Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9330 Anno 2024
RITENUTO IN FATTO Presidente: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9330 Anno 2024
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15 giugno 2023 ha dichiarato inammissibile l’istanza di NOME COGNOME (attuale proprietario) per la revoca dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivamente realizzato in Procida alla INDIRIZZO, di cui alla condanna nei confronti di NOME COGNOME, sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 gennaio 1997.
NOME COGNOME ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Violazione di legge (art. 666, cod. proc. pen. e 43 legge n. 47 del 1985); mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
La Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione proposto dal ricorrente sul presupposto dell’assenza di nuovi elementi di fatto in relazione alla precedente ordinanza di rigetto – del 2 marzo 2023.
Invece, la difesa aveva allegato nel secondo incidente di esecuzione nuova documentazione, non conosciuta in precedenza e neanche valutata dal giudice della cognizione e nel primo incidente di esecuzione o concluso con l’ordinanza del 2 marzo 2023. La nuova documentazione, oltre al parere legale che la recepisce, è costituita dalla domanda di condono presentata (al Comune di Procida) il 1 dicembre 1993, dal proprietario dell’epoca NOME COGNOME, con allegata relazione tecnica che attestava la regolarità dell’opera e la sua condonabilità. Il solaio di copertura non è stato completato entro la data del 31 dicembre 1993 (valida per il condono) in quanto l’immobile era stato sequestrato. Nella suddetta domanda di condono erano indicate le opere realizzate e quelle ancora da realizzare per il condono.
Il ricorrente non poteva impugnare la precedente ordinanza in cassazione in quanto mancava l’istanza di condono, presentata il 1 dicembre 1993, dal proprietario dell’epoca NOME COGNOME, con allegata relazione tecnica; non poteva neanche allegare solo in cassazione nuova documentazione.
L’incidente di esecuzione, quindi, trova legittimazione proprio su questi nuovi elementi probatori (sopravvenuti) e non poteva dichiararsi inammissibile.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
1. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
2. Il ricorrente ha replicato evidenziando la fondatezza del ricorso sulla base di nuova documentazione non valutata; ritenendo l’assenza di ogni preclusione per la diversità delle due istanze una basata sul condono del 2018 e la presente sulla domanda presentata il 1 dicembre 1993, dal precedente proprietario. Concludeva, quindi, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e l’ordinanza deve annullarsi con rinvio per nuovo giudizio.
L’ordinanza impugnata evidenzia che l’istanza oggi in discussione costituisce la riproposizione di analoghe istanze già rigettate con ordinanza del 2 marzo 2023.
Tuttavia, il ricorrente allegava istanza di condono presentata al Comun e di Procida il 1 dicembre 1993, dal proprietario dell’epoca, con allegata una relazione tecnica che attestava la regolarità dell’opera e la sua condonabilità. Inoltre, specificava il
ricorrente che alla data del 31 dicembre 1993 (data valida per il condono) non era stato possibile concludere i lavori in quanto il cantiere era sequestrato; nell’istanza di condono erano state specificamente indicate le opere già concluse e quelle ancora da concludere.
Anche il sequestro dell’autorità giudiziaria penale, consente il condono, in quanto rientra tra i provvedimenti che non hanno consentito l’ultimazione delle opere condonabili: “In tema di condono edilizio, la disposizione di cui all’art. 43 delle legge n. 47 del 1985, richiamata dall’art. 32 D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003 n. 326, ai sensi della quale possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate, nei modi e tempi prescritti per beneficiare della sanatoria, per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, deve essere intesa quale norma di favore relativa anche ai provvedimenti del giudice penale” (Sez. 3, Sentenza n. 32843 del 08/07/2005 Ud. (dep. 02/09/2005 ) Rv. 232197 – 01; vedi, anche, Sez. 3, Sentenza n. 20135 del 25/03/2009 Ud. (dep. 13/05/2009 ) Rv. 243766 – 0).
L’ordinanza impugnata non affronta il tema della condonabilità delle opere, non ultimate per la sussistenza di un sequestro penale. Infatti, il sequestro impedisce l’ultimazione delle opere entro il tempo utile, ma qualora le opere fossero condonabili le stesse potrebbero ottenere il condono, anche se non ultimate (per il sequestro penale) nel termine del 31 dicembre 1993.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli
Così deciso il 21/11/2023