Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18819 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME NOME a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a SALO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la NOME svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso sia dichia inammissibile;
in data 15 marzo 2024 la difesa della parte civile ricorrente ha inoltrato note scritte a sos dell’impugnazione proposta.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME, persona offesa costituita parte civile nel processo, ha promosso ricorso pe cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, che ha confermato quella del Giudice di Pace dell’omonimo capoluogo, di assoluzione perché il fatto non sussiste dell’imputato COGNOME NOME NOME NOME al delitto di lesioni personali in suo danno e di condanna, n suoi confronti, in quanto ritenuto in colpa grave nel promovimento della querela, alla rifusi delle spese e alla corresponsione di una somma a titolo risarcitorio a favore dell’imputa stesso.
2.11 ricorso, predisposto da difensore abilitato, si è affidato a tre motivi, qui ripercorsi n strettamente necessari di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.11 primo motivo ha dedotto il vizio di cui all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in ord sua condanna alle spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato prosciolto ne doppio grado del giudizio di merito, in quanto il COGNOME è stato assolto dal giudice di perchè avrebbe agito in legittima difesa e la parte civile avrebbe appellato la sentenza di pr grado limitatamente ai profili della condanna alle spese ed al risarcimento, senza estendere doglianze al merito dell’affermazione di responsabilità. Pertanto, in presenza di una causa giustificazione la formula assolutoria avrebbe dovuto essere “perché il fatto non costitui reato” e non “perché il fatto non sussiste”, con conseguente inoperatività degli artt. 427 e cod. proc. pen..
2.2.11 secondo motivo ha denunciato un vizio di manifesta illogicità della motivazione dell sentenza, carente sul profilo della colpa attribuita alla parte civile, presupposto della cond alle spese e al risarcimento; la parte civile aveva plausibilmente sporto querela contr COGNOMECOGNOME COGNOME a processo e prosciolto per legittima difesa; inoltre, la compagna COGNOME, a sua volta processata sulla scorta della reciproca denuncia di COGNOMECOGNOME è stata assol dalle accuse mosse da quest’ultimo.
2.3.1Iterzo motivo – richiamando quanto dedotto nei primi due motivi – ha lamentato erronea applicazione della legge penale, in quanto dall’accoglimento dell’appello di NOME sulle s spese e sul risarcimento del danno “non sarebbe potuta derivare la sua condanna al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato circa l’impugnazione proposta”.
Considerato in diritto
1.11 primo motivo del ricorso della parte civile, che assume carattere assorbente, è fondato. Per un verso, come si desume ad una semplice lettura della sentenza impugnata e dei motivi di appello presentati dalla parte civile medesima, il giudice di secondo grado non ha forn
risposta alle ragioni di gravame, che non hanno contestato il mancato riconoscimento della responsabilità (agli effetti civili) dell’imputato, ma l’intervenuta condanna di essa parte alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno a favore dell’imputato.
Con il ricorso per cassazione la parte civile si è dunque doluta di tale centrale e cruciale vulnus della decisione del Tribunale monocratico, che ha affrontato il tema della responsabilità pena del COGNOME e ne ha confermato l’assoluzione senza prendere posizione sull’unico motivo dell’appello, rubricato ed articolato nei limiti della “mancanza dei presupposti applicativi della condanna ex art. 542 c.p.p. per carenza di colpa” e ha nuovamente lamentato di essere stata condannata – nel giudizio di primo grado – alla rifusione delle spese e al risarcimento danno nei confronti dell’imputato, beneficiato della conferma integrale della sentenza del pri giudice, ma sulla scorta di una ricostruzione della vicenda che avrebbe dovuto comportare l’assoluzione del COGNOME perché il fatto non costituisce reato e non perché il fatto sussiste.
1.1.Ed anche tale censura coglie nel segno, dal momento che la sentenza di appello (pag.4) ha condiviso il percorso argomentativo del giudice di pace, secondo il quale ; in effetti, la pronun primo giudice – nella seconda pagina dei “motivi della decisione” – aveva rimarcato come ; e nella terza pagina aveva confermato l’opzione decisoria in tema esclusione dell’elemento soggettivo del reato, ovvero .
1.2. Orbene, secondo l’orientamento ermeneutico espresso da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, l’accertamento dell’esistenza di una causa di giustificazione – come la legittima difesa – determina l’assoluzione dell’imputato con la formula “perché il f non costituisce reato” e non con quella “perché il fatto non sussