Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9839 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9839 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Giugliano in Campania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/09/2025 del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO generale.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di cassazione, Sezione Terza penale, con sentenza n. 1234 del 7/11/2024 (dep.2025), ha annullato, su ricorso del AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, l’ordinanza del 23 febbraio 2024 con la quale il Tribunale di Napoli, q uale giudice dell’esecuzione, aveva revocato l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME dal Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Marano, in data 22 maggio 1998, divenuta irrevocabile il 22 settembre 1998.
NOME COGNOME è stato condannato nel 1998 per aver realizzato, senza concessione edilizia e in violazione dei sigilli, un manufatto in cemento armato a Giugliano in Campania, composto da piano seminterrato, piano rialzato e primo piano, ciascuno di 140 mq. La sentenza ordinava la demolizione delle opere abusive. Il Pubblico ministero aveva disposto con decreto la demolizione delle opere abusivamente realizzate di cui alla R.E.S.A. 336/1999.
Nelle more, il COGNOME aveva presentato istanza di condono prot. n. 13491/2004, ai sensi della legge 24 novembre 2003, n.326. Nel 2017 il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 168/c/2017, poi annullato in autotutela nel 2019 per eccedenza volumetrica (913,76 mc contro il limite di 750 mc previsto dalla legg e). Il COGNOME dichiarava, nell’istanza al Giudice dell’esecuzione avverso il decreto del Pubblico ministero, di aver demolito la volumetria in eccesso, portandola a 718 mc, e i mpugnava l’annullamento e l’ordinanza di demolizione emessi dal Comune di Giugliano davanti al TAR. Il TAR Campania, con sentenza n. 4855/2020, aveva annullato i provvedimenti comunali, ritenendo illegittima la revoca del titolo abilitativo dopo la rimozio ne dell’eccedenza volumetrica. L’UTC del Comune aveva, tuttavia, riscontrato la discordanza dello stato dei luoghi dichiarato dal proprietario nei grafici di cui alla nota prot.n.88205/2019 rispetto a quello effettivo e aveva chiesto documentazione integrativa entro 90 giorni; trascorso invano tale termine, il Comune aveva dichiarato improcedibile la nuova istanza di rilascio del titolo abilitativo. Anche tale provvedimento era stato impugnato dinanzi al TAR che, con sentenza n.1485 del 7/03/2023, lo aveva annullato in quanto il Comune non aveva dato seguito all’istanza di proroga presentata dalla parte. Successivamente, il 7/11/2023, il Comune rilasciava un nuovo permesso di costruire in sanatoria n. 188/c/2023 per un fabbricato con piano pilotis al piano terra e abitazione al primo piano (149,91 mq, 533,15 mc).
Sulla base di tali risultanze, il G.E. aveva revocato l’ordine di demolizione, rilevando che il procedimento di condono avviato con istanza prot. n. 13491/2004 si fosse concluso con esito positivo.
3. La Sezione Terza penale di questa Corte aveva accolto il ricorso del AVV_NOTAIO generale, con cui si sosteneva che il nuovo permesso fosse illegittimo perché rilasciato per un fabbricato di diversa conformazione rispetto a quello originario e che la riduzione volumetrica fosse avvenuta dopo il termine previsto dalla legge per la condonabilità delle opere, annullando l’ordinanza di revoca della demolizione sul presupposto che la sanatoria sia possibile solo per opere ultimate entro il termine di legge e che interventi successivi (anche se consistono in demolizioni) non possano rendere condonabile ciò che non lo era originariamente.
Considerando, però, che il permesso in sanatoria era stato rilasciato anche sulla base di ripetute pronunce del Giudice amministrativo, che hanno statuito con riguardo alle condizioni per il rilascio di tale permesso, il giudice di legittimità aveva indicato al giudice del rinvio la necessità di valutare la legittimità della sanatoria anche alla luce del giudicato amministrativo, fatto sempre salvo il giudizio concernente profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, non dedotti ed
effettivamente decisi dal giudice amministrativo (Sez. 6, n. 17991 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272890 -01; Sez. 3, n. 44077 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260612 -01) ovvero se il giudicato amministrativo si fosse formato all’esito di una controversia instaurata sulla base di documentazione incompleta, o comunque fondata su elementi di fatto rappresentati in modo parziale o addirittura non veritiero, sempre che tali criticità risultassero da dati obiettivi preesistenti e sconosciuti al giudice amministrativo, ovvero sopravvenuti alla formazione del giudicato (Sez. 3, n. 31282 del 24/05/2017, COGNOME, Rv. 270276 -01).
