Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29573 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29573 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorsc proposto da:
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avv€ rso la ordinanza del 11/03//2024 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI NARDLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’ina nmissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza dell’Il marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha acco to parzialmente il reclamo presentato da NOME COGNOME COGNOME il provvedirr ento del magistrato di sorveglianza di Napoli del 16 luglio 2019, con cui lo stesso aveva in parte dichiarato inammissibile, ed in parte respinto, l’istanza del ccncannato per la concessione dei rimedi risarcitori di cui all’art. 35-ter ordinamento penitenziario.
In particolare, il Tribunale aveva riconosciuto l’esistenza della violazione per ccmplessivi 195 giorni.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., dedt ce che la violazione sussisterebbe per ulteriori 339 giorni, in cui il condannato ha pernottato nella cella n. 5-bis del carcere di Poggioreale che era priva di erogazione dell’acqua calda, come da certificazione del carcere allegata al ricorso.
Con requisitoria scritta, il P.G., NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
Il principio di diritto da applicare nel caso in esame è stato enunciato, com’è noto, dalle Sezioni Unite, che hanno ritenuto che nel caso in cui il detenuto abbia avuta disponibilità nella cella di detenzione di uno spazio individuale inferiore ai tre metri quadrati sussiste una presunzione di violazione dell’art. 3 della C.E.D.U. che può essere superata dall’eventuale esistenza congiunta dei fattori cdp3ensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose ccncizioni carcerarie e dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella med ante lo svolgimento di adeguate attività; nel caso, invece, in cui egli abbia avuta disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quacrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di cara:tere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez. U, Sentenza n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Gius:izia in proc. Commisso, Rv. 280433).
Nel caso in esame, pertanto, la questione riguarda due periodi in cui il ricorrente era collocato nella cella n. 5-bis del carcere di Poggioreale ed in cui ha avuta a disposizione uno spazio libero pro capite di 3,70 mq (in altri periodi, in cui era stato collocato nella stessa cella, il numero di compagni di cella era, infatti, inFeriore, e quindi lo spazio libero pro capite era superiore ai quattro metri quac rati).
Per questi periodi, in cui la superficie disponibile era tra t:re e quattro metri quac rati, la ordinanza impugnata fa corretta applicazione dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite Commisso e valuta le complessive condizioni di detenzione ritenendo prevalenti quelle che inducono ad escludere l’esistenza in ccncreto di un grave pregiudizio all’esercizio dei diritti del detenuto (presenza di impi3nto di riscaldamento nelle stanze, luci delle stanze autonome, spazi per ore d’aria ed attività esterne provviste di servizi igienici, presenza di più finestre in ogni stanza che garantiscono il passaggio dell’aria, esistenza di regime aperto nel padiglione Milano, 4 ore di passeggio giornaliero). La mancanza di acqua calda in
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alcune delle celle, tra cui la n. 5-bis è stata citata in ordinanza, e quindi è entrata nella valutazione del giudice del merito, ma ritenuta implicitamente subvalente rispetto a:le condizioni positive della detenzione valorizzate nella motivazione dell’ordinanza«
Questa Corte ha già ritenuto nella pronuncia Sez. 1, n. 44866 del 27/04/2017, Foti, n.m., che la eventuale mancanza di acqua calda in una cella di detenzione non sia di per sé rilevante quale causa determinante del pregiudizio ma debba esse.– e valutata all’interno della più generale situazione della detenzione (“ai detenuti risulta assicurato in ogni caso un congruo livello di igiene personale, ancl -e attraverso l’uso quotidiano delle docce (ovviamente con acqua calda) collocate in ciascuna sezione: sicché, fermo restando che l’uso dell’acqua corrente calda nel locale bagno annesso a ciascuna camera costituisce elemento del servizio ig erico prescritto dall’ordinamento (ex art. 7 d.P.R. n. 230 del 2000), la sua man:anza – nel quadro della complessiva situazione valutata, risultato per il resto rispEttoso dei parametri normativi, e dell’accertata osservanza dello standard dello spazio minimo vitale sopra indicato, di guisa che per esso non si pone l’esigenza della verifica dei fattori compensativi di riequilibrio – è stata ritenuta, in modo argomentato ed incensurabile, non avere ex se determinato una condizione detentiva degradante”), orientamento cui il collegio ritiene di dare continuità.
Ne consegue che l’ordinanza resiste alle censure che le sono state rivolte e che il ricorso deve essere giudicato infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la ccncanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua , i.
Così oeciso il 14 giugno 2024
Il consigliere estensore
NOME COGNOME
Il presidente NOME COGNOME
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CORTE SUPRE M A DI CASSAZIONE
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