Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27140 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27140 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 26/01/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 26 gennaio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo il 17 novembre 2022, con cui era stata respinta l’istanza presentata da NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 35-ter legge 26 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.), finalizzata a ottenere una riduzione di pena, per effetto delle condizioni detentive patite presso la Casa circondariale di Viterbo, ritenute non conformi ai parametri stabiliti dall’art. 3 CEDU.
Il rigetto del reclamo era giustificato dal Tribunale di sorveglianza di Roma sulla base delle informazioni acquisite presso la struttura penitenziaria dove COGNOME era stato ristretto, dalle quali emergeva che l’assenza del pulsante di scarico del water lamentato dal detenuto non concretizzava condizioni degradanti, attesa l’esistenza dell’acqua corrente all’interno della cella di detenzione, che consentiva di pulire senza difficoltà il bagno dopo l’espletamento dei bisogni fisiologici.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con questa doglianza si lamentava la violazione dell’art. 35-ter Ord. pen., in riferimento agli artt. 27 Cost. e 3 CEDU, deducendosi che la decisione impugnata era sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle informazioni acquisite dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo, necessarie alla valutazione delle condizioni detentive patite da COGNOME presso la Casa circondariale di Viterbo, in cui il ricorrente era stato ristretto, censurate con specifico riferimento alle modalità con cui il water della cella di detenzione consentiva lo scarico dell’acqua, effettuato manualmente e non meccanicamente, che si ritenevano palesemente difformi rispetto ai parametri di cui all’art. 3 CEDU.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Osserva il Collegio che il rimedio riparatorio richiesto dal ricorrente veniva respinto dal Tribunale di sorveglianza di Roma sulla base di una valutazione
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ineccepibile della frazione detentiva, presso la Casa circondariale di Viterbo, sottoposta al suo vaglio.
Si evidenziava, in proposito, che le condizioni detentive di cui NOME COGNOME aveva usufruito presso la Casa circondariale di Viterbo erano tali da escludere trattamenti inumani e degradanti, sulla scorta dei principi affermati nella decisione della Corte EDU del caso “COGNOME contro Italia” (Corte EDU, Torregiani c. Italia, 8 gennaio 2013, n. 43517/09), così come costantemente interpretati da questa Corte (Sez. 1, n. 30030 del 11/09/2020, Adinolfi, Rv. 279793 – 01; Sez. 1, n. 20985 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279220 – 01; Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, COGNOME, Rv. 278355 – 01; Sez. 1, n. 5835 del 15/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274874 – 01; Sez. 5, n. 53731 del 07/06/2018, COGNOME, Rv. 275407 – 01).
Com’è noto, con tali decisioni la Corte EDU evidenziava che la circostanza che le condizioni di vivibilità delle celle detentive, pur essendo ancorata ai parametri di cui all’art. 3 CEDU, dovevano essere valutate tenuto conto di eventuali fattori compensativi, individuati nella brevità della durata della restrizione carceraria, nel grado di libertà di circolazione del detenuto, nell’offerta di attività collettiv fuori dalle celle e nel carattere decoroso della detenzione. Tali decisioni, dunque, costituiscono il punto di riferimento convenzionale indispensabile per inquadrare la questione posta dalla difesa del ricorrente, atteso che, fino a quel momento, la Corte EDU non aveva fornito indicazioni univoche per definire le violazioni dell’art. 3 CEDU, con specifico riferimento allo spazio calpestabile individuale di cui i detenuti dovevano fruire.
La materia in esame veniva ulteriormente chiarita con la sentenza emessa nel caso “Commisso” (Sez. U, n. 37218 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280433 – 01), con cui le Sezioni Unite intervenivano sul tema del trattamento penitenziario inumano o degradante patito da un detenuto ristretto in un carcere italiano, inquadrabile nella previsione dell’art. 3 CEDU, che, in termini generali, deve essere definito alla luce della giurisprudenza sovranazionale consolidatasi dopo il caso “COGNOME contro Italia” (Corte EDU, Torregiani c. Italia, 8 gennaio 2013, cit.).
