Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46354 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46354 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’ esecuzione, del 07/02/2023;
nell’ambito del procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione del locale Procuratore della Repubblica contro l’ordinanza applicativa dell’indulto ex L.241/2006 in favore di NOME COGNOME, pronunciata dal medesimo Tribunale in data 24 maggio 2022, con riferimento alla pena di mesi dieci di reclusione inflitta al predetto con sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Bologna il giorno 9 giugno 1999.
Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. a cod. proc. pen.
In particolare il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione ed osserva di non avere chiesto al giudice dell’esecuzione la revoca dell’indulto, ma piuttosto l’annullamento dell’ordinanza che aveva concesso detto beneficio, la quale pertanto non era divenuta irrevocabile.
Inoltre, evidenzia che l’indulto non poteva essere concesso a NOME COGNOME considerato che (come risulta dal casellario giudiziale) egli, in data 2 maggio 2009 (e quindi entro i cinque anni successivi dall’entrata in vigore del decreto indulgenziale) aveva commesso dei delitti non colposi (rapina aggravata e lesioni personali) per i quale era stato condannato alla pena di anni nove di reclusione ed euro 2.400 di multa con sentenza del Tribunale di Rimini del 15 dicembre 2011, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Anzitutto, si rileva che nel caso di specie – a seguito della tempestiva opposizione da parte dell’organo dell’esecuzione – l’ordinanza applicativa dell’indulto non era divenuta irrevocabile, di talché non si è presenza di richiesta di revoca di un indulto già concesso con provvedimento non più impugnabile.
Ciò posto, deve ricordarsi che non può applicarsi l’indulto – che, se concesso, soggiace a revoca obbligatoria ed automatica – in presenza di
condanna a pena detentiva ostativa (Sez. 1, Sentenza n. 50685 del 18/09/2019, Rv. 277917 – 01).
Nel caso in esame, invece, il giudice dell’esecuzione ha applicato l’indulto nei confronti di NOME COGNOME pur in presenza di una condizione ostativa, rappresentata dalla condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini sopra indicata.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.