Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23676 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23676 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Roma il 25/08/1974
avverso l’ordinanza del 21/02/2025 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma, in funzione di giudice del rinvio, ha accertato la violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di NOME COGNOME per complessivi 102 giorni, relativamente ai periodi di detenzione nel carcere di Regina Coeli di Roma; mentre ha respinto nel resto il reclamo.
In particolare, per quanto qui interessa, in conformità con la decisione di prima istanza, ha escluso una violazione dell’art. 3 CEDU con riguardo alla
detenzione dal 9 ottobre 2017 al l’ 8 settembre 2018 presso il carcere di Cassino, poiché rispetto alla doglianza dedotta (presenza di scarafaggi nella cella), l’Amministrazione carceraria si era prontamente attivata per risolvere il problema.
Avverso il provvedimento ricorre NOME COGNOME tramite il difensore, articolando un unico motivo, con il quale denuncia l’inosservanza dell’art. 627 comma 3 cod. proc. pen. e dell’art. 35 ter ord. pen.
Il ricorrente sostiene che la motivazione dell’ordinanza sarebbe meramente apparente, poiché fondata sulla elencazione delle date degli interventi di disinfestazione, senza alcuna valutazione delle caratteristiche iniziali dell’infestazione, degli interventi effettuati e dei risultati eventualmente ottenuti.
Osserva che la custodia di un essere umano in celle infestate da scarafaggi integra un ” trattamento disumano e degradante ” ed evidenzia che i ripetuti interventi di disinfestazione sono testimonianza di un problema mai risolto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La motivazione del Tribunale di sorveglianza continua ad essere apparente.
2.1. Con la sentenza rescindente (n. 13025 del 20/12/2024, dep. 2025), la prima sezione della Corte di cassazione, a proposito del tema ancora in discussione, ha osservato quanto segue: « Ad analoga conclusione annullamento deve pervenirsi con riferimento al periodo di detenzione patito da Nicastro a Cassino, connotato, tra l’altro, dalla denunciata presenza, in cella, di scarafaggi che il Tribunale di sorveglianza reputa verosimile ma, nondimeno, non incidente, in misura decisiva, sulle complessive condizioni della detenzione in ragione della ‘ valutazione soggettiva del detenuto in merito alla frequenza e all’adeguatezza degli interventi di disinfestazione ‘.
La -invero laconica -decisione impugnata si fonda sull’assunto che, accertati sia la fonte del disagio (gli scarafaggi) che l’attivazione dell’amministrazione al fine di porvi rimedio (gli interventi di disinfestazione), l’intollerabilità della situazione determinatasi è rimessa alla sensibilità individuale del detenuto e non è, dunque, suscettibile di oggettiva valutazione, sicché la segnalata disfunzione igienico-ambientale «non può essere considerata al fine di pervenire alla conclusione che l’intero periodo di detenzione nella Casa Circondariale di Cassino abbia procurato al reclamante un pregiudizio meritevole di ristoro».
La predetta valutazione, deve essere qui osservato, soffre di un intrinseco ed insuperabile limite logico, prima ancora che giuridico, perché non è preceduta dall’indicazione delle circostanze in cui l’amministrazione è stata chiamata ad intervenire per risolvere il problema né delle iniziative a tal fine poste in essere, ovvero del numero e della frequenza degli operati interventi di disinfestazione, ciò che consentirebbe di apprezzare compiutamente la portata dell’affermazione sottesa al rigetto, per questa parte, del reclamo che, altrimenti, resta confinata nella sfera della mera apparenza.
Considerato, ulteriormente, che la rilevanza del profilo controverso deve essere apprezzata alla luce delle complessive condizioni detentive che hanno connotato quel determinato periodo, deve concludersi, anche in questo caso, per l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, cui è demandato un nuovo giudizio sul punto, libero