Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16856 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16856 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 17/10/2023 dal Tribunale di sorveglianza di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha
chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 17 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Torino, per quanto di interesse ai presenti fini, rigettava il reclamo proposto avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Torino 1’11 maggio 2023, con cui era stata respinta l’istanza presentata da COGNOME, ai sensi dell’art. 35-ter legge 26 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.), finalizzata a ottenere una riduzione di pena, per effetto delle condizioni detentive patite presso la Casa circondariale di Torino, nell’arco temporale compreso tra il 7 ottobre 2021 e il 24 agosto 2022, ritenute non conformi ai parametri stabiliti dall’art. 3 CEDU.
Il rigetto del reclamo era giustificato dalle informazioni acquisite presso la struttura penitenziaria torinese dove NOME era stato ristretto, dalle quali emergeva che l’istante, per tutto il periodo oggetto di vaglio, era stato detenuto con modalità che dovevano essere ritenute conformi ai parametri stabiliti dall’art. 3 CEDU, attegPche, sebbene lo spazio abitativo individuale delle celle di pernottamento dove era stato ristretto non sempre era superiore alla misura di tre metri quadri, il regime di detenzione “aperto” e le condizioni complessive della sua carcerazione risultavano adeguate ai parametri convenzionali, anche tenuto conto della brevità della frazione detentiva controversa.
Avverso questa ordinanza NOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 35-ter e 3 CEDU.
Si deduceva, in proposito, che la decisione impugnata era sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle informazioni acquisite, necessarie alla valutazione delle condizioni detentive patite da NOME COGNOME presso la Casa circondariale di Torino, in cui il ricorrente era stato ristretto, censurate con specifico riferimento all’ampiezza e alla struttura delle celle di pernottamento, che si ritenevano palesemente difformi rispetto ai parametri di cui all’art. 3 CEDU.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Osserva il Collegio che il rimedio riparatorio richiesto dal ricorrente veniva respinto dal Tribunale di sorveglianza di Torino sulla base di una valutazione ineccepibile della frazione detentiva sottoposta al suo vaglio, compreso tra il 7 ottobre 2021 e il 24 agosto 2022.
Si evidenziava, in proposito, che le condizioni detentive di cui NOME aveva usufruito presso la Casa circondariale di Torino erano tali da escludere trattamenti inumani e degradanti, sulla scorta dei principi affermati nella decisione della Corte EDU del caso “COGNOME contro Italia” (Corte EDU, Torregiani c. Italia, 8 gennaio 2013, n. 43517/09), così come interpretati da questa Corte (Sez. 1, n. 30030 del 11/09/2020, COGNOME, Rv. 279793 – 01; Sez. 1, n. 20985 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279220 – 01; Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, Barzoi, Rv. 278355 – 01; Sez. 1, n. 5835 del 15/11/2018, dep. 2019, Marsano, Rv. 274874 – 01; Sez. 5, n. 53731 del 07/06/2018, COGNOME, Rv. 275407 – 01).
Com’è noto, con tali decisioni la Corte EDU evidenziava che la circostanza che lo spazio calpestabile individuale della cella sia inferiore a tre metri quadri genera un’elevata presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU, che può essere superata solo attraverso l’allegazione di fattori compensativi, individuati nella brevità della durata della restrizione carceraria, nel grado di libertà di circolazione del detenuto, nell’offerta di attività collettive fuori dalle celle e nel carattere decoroso delle condizioni di detenzione. Tali decisioni sovranazionali, dunque, costituiscono il punto di riferimento convenzionale indispensabile per inquadrare la questione posta dalla difesa del ricorrente, atteso che, fino a quel momento, la Corte EDU non aveva fornito indicazioni univoche per definire le violazioni dell’art. 3 CEDU, con specifico riferimento allo spazio calpestabile individuale di cui i detenuti dovevano fruire.
La materia in esame veniva ulteriormente chiarita con la sentenza emessa nel caso “Commisso” (Sez. U, n. 37218 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280433 – 01), con cui le Sezioni Unite intervenivano sul tema del trattamento penitenziario inumano o degradante patito da un detenuto ristretto in un carcere italiano, inquadrabile nella previsione dell’art. 3 CEDU, che, in termini generali, deve essere definito alla luce della giurisprudenza sovranazionale consolidatasi dopo il caso “COGNOME contro Italia” (Corte EDU, Torregiani c. Italia, 8 gennaio 2013, cit.).
Le Sezioni Unite, in particolare, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto sui criteri ai quali ci si doveva attenere per determinare lo spazio minimo individuale di cui deve usufruire il detenuto nelle ipotesi di allocazione con più soggetti all’interno di una stessa cella, affermavano che,
ferma restando la misura di tre metri quadrati, per la relativa valutazione si doveva avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento dei soggetti ristretti, indispensabile per garantire un trattamento penitenziario rispettoso dei parametri umanitari stabiliti dall’art. 3 CEDU (Sez. U, n. 37218 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, cit.).
Ne discende che, nella determinazione dello spazio minimo individuale, allo scopo di garantire al condannato un trattamento penitenziario rispettoso dei canoni di umanità della pena, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento del detenuto, con la conseguenza di dovere detrarre da tale computo gli arredi tendenzialmente fissi al suolo della cella.