Nel merito, la Corte di legittimità evidenziava che l’immobile era stato oggetto di un primo permesso di costruire in sanatoria, rilasciato dal Comune di Giugliano il 23 agosto 2017, e revocato dal medesimo Comune di Giugliano in data 9 luglio 2019, dopo che il Giudice penale dell’esecuzione, con provvedimento del 24 ottobre 2018, aveva rilevato, sulla base di una consulenza tecnica, che la volumetria effettiva del manufatto abusivo era superiore al limite legale di 750 mc., dovendo tenersi conto, ai fini del relativo calcolo, sia della volumetria del piano seminterrato per la parte emergente dal piano di campagna, sia dell’altezza reale di ogni piano, superiore a quella rappresentata nei grafici (questa decisione era stata confermata da Sez. 3, n. 23474 del 08/04/2019, COGNOME, Rv. 275796 01).
Inoltre, sottolineava che, a seguito della revoca appena indicata, l’attuale ricorrente: a) in data 9 luglio 2019, aveva presentato una comunicazione di inizio lavori per effettuare l’integrale demolizione del fabbricato; b) in data 21 agosto 2019, aveva dichiarato di aver proceduto a una serie di interventi di riduzione della volumetria, e di averla ricondotta nei limiti di 750 mc.; c) contestualmente, aveva impugnato davanti al Giudice amministrativo l’ordinanza con la quale il Comune di Giugliano aveva revocato il permesso a costruire in sanatoria e ordinato la demolizione. Nell’ulteriore prosieguo, l’attuale ricorrente, in data 11 novembre 2019, aveva presentato al Comune di Giugliano atto di diffida ad adempiere alla sentenza del T.A.R., con allegata relazione esplicativa, la quale descriveva l’immobile in termini del tutto diversi da quelli indicati nella nota del 21 agosto 2019, per cui il Comune aveva chiesto integrazioni documentali, al fine di superare le discordanze tra i grafici presentati il 21 agosto 2019 e quelli presentati unitamente alla diffida ad adempiere alla sentenza del T.A.R.
Premesso che le opere ricondotte entro i limiti legali successivamente alla scadenza del termine previsto dalla legge non sono condonabili, la Corte aveva demandato al giudice del rinvio il compito di valutare se le decisioni emesse dal Giudice amministrativo in ordine all’applicazione della disciplina del condono all’immobile oggetto dell’ordine di demolizione avessero forza di giudicato e, in caso positivo, il compito di esaminare se, nel provvedimento amministrativo di
concessione in sanatoria per condono, vi fossero profili di illegittimità non dedotti ed effettivamente decisi dal giudice amministrativo, e ancora se il giudicato amministrativo si fosse formato all’esito di una controversia instaurata sulla base di documentazione incompleta, o comunque fondata su elementi di fatto rappresentati in modo parziale o addirittura non veritiero. Ciò senza tralasciare l’ulteriore profilo attinente alla esatta individuazione dell’attuale volumetria del fabbricato oggetto del provvedimento di condono, per verificare se la stessa risultasse ancora superiore al limite di 750 mc (anche tenendo conto di quanto già indicato, proprio con riferimento all’immobile in esame, da Sez. 3, n. 23474 del 08/04/2019, COGNOME, Rv. 275796 – 01).
Il Tribunale di Napoli, quale giudice di rinvio, ha nominato un perito, il quale ha confermato che l’immobile, dopo le modifiche, presenta: piano seminterrato inaccessibile (342 mc, di cui 195 mc entro terra), piano rialzato a pilotis (403 mc), primo piano abitativo (524 mc), volume totale circa 1269 mc (488,64 mc entro terra). Secondo il giudice del rinvio, il calcolo volumetrico deve includere tutte le parti costruite, anche quelle rese inaccessibili o trasformate, secondo il principio del ‘vuoto per pieno’; ha, pertanto, rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione evidenziando che l’immobile supera ancora il limite volumetrico di 750 mc previsto dalla legge per il condono edilizio, e che gli interventi di riduzione sono stati effettuati oltre il termine di legge.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice ha superato il giudicato amministrativo ritenendo che il giudice amministrativo abbia formato il suo convincimento sulla base di una documentazione incompleta o comunque su elementi di fatto rappresentati in maniera non corretta o parziale.
In particolare, deduce che tutti gli interventi posti in atto dal ricorrente e tutti gli atti emessi dal Comune di Giugliano sono stati effettuati in ottemperanza a quanto disposto sia dal TAR che dal Consiglio di Stato.