Le Sezioni Unite, in particolare, affermavano che, fermi restando i parametri affermati dalla Corte EDU, sopra richiamati, per valutare la compatibilità del trattamento penitenziario con i canoni di umanità della pena, si deve fare integrativamente riferimento al complesso dei fattori, positivi e negativi, che connotano l’offerta trattamentale censurata dal detenuto con il rimedio dell’art. 35 -ter Ord. pen., tenendo conto della necessità di garantire al detenuto, per quanto possibile, una condizione di vivibilità carceraria dignitosa, nel rispetto dei
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parametri stabiliti dall’art. 3 CEDU.
In questa cornice, il riconoscimento di trattamenti penitenziari disumani e degradanti, rilevanti ex art. 3 CEDU, laddove invocato con il rimedio previsto dall’art. 35-ter Ord. pen., costituisce la conseguenza di una valutazione multifattoriale dell’offerta trattamentale proposta con riferimento al singolo detenuto.
I fattori compensativi valutabili ex art. 3 CEDU, in particolare, sono costituiti dalla brevità della frazione detentiva considerata; dalle ore di socialità di cui beneficia il detenuto; dallo svolgimento di attività formative, professionali ed extraprofessionali; dalla partecipazione a progetti lavorativi intramurari; dallo svolgimento di attività sportive intramurarie. Tali fattori, a loro volta, devono essere valutati attraverso una verifica concreta, di natura multifattoriale, delle condizioni detentive patite dal soggetto ristretto all’interno di un istituto penitenziario, su cui si devono incentrare le doglianze proposte ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen.
In proposito, si ritiene utile richiamare il passaggio della decisione di legittimità in esame, in cui si affermava la necessità di acquisire la consapevolezza che «il principio di umanità della pena che impone il divieto di trattamenti degradanti ha un contenuto di carattere relativo, in quanto ogni pena, come tale, ha un’intrinseca componente di inumanità . Tuttavia, la rilettura di un principio che si pone l’obiettivo di assicurare il pieno rispet della dignità della persona nell’espiazione della pena, restituisce al principio stesso un carattere di assolutezza che appartiene alla sensibilità di società e ordinamenti giuridici che hanno a cuore il pieno rispetto dei diritti della persona, anche di chi è recluso» (Sez. U, n. 37218 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, cit.).
In questo contesto, il Tribunale di sorveglianza di Roma evidenziava che la presenza di acqua corrente all’interno della cella dove COGNOME era detenuto consentiva di assicurare la regolare pulizia del water utilizzato dai detenuti dopo l’espletamento dei bisogni fisiologici del detenuto, rispetto ai quali non costitutiva un fattore ostativo la circostanza che l’immissione dell’acqua doveva essere effettuata manualmente e non meccanicamente con l’attivazione del pulsante di scarico. Si evidenziava, in particolare, a pagina 2 dell’ordinanza impugnata che «l’assenza del pulsante di scarico del water del bagno annesso al locale di pernottamento risulta legittima perché non integra un quadro di detenzione inumana o degradante e non incide sui diritti soggettivi del detenuto , ma è determinata esclusivamente da esigenze di natura tecnica ».
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, pertanto, indicava elementi fattuali, concreti e specifici, che non consentivano di integrare, con riferimento alle
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condizioni igieniche che avevano caratterizzato la detenzione di NOME COGNOME presso la Casa circondariale di Viterbo, alcuna violazione dei parametri di cui all’art. 3 CEDU, rilevando che il ricorrente, durante il periodo di detenzione patito presso tale struttura penitenziaria, aveva usufruito di condizioni di vivibilità carceraria che, sotto il profilo lamentato, apparivano rispettose dei canoni di umanità trattamentale che si sono richiamati.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 maggio 2024.