Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44159 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44159 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
nel procedimento a carico di:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla memoria in atti e conclude per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
udito il difensore
Nessun difensore è presente.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrate, il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME – in relazione al reato contestato ai sensi degli artt. 624 e 625, n.2, cod.pen. – per mancanza della necessaria condizione di procedibilità costituita dalla querela.
Il Tribunale ha osservato che, per effetto di quanto disposto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, la fattispecie contestata rientrava tra quelle divenute perseguibili a querela, disposizione da intendersi applicabile retroattivamente; ha rilevato che, in riferimento al regime transitorio dettato dall’art.85 del d.lgs. cit e alla conseguente decorrenza del termine per proporre querela dalla data di entrata in vigore della riforma, non era stata presentata alcuna istanza di punizione da parte della persona offesa; ha quindi rilevato che non poteva attribuirsi alcuna valenza processuale alla contestazione suppletiva operata dal P.m. e avente a oggetto la circostanza aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen., in quanto tardivamente operata dopo che doveva intendersi emersa l’insussistenza sopravvenuta della condizione di procedibilità.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso immediato per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
Ha censurato la decisione del Tribunale di non consentire la richiesta modifica del capo di imputazione in riferimento alla circostanza aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen., da operare ai sensi dell’art.517 cod.proc.pen., ritenendo che non si trattasse di un’attività processuale ulteriore rispetto a quelle effettivamente consentite; ha peraltro dedotto che la predetta aggravante era comunque da ritenersi già contestata in fatto, atteso che il bene oggetto della sottrazione doveva ritenersi intrinsecamente destinato a pubblico servizio.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Parte ricorrente ha proposto un unitario motivo di doglianza articolato in due punti; ovvero, ha dedotto la violazione della legge processuale derivante dal non avere consentito una contestazione suppletiva di una ulteriore circostanza aggravante – ai sensi dell’art.517 cod.proc.pen. – tale da determinare la procedibilità d’ufficio del reato contestato; ha altresì dedotto la violazione dell legge processuale derivante dalla errata lettura del tenore complessivo del capo di imputazione il quale, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe comunque fatto un intrinseco riferimento alla contestazione della suddetta aggravante.
Va quindi premesso che la fattispecie contestata all’odierna imputata (artt. 624 e 625, n.2 cod.pen.), è divenuta procedibile a querela a seguito della modifica dell’art.624, comma 3, cod.pen., intervenuto per effetto dell’art.2, comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l’art.85 dello stesso decreto ha stabilito che «Per i reat perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Va quindi rilevato che, nel termine previsto dalla disposizione transitoria, non è stato presentato da parte della persona offesa un atto di querela valutabile ai sensi degli artt. 336 e 337 cod.proc.pen..
Ciò posto, il primo profilo di doglianza articolato nel motivo di ricorso non è fondato.
Difatti, va fatto richiamo ai principi espressi dalla gidrisprudenza di questa Corte, in base ai quali l’accertato difetto – originario o sopravvenuto – di una condizione di procedibilità, preclude lo svolgimento di qualsiasi attività processuale di parte e di qualsiasi ulteriore accertamento in punto di fatto, comportando quindi l’obbligo in capo al giudice, ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen., di dichiarar l’immediata improcedibilità dell’azione penale (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, COGNOME, Rv. 245163; Sez. 2, n. 45160 del 22/10/2015, NOME, Rv. 265098).
D’altra parte, l’Ufficio ricorrente ha fatto riferimento, a sostegno del ricorso alla giurisprudenza che ha ritenuto consentita una contestazione suppletiva atta a modificare i termini di prescrizione del reato contestato e a superare quindi la conseguente maturazione della causa estintiva rispetto alla contestazione base (con richiamo specifico all’arresto espresso da Sez. 5, n.47241 del 21/11/2019, Cassarino, Rv. 277648).
Or bene anche a voler prescindere dalla circostanza che l’eventuale maturazione del termine di prescrizione nel corso del dibattimento non è concettualmente assimilabile – sul piano delle attività processuali da ritenersi residualmente consentite – alla sopravvenuta sussistenza di una causa di improcedibilità del reato; la cui valutazione deve ritenersi come ontologicamente pregiudiziale rispetto a qualsiasi altra attività processuale (si veda sul punto l parte motiva di Sez. 5, n. 4746 del 12/02/1996, Sanfilippo, Rv. 204841; la quale aveva ritenuto pregiudiziale l’accertamento sulla insussistenza della condizione di procedibilità anche rispetto a quella inerente alla presenza di una causa estintiva quale, nella specie, la morte del reo), va osservato quanto segue.