L’ordinanza impugnata sarebbe viziata da travisamento dei fatti in quanto la relazione tecnica n.88205 allegata al ricorso al TAR del 2 settembre 2019 rappresentava fedelmente il manufatto eseguito alla data del 12 agosto 2019, la cui volumetria era pari a 718 mc.
Contrariamente a quanto indicato nell’ordinanza, la comunicazione del 23 maggio 2022 con la quale il Comune chiedeva l’integrazione documentale non era giustificata dalla difformità delle Relazioni ma dal fatto che, nelle more, vi era stato
il completamento dei lavori di riduzione della volumetria del fabbricato in quanto i lavori avviati nell’agosto 2019 si erano conclusi, in ossequio al principio disposto dal TAR e dal Consiglio di Stato, nel 2021.
Al successivo ricorso al TAR era stato allegato anche l’atto di diffida al Comune dell’11 novembre 2021 con la relazione tecnica allegata alla diffida, cosicché anche in tal caso il giudice amministrativo aveva una completa rappresentazione della realtà dei fatti.
La violazione del giudicato amministrativo si configura per il superamento, senza adeguata motivazione, della decisione del TAR, in assenza di elementi nuovi o documentazione idonea, essendo ovvio che lo stato dei luoghi del 2019 non fosse lo stesso del 2021.
Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione nella parte in cui il giudice ha ritenuto che l’immobile in esame, alla data del 5/08/2025, avesse un volume di 1269 mc. Tale affermazione è frutto di travisamento dei fatti, desumibile dal richiamo di un precedente inconferente . Nel corso dell’istruttoria, infatti, il consulente tecnico aveva dichiarato che il portone d’ingresso conduce esclusivamente all’abitazione del ricorrente e non anche al seminterrato nè al cortile interno, contrariamente a quanto indicato nell’elaborato.
Il AVV_NOTAIO generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il giudice del rinvio, alla stregua dei principi enunciati nella sentenza rescindente, ha evidenziato che al momento in cui NOME COGNOME ha presentato istanza di condono dell’immobile, il 5 aprile 2004, il volume dell’immobile era certamente superiore ai 750 mc previsti dalla legge, per cui i ripetuti interventi volti a conformarlo a legge non erano condonabili, non potendo aggirarsi la disciplina legale spostando arbitrariamente in avanti nel tempo il termine finale previsto dalla legge per ottenere il condono.
Con riguardo alle pronunce del giudice amministrativo, premesso che il giudice dell’esecuzione con provvedimento del 24 ottobre 2018 aveva rilevato , sulla base di una consulenza tecnica, che l’immobile a quella data aveva un volume superiore ai 750 mc assentibili e che tale provvedimento era stato confermato con sentenza Sez. 3 n. 23474 dell’8 /04/2019, il giudice del rinvio ha sottolineato che le opere successivamente realizzate per riportare la consistenza dell’immobile nel limite di 750 mc erano state ritenute dal giudice amministrativo idonee a
giustificare la concessione in sanatoria, ma che la decisione passata in giudicato si era fondata su una rappresentazione della realtà diversa da quella esistente, così da consentire di superare il vincolo del giudicato; la seconda decisione del Tar passata in giudicato, invece, non investiva il merito della pratica di condono ma verteva su un profilo veramente formale.
Solo successivamente, su indicazione del Comune, la parte ha proceduto a ulteriori interventi di riduzione della volumetria, dovendosi quindi ritenere che il permesso per costruire rilasciato il 7 novembre 2023 sia illegittimo in quanto l’opera condonabile avrebbe dovuto essere ultimata entro il termine indicato dalla legge n.326/2003. Nel provvedimento si legge che il giudice amministrativo ha deciso sulla base di lavori diversi da quelli effettivamente realizzati e non ha tenuto conto del fatto che il fabbricato aveva ancora un volume totale superiore ai 750 mc cosicché, pur ammettendo il vincolo del giudicato con riguardo alla legittimità dell’esecuzione dei lavori del 2019, tale pronuncia si era formata su fatti, segnatamente la volumetria, non collimanti con la realtà in quanto a quella data l’immobile aveva ancora un volume superiore ai 750 m c, precisamente metri cubi 913,7, come accertato dal Comune. Inoltre, gli interventi fatti nel 2023 non erano stati oggetto di delibazione da parte del giudice amministrativo ed erano stati assentiti come condonabili dal Comune sulla base di un calcolo della volumetria errato. In particolare, il perito nominato su incarico del tribunale ha precisato che i lavori di demolizion e non avevano portato un’effettiva riduzione della volumetria complessiva dell’immobile in quanto , ai fini del condono edilizio, il volume totale è dato dal la volumetria complessiva misurata ‘vuoto per pieno’ di tutte le parti costruite fuori ed entroterra, con esclusione dei balconi e delle terrazze scoperte, dovendosi così calcolare anche il volume del locale seminterrato, i cui accessi sono stati chiusi senza alcuna modifica alla sua consistenza, nonché misurare ‘ vuoto per pieno ‘ il piano rialzato, oltre al volume del primo piano. La disamina del regolamento edilizio del Comune di Giugliano in Campania, si legge nell’ordinanza, non contiene alcuna specifica disposizione che escluda dal calcolo dei volumi il piano rialzato che, invece, la parte non considera, come se si trattasse di un cortile aperto. All’atto del sopralluogo effettuato dal perito del tribunale l’immobile aveva, dunque, un volume di circa 1269 mc complessivi, computandosi nel calcolo non solo l’abitazione al primo piano ma anche il volume edificato del piano seminterrato e il volume calcolato ‘vuoto per pieno’ al piano terra.
