecuzione, con provvedimento del 24 ottobre 2018, aveva rilevato, su la base di una consulenza tecnica, che la volumetria effettiva del manufatto abu ivo era superiore al limite legale di 750 mc., dovendo tenersi conto, ai fini del -elativo calcolo, sia della volumetria del piano seminterrato per la parte emerge nte dal piano di campagna, sia dell'altezza reale di ogni piano, superiore a quella rappresentata nei grafici (questa decisione era stata confermata da Se 3, n. 23474 del 08/04/2019, COGNOME, Rv. 275796 – 01).
A seguito della revoca appena indicata, l'attuale ricorrente: a) in data 9 luglio 2019, ha presentato una comunicazione di inizio lavori per effettuare l'ir tegrale demolizione del fabbricato; b) in data 21 agosto 2019, ha dichiarato 3i aver proceduto ad una serie di interventi di riduzione della volumetria, e cl averla ricondotta nei limiti di 750 mc.; c) contestualmente, ha impugnato da ranti al Giudice amministrativo l'ordinanza con la quale il Comune di Giuglianc aveva revocato il permesso a costruire in sanatoria e ordinato la dell'immobile. dem )lizione(i /
Il T.A.R., con sentenza n. 4855 del 27/10/2020, ha accolto il ricorso e annullato i due provvedimenti del Comune di Giugliano (revoca del pernr esso a costruire in sanatoria e ordine di demolizione dell'immobile).
Nell'ulteriore prosieguo, l'attuale ricorrente, in data 11 novembre 2(19, ha presentato al Comune di Giugliano atto di diffida ad adempiere alla sente lza del T.A.R., con allegata relazione esplicativa, la quale ha descritto l'immobile in del tutto diversi da quelli indicati nella nota del 21 agosto 2019.
Il Comune di Giugliano ha chiesto integrazioni documentali, al fine di st perare le discordanze tra i grafici presentati il 21 agosto 2019 e quelli presenti unii: imente alla diffida ad adempiere alla sentenza del T.A.R., e, stante l'assenza di proc uzioni, in data 13 gennaio 2023, ha dichiarato l'improcedibilità della pratica di cor dono.
L'attuale ricorrente ha impugnato in sede giurisdizionale amministrí tiva la dichiarazione di improcedibilità, e il T.A.R., con sentenza n. 1485 del 07/0: /2023, ha accolto il ricorso e ordinato al Comune di Giugliano di concluders procedimentale relativo al condono.
A seguito della sentenza del T.A.R. appena indicata, questi i definitivi 5; filuppi: a) il Comune di Giugliano, in data 7 aprile 2023, ha chiesto all'attuale ric wrente di riportare l'edificio nei limiti volumetrici entro i quali il d.l. n. 30 settembri! n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, consente il conci mo; b) l'attuale ricorrente, in data 12 aprile 2023, ha presentato segnalazione Ce I t ificata di inizio di attività e, in data 4 maggio 2023, ha comunicato la fine dei lavc ri; c) Comune di Giugliano, all'esito di sopralluogo e di ulteriori integrazioni docur ha rilasciato, in data 7 novembre 2023, permesso di costruire in sanato] ia, con riguardo ad un fabbricato residenziale costituito da un piano pllotis connplet 'mente aperto al livello terra, di altezza massima pari a 2,00 metri, e da un prirn ) piano di superficie di 149,91 mq. e cubatura di 533,15 mc.
7. In applicazione dei principi indicati, l'ordinanza impugnata deve r tenersi illegittima, e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, perché ha accolto la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione disposto nella sentenza p( nale di condanna sulla base del provvedimento di concessione in sanatoria per cc ndorio, omettendo di considerare che le opere abusive non sono condonabili, nem -len() a norma del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n 326 del 2003, qu3ndo la riduzione della volumetria nei termini consentiti derivi da demolizione Eseguita successivamente allo spirare del termine ultimo di realizzazione dei lavori previsto dalla legge ai fini dell'ammissibilità del condono.
Indubbiamente, nella specie, la vicenda è resa più articolata dalla pre5enza di / più pronunce del Giudice amministrativo. GLYPH / i
Tuttavia, il Giudice del rinvio dovrà innanzitutto valutare se le d.ecisioni emesse dal Giudice amministrativo in ordine all’applicazione della discip ma del condono all’immobile oggetto dell’ordine di demolizione della cui revoca si discute in questa sede abbiano forza di giudicato.
Il Giudice del rinvio, poi, in caso affermativo della sussistenza di un git dicato, dovrà esaminare se, nel provvedimento amministrativo di concessione in se natoria per condono, vi siano profili di illegittimità non dedotti ed effettivamente dE cisi da giudice amministrativo, ed ancora se il giudicato amministrativo si sia formato all’esito di una controversia instaurata sulla base di documentazione incoi npleta, o comunque fondata su elementi di fatto rappresentati in modo parziale o addirittura non veritiero. E, in questa prospettiva, occorrerà valutare anche l’ulteriore profilo, indicato nella parte finale del ricorso, attinente alla es individuazione dell’attuale volumetria del fabbricato oggetto del provvedirr ento di condono, per verificare se la stessa risulti ancora superiore al limite di 750 mc. (anche tenendo conto di quanto già indicato, proprio con riferimento all’in mobile in esame, da Sez. 3, n. 23474 del 08/04/2019, COGNOME, Rv. 275796 – 01).
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribt. naie di Napoli in diversa persona fisica,
Così deciso il 07/11/2024.