La giurisprudenza di questa Corte anche in tema di prescrizione era tutt’altro che pacifica. In senso contrario alla giurisprudenza citata dal ricorrente si era infatti venuto a creare un diverso filone interpretativo, secondo cui l’avvenuto decorso del termine prescrizionale preclude la successiva contestazione della circostanza, in quanto il reato si sarebbe già estinto e la nuova contestazione non potrebbe avere l’effetto di farlo rivivere, residuando unicamente l’obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione codificato dall’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. VI, n. 55748 del 14/09/2017, Rv. 271745; Sez. 6 n. 47499 del 22/09/2015, Rv. 265560 ed altre), obbligo che è peraltro chiaramente espresso dal citato art. 129 anche con riferimento alla eventuale mancanza di una condizione di procedibillità. Non entra quindi in discussione il potere del PM sancito dall’art. 517 c.p.p., ma tale potere è da ritenersi precluso o comunque esaurito, allorchè la nuova contestazione interviene in un momento in cui il reato è già estinto (e non potrebbe quindi “rivivere” ) ovvero quando, come nel caso di specie, l’azione penale non è più proseguibile.
L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità (e di improcedibilità o improseguibilità, è in effetti uno snodo cruciale della presente vicenda e sul punto va ricordato che la norma richiamata assolve ad una duplice funzione: se la prima è quella di favorire l’imputato innocenl:e (o comunque da prosciogliere) la seconda, non meno pregnante è quella di agevolare in ogni caso l’exitus del processo, ove non sia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato. L’art. 129 cod. proc. pen. rappresenta, sul versante processuale, la proiezione del principio di legalità stabilito sul piano del diritto sostanziale (co SS.UU. 27 febbraio 2002 n. 17179, Rv. 221403). Tale declaratoria imposta come immediata è ispirata al principio di economia processuale, strettamente legato alla finalità, presidiata dall’art. 111 Cost., della ragionevole durata del procedimento penale.
Il contrasto sopra delineato in tema di contestazione di aggravante che ampli i termini di prescrizione, allorché la stessa sia già maturata ha fatto si che con ordinanza dell’Il aprile 2023 la 5° sezione di questa Corte, rilevando il contrasto interpretativo aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite che in data 28 settembre 2023 (allo stato è nota solo la notizia di decisione, v. informazione provvisoria n. 13/2023, nella causa iscritta al N.RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO), hanno adottato una soluzione negativa, al quesito così riformulato : Se ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Tale decisione conforta indubbiamente la soluzione qui adottai:a, in consapevole contrasto, per quanto si è sin qui detto e si rileverà nel prosieguo, con una recentissima decisione della Sezione feriale di questa Corte in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (anche in questo caso è nota allo stato la sola notizia di decisione (n. 1 del 23 agosto 2023, P.M.T. in proc. Bonaccorso C., secondo cui il PM ha non la mera facoltà bensì il potere-dovere di esercitare e proseguire l’azione penale per il fatto-reato correttamente contestato, e non ostando, in ipotesi, alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante l’assenza di sopravvenienze dibattimentali all’uopo rilevanti)
Anche il secondo profilo di doglianza deve ritenersi infondato.
Va premesso, in relazione alle considerazioni poste alla base del motivo di ricorso – in tale specifica parte – che non si controverte in questa sede in ordine alla astratta idoneità del furto di energia elettrica, in quanto res destinata a pubblico servizio, a concretizzare l’aggravante a effetto speciale regolata dall’art.625, n.7, cod.pen. (profilo su cui si è espressa, tra le altre, Sez. Sentenza n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543); bensì sul rispetto del principio di correlazione tra fatto ascritto e fatto ritenuto in sentenza, in relazio al principio dettato dall’art. 521 cod.proc.pen., quando – come nel caso di specie – non sia stato operato un espresso riferimento alla predetta fattispecie, contenendo l’atto di esercizio dell’azione penale la sola univoca contestazione all’aggravante prevista dall’art.625, n.2, cod.pen..