In primo luogo occorre focalizzare l’attenzione sull’assunto , genericamente dedotto nel ricorso e contrastante con le valutazioni in fatto svolte nell’ordinanza impugnata, per cui tutti gli interventi di modifica dell’opera abusiva effettuati dal ricorrente sarebbero esecutivi di provvedimenti del giudice amministrativo, che
avrebbe ritenuto che i lavori effettuati non alterino significativamente la struttura in quanto afferiscono esclusivamente al volume interrato senza alcuna destinazione d’uso. Ciò troverebbe conferma nel fatto che lo stesso provvedimento di permesso a costruire rilasciato dal Comune contiene l’espresso riferimento alla sentenza del Tar Campania n. 4855/2020, nonché alla sentenza del Tar Campania n. 1485/2023, che avrebbe dettato le linee guida per il rilascio del provvedimento autorizzatorio.
Tale argomento è stato affrontato dal giudice del rinvio, il quale ha sottolineato, a tal proposito, che nella sentenza rescindente è stato affermato il principio di diritto secondo il quale non sono consentiti interventi che, al fine di ridurre la volumetria dell’edificio per renderlo condonabile, ne modifichino la consistenza rispetto a quella oggetto dell ‘ istanza di condono, precisando che su tale punto il Tar, con sentenza n. 4855/2020, si è pronunciato con riferimento alla relazione del 21 agosto 2019, n. 88205, in cui era indicata una consistenza dell’immobile diversa da quella descritta nella relazione asseverativa allegata alla diffida ad adempiere al giudicato amministrativo successivamente rivolta al Comune.
Con riguardo alla sentenza del Tar n.1485/2023, il giudice ha evidenziato trattarsi di giudicato meramente formale relativo alla mancata concessione di una proroga richiesta dall’interessato, dunque privo di efficacia vincolante con riguardo all’opera condonabile.
Il ricorso trascura, con conseguente genericità delle argomentazioni ivi contenute, che nel 2023 il ricorrente ha svolto ulteriori opere, su indicazione del Comune del 7 aprile 2023, prima di ottenere il permesso per costruire e che tali opere sono successive e ulteriori rispetto a quelle considerate nel giudicato amministrativo.
Nel ricorso si allega, altrettanto genericamente, che i provvedimenti del giudice amministrativo sono stati richiamati nel provvedimento di permesso a costruire rilasciato dal Comune e si afferma, con deduzione in fatto contrastante con le valutazioni espresse sul punto dal giudice del rinvio e insindacabile in questa sede, che la sentenza del Tar Campania n.1485/2023 dettava le linee guida per il rilascio del provvedimento autorizzatorio.
Va, inoltre, ricordato in diritto che il provvedimento del giudice di rinvio può essere impugnato con ricorso per cassazione, in base al combinato disposto degli artt. 628, comma 2, e 627, comma 3, cod. proc. pen. soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione ovvero se il giudice del rinvio non si sia uniformato alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa. E il Collegio rileva, a tale proposito, come
il giudice del rinvio abbia puntualmente ottemperato ai principi enunciati nella sentenza rescindente sia in merito alla valutazione circa il vincolo del giudicato amministrativo sia in merito ai limiti di tale vincolo, desumibili dal fatto che la decisione del giudice amministrativo si è fondata sulla base di una descrizione della consistenza dell’immobile diversa da quella alla quale si riferisce il provvedimento autorizzatorio.
