Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8775 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8775 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE rigettava il reclamo, proposto da NOME COGNOME, avverso l’ordinanza del locale magistrato di sorveglianza del 30 novembre 2020, che aveva rigettato la sua istanza risarcitoria ex art. 35-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), nelle forme del ristoro economico relativamente a tutta la carcerazione sofferta dall’inizio della stessa, 16/06/1997, al 30/11/2020.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione NOME COGNOME, per mezzo dei suoi difensori AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, che denunciano violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 CEDU e 35 ter ord. pen..
Richiamata la Giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU, il condanNOME censurava in particolare la decisione assunta dal Tribunale, con riferimento ai periodi di carcerazione (in transito) dallo stesso subìti presso le carceri di Caltanissetta (in relazione alle condizioni fatiscenti della cella, all’assoluto isolamento, alla mancanza di luce adeguata, alla mancanza di acqua), e di Palermo (in relazione all’assenza di luce ed aria naturale), nonché presso:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ove lamentava l’assenza di adeguata separatezza del locale bagno dal resto della stanza, l’assenza di acqua calda, la presenza di un water alla turca posto nel medesimo piano doccia immediatamente sotto il getto dell’acqua, l’insufficiente aria naturale;
l’istituto di Tolmezzo, ove lamentava come il comando di accensione della luce fosse all’esterno della cella.
Si doleva infine, in generale, della compromissione, nel corso della sua carcerazione, del diritto allo studio, non essendogli stata più garantita la fornitura gratuita dei testi.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che in materia di rimedi risarcitori ex art. 35 ter ord. pen., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. Nel giudizio di cassazione, pertanto, è esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre il ricorrente ha la possibilità di denunciare un vizio di motivazione apparente, atteso che, in tal caso (e sono in tal caso), si prospetta la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone sempre l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Questo vizio è ravvisabile solo quando la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a
rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, oppure quando le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.
Nel caso di specie, le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, essendo inerenti a vizi di motivazione del provvedimento impugNOME. La motivazione del provvedimento impugNOME, infatti, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche e del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico esperito dal giudice.
Il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, in particolare, rilevava correttamente che, nella fattispecie, non era riscontrabile alcuna compromissione dei diritti di detenuto dell’COGNOME, in relazione alle condizione di carcerazione patite presso le case di reclusione ove è stato ristretto, sia sotto il profilo logistico, sia sotto il profilo igienico, sia so profilo ricreativo.
Il provvedimento, con particolare riferimento agli istituti detentivi di Tolmezzo e di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – in relazione ai quali si erano concentrate le doglianze mosse con il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza -, evidenziava che il detenuto era stato ristretto in spazi pro capite molto superiori a 4 mq. (rispettivamente, nel tempo, 7,5, 11, 14,5 e 15,5 mq.), secondo il calcolo effettuato detraendo gli arredi; ciò posto, dovendo la domanda risarcitoria essere fondata su ‘fattori differenti’ rispetto al sovraffollamento, il Tribunale evidenziava, quanto alle condizioni patite nel carcere di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che il vano bagno garantiva una fruizione riservata ed esclusiva dei servizi igienici, la doccia posta all’esterno della cella comunque garantiva acqua calda, erano previste attività ricreative e rieducative, rifiutate dal condanNOME all’ergastolo.
Quanto al diritto allo studio, va osservato come la preclusione all’accesso dei libri gratuiti – introdotta da una circolare DAP – non aveva privato del diritto il condanNOME, che poteva acquistare il libri attraverso la direzione del carcere, anche, concorrendo requisiti di reddito e di merito, attraverso diverse agevolazioni, comuni a tutti gli studenti.
Nell’ordinanza impugnata, sono stati quindi indicati elementi fattuali, concreti e specifici che non consentivano di integrare, con riferimento alle condizioni materiali che caratterizzavano la detenzione del reclamante, alcuna violazione dell’art. 3 CEDU, così come ratificata nel nostro ordinamento dalla legge 4 agosto 1955, n. 848: sicché, pur registrando i disagi connessi alla situazione carceraria del condanNOME, il Tribunale ha ritenuto che tali carenze – sia considerate singolarmente che complessivamente – non fossero di gravità tali da integrare condizioni detentive inumani e degradanti.
Le doglianze contenute in ricorso appaiono meramente reiterative e dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2023.