Ciò posto, deve quindi escludersi che il fatto contestato all’imputata potesse essere qualificato nel senso richiesto dall’Ufficio ricorrente; in quanto, nel caso contrario, si incorrerebbe nel vizio del suddetto principio di necessaria correlazione tra imputazione e fatto ritenuto in sentenza, in riferimento al disposto dell’art.521 cod.proc.pen.
A tale proposito, può essere richiamato il principio espresso da Sez. 5, n. 10769 del 21/02/2008, COGNOME, Rv. 239483 (e che appare sicuramente
applicabile al caso di specie); la quale – in riferimento specifico al dispost dell’art.625, n.2, cod.pen. – ha ritenuto che sussista la violazione del principio correlazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen. qualora con riguardo al reato di furto di energia elettrica sia contestata l’aggravante ad effett speciale della violenza sulle cose o uso di un qualsiasi mezzo fraudolento per avere manomesso il contatore e, poi, accertata l’inesistenza della manomissione, sia ritenuta in sentenza la medesima aggravante sub specie di uso di mezzo fraudolento poiché si configura un’ipotesi di fatto diversamente circostanziata. Tale soluzione del resto è in assoluta armonia con g diritto sovranazionale, in forza della “regola di sistema” espressa dalla Corte EDU (sentenza il dicembre 2007, Drassich c. Italia) in attuazione dell’art. 6 par. 3, lett. a) e b) della Convenzio EDU, che, nell’ordinamento nazionale costituisce fonte interpretativa integratrice del precetto di cui all’art. 117 Cost., comma :L vincolante per il giudice in quanto del tutto compatibile con i principi in tema di equità processuale espressi dall’art. 111, comma 2 Cost.
Nel solco tracciato dalla sentenza Drassic:h diversi arresti (ex plurimis Sez, 6, n. 45807 del 12.11.2008, Rv. 241754) hanno ribadito come il potere di attribuire alla condotta in addebito una nuova e differente qualificazione giuridica presupponga una preventiva promozione, ad opera del giudice, del contraddittorio fra le parti sulla quaestio juris relativa, persino nel caso in cui la dive qualificazione risulti più favorevole per il giudicabile, e ciò in quanto la difesa be può esercitare differenti opzioni strategiche in ragione di tale diversa qualificazione.
D’altra parte, sempre sul relativo tema, Sez. 5, n. 7208 del 1/12/2020, dep.2021, Colucci, Rv. 280472, ha ritenuto che non sussista la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen., qualora nell’imputazione per furto di energia elettrica l’aggravante del “mezzo fraudolento” non sia indicata mediante tale locuzione normativa, ma sia descritta in modo che sia immediatamente percepibile la fattispecie circostanziale in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo così possibile l’esercizio del diritto di dife dell’imputato.
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che la mancanza dell’indicazione della locuzione normativa, unita alla sola indicazione dell’RAGIONE_SOCIALE quale titolare della rete elettrica e quindi qualle persona offesa dal reato, facciano ritenere – ai fini della tutela del diritto di difesa – come non adeguatamente delineata la descrizione della fattispecie circostanziale in oggetto, con la conseguenza che la stessa non poteva ritenersi compresa nell’imputazione originariamente contestata.
D’altra parte, appare utilmente richiamabile anche il principio espresso da Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436; la quale, in relazione alla diversa fattispecie prevista dall’art.476 cod.pen., ha argomentato che non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all’ari:. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d’imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell’atto, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma; nel caso di specie, quindi, l’applicazione di tale principio porta a ritenere che non possa ritenersi contestata la relativa aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen., in assenza, oltre che del riferimento normativo, anche della descrizione della specifica natura della res sottratta, carenza non rimediabile per effetto del solo riferimento alla soggettività della persona offesa (nel caso di specie indicato meramente come “gestore”). A ciò si aggiunga l’evidente contraddittorietà del profilo di doglianza con cui da un lato si è dedotto che l’aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen., doveva pacificamente ritenersi evincibile dagli atti del procedimento, trattandosi di prelievo posto in essere in danno della rete elettrica nazionale, dall’altro ha lamentato la illegittimità della ritenuta preclusione alla contestazione suppletiva.
Deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso.
P.Q.M .
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 3 ottobre 2023
Il COGNOME
Presidente COGNOME estensore