Giova sottolineare come i fatti descritti nell’ordinanza impugnata siano tutt’altro che travisati; è lo stesso ricorrente che, a pag . 6 dell’atto di impugnazione, specifica che il manufatto indicato nella relazione tecnica del 28 ottobre 2021, allegata all’atto di diffida dell’11 novembre 2021 inviato al Comune per il rilascio di un nuovo provvedimento di condono in ottemperanza alla sentenza n. 4855/2020, era frutto di un’ ulteriore riduzione della volumetria a 540 mc. La circostanza che il giudicato ammini strativo si sia formato in relazione a un’opera di consistenza diversa da quella sulla quale è stato pronunciato il nuovo provvedimento di condono è, d unque, incontestata ed evidenzia l’insussistenza del dedotto travisamento dei fatti. La difformità, in altre parole, è stata rilevata non tra la relazione allegata al ricorso al Tar e la reale consistenza del manufatto al momento del giudicato amministrativo, ma piuttosto tra lo stato di fatto sul quale il giudice amministrativo si è pronunciato e lo stato di fatto oggetto del provvedimento di condono.
La difesa, allorché sottolinea che la relazione tecnica allegata alla diffida inviata al Comune l’11 novembre 2021 è stata portata a conoscenza del Tar nuovamente adito avverso la declaratoria di improcedibilità dell’istanza di condono prot. n. 131491/2004 pronunciata dal Comune il 13 gennaio 2023, omette di confrontarsi con quanto indicato nell’ordinanza impugnata, in cui si è precisato che, con la sentenza n.1485/2023, il giudice amministrativo non ha affrontato i temi della legittimità delle opere eseguite successivamente alla prima sentenza amministrativa e della condonabilità del manufatto che, secondo quanto accertato dal Comune, aveva ancora un volume superiore ai 750 mc, pari precisamente a 913,7 mc (pag. 10). È sufficiente, a tal proposito, evidenziare come il secondo giudicato amministrativo, indipendentemente dalla completezza della documentazione allegata al ricorso, sia stato correttamente ritenuto non vincolante in ossequio al principio secondo il quale la preclusione operata dal giudicato amministrativo circa la valutazione di legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell’illecito penale non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, non dedotti ed effettivamente decisi dal giudice amministrativo.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico. La difesa omette, infatti, di confrontarsi con la motivazione espressa a pag. 11 dell’ordinanza in cui , all’esito degli accertamenti tecnici effettuati dal perito nominato dal giudice del rinvio, è risultato che il piano seminterrato non era stato demolito ma solo reso inaccessibile e che tale stato dei luoghi non comporta un’effettiva riduzione della volumetria complessiva dell’immobile . Ai fini del condono edilizio , si legge nell’ordina nza, il volume totale è misurato ‘vuoto per pieno ‘ con riguardo a tutte le parti costruite fuori ed entro terra, con esclusione dei balconi e delle terrazze scoperte. Tale motivazione, peraltro fondata anche sulla pronuncia irrevocabile di Sez.3 n. 23474 del 8/04/2019 con riguardo ai criteri di misurazione della volumetria, evidenzia un accertamento in fatto che, oltre a essere svincolato dal giudicato amministrativo, rende chiara e lineare la giustificazione del provvedimento che ha ritenuto illegittimo il condono e, quindi, inaccoglibile l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione. Nel ricorso si contesta , in quanto inconferente, il richiamo al caso pronunciato da Sez.3 n. 624/2024 ma si ignora che a pag. 8 dell’ordinanza il giudice del rinvio ha richiamato la sentenza con la quale la medesima Sezione (Sez.3 n.23474 del 8/04/2019, COGNOME, RV. 275796-01) aveva irrevocabilmente affermato, proprio con riguardo all’immobile di cui si discute, che ai fini della sanatoria la realizzazione di un piano interrato rientra tra gli interventi computabili per la determinazione della cubatura dell’edificio, dovendo detto calcolo essere riferito, salvo che non viga una disposizione contraria, a ogni elemento dell’opera idoneo a incidere sull’assetto del territorio e ad aumentare il carico urbanistico. L’ordinanza impugnata risulta pienamente conforme anche a tale principio non solo con riguardo al piano seminterrato, ma anche con riguardo al piano rialzato, avendo il giudice, sul punto, precisato come il regolamento edilizio del Comune di Giugliano non contenga alcuna specifica disposizione che esclude dal calcolo dei volumi il piano rialzato, che invece la parte non considera come se si trattasse di un cortile aperto.
Per tali ragioni, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608 -01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849 01). Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così è deciso, 27/02/2026
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