Occorre, al contempo, fare integrativamente riferimento al complesso dei fattori, positivi e negativi, che connotano l’offerta trattamentale censurata dal detenuto con il rimedio dell’art. 35-ter Ord. pen., tenendo conto della necessità di garantire al detenuto, per quanto possibile, una condizione di vivibilità carceraria dignitosa, nel rispetto dei parametri stabiliti dall’art. 3 CEDU.
Ne deriva ulteriormente che il riconoscimento di trattamenti disumani e degradanti, rilevanti ex art. 3 CEDU, laddove invocato con il rimedio previsto dall’art. 35-ter Ord. pen., costituisce la conseguenza di una valutazione multifattoriale dell’offerta trattamentale proposta con riferimento al singolo detenuto. Di conseguenza, nelle ipotesi di allocazione del condannato all’interno di una cella collettiva in cui lo spazio minimo individuale è superiore a tre metri quadrati, ma inferiore a quattro metri quadrati, occorre tenere conto di tutti i fattori idonei a qualificare le condizioni di detenzione e funzionali a esprimere un giudizio positivo o negativo sul trattamento carcerario patito (Sez. U, n. 37218 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, cit.).
Pertanto, nelle ipotesi in cui lo spazio individuale della cella sia inferiore alla misura di tre metri quadrati – misura che la Corte EDU non ritiene ex se sufficiente a garantire adeguati livelli di vivibilità carceraria -, si è confermato, anche da parte delle Sezioni Unite, che ci si trova di fronte a un’elevata presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU, superabile solo attraverso l’accertamento di adeguati fattori compensativi.
I fattori compensativi valutabili ex art. 3 CEDU, in particolare, sono costituiti dalla brevità della frazione detentiva considerata; dalle ore di socialità di cui beneficia il detenuto; dallo svolgimento di attività formative, professionali ed extraprofessionali; dalla partecipazione a progetti lavorativi intramurari; dallo svolgimento di attività sportive intramurarie. Tali fattori, a loro volta, devono essere valutati attraverso una verifica concreta, di natura multifattoriale, delle condizioni detentive patite dal soggetto ristretto all’interno di un istituto
penitenziario, su cui si devono incentrare le doglianze proposte ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen.
In questo contesto, si ritiene utile richiamare il passaggio della decisione di legittimità in esame, in cui si evidenziava la necessità di acquisire la consapevolezza che «il principio di umanità della pena che impone il divieto di trattamenti degradanti ha un contenuto di carattere relativo, in quanto ogni pena, come tale, ha un’intrinseca componente di inumanità Li. Tuttavia, la rilettura di un principio che si pone l’obiettivo di quantificare lo spazio minimo vitale per ogni detenuto, al fine di assicurare il pieno rispetto della dignità della persona nell’espiazione della pena, restituisce al principio stesso un carattere di assolutezza che appartiene alla sensibilità di società e ordinamenti giuridici che hanno a cuore il pieno rispetto dei diritti della persona, anche di chi è recluso» (Sez. U, n. 37218 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, cit.).
4. In questa cornice, l’ordinanza impugnata si fondava su un’analitica valutazione del trattamento carcerario patito da NOME COGNOME presso la Casa circondariale di Torino nel breve arco temporale compreso tra il 7 ottobre 2021 e il 24 agosto 2022, in conseguenza del quale veniva negato al ricorrente, nel rispetto dei parametri indicati dall’art. 3 CEDU, il diritto a ottenere la riduzione di pena invocata.
Si consideri, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo sull’assunto che dalle informazioni acquisite presso la struttura penitenziaria dove NOME era stato ristretto, emergeva che l’istante, nell’arco temporale controverso, era stato detenuto con modalità conformi ai parametri stabiliti dall’art. 3 CEDU.
Invero, sebbene lo spazio abitativo individuale delle celle di pernottamento in cui era stato ristretto NOME non sempre fosse superiore alla misura di tre metri quadri, il regime di detenzione aperto e le condizioni della sua carcerazione risultavano adeguate ai parametri convenzionali, anche tenuto conto della brevità della frazione temporale considerata. Basti, in proposito, richiamare il passaggio motivazionale dell’ordinanza impugnata esplicitato a pagina 2, in cui si osservava che nei confronti del detenuto «era stato adottato il regime “aperto” delle celle, che gli ha consentito non solo una costante libertà di movimento , bensì tutta una serie di attività continuative Li, a fronte delle quali appare del tutto inopportuno l’odierno rimando alle forme di tutela assicurate dalla RAGIONE_SOCIALE per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo».
Il Tribunale di sorveglianza di Torino, pertanto, indicava elementi fattuali, concreti e specifici, che non consentivano di integrare, con riferimento alle condizioni che avevano caratterizzato la detenzione di NOME COGNOME, alcuna
violazione dell’art. 3 CEDU, rilevando che il ricorrente, durante il periodo di detenzione patito presso la Casa circondariale di Torino, aveva usufruito di condizioni di vivibilità carceraria rispettose dei canoni di umanità trattamentale che si sono richiamati.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4 aprile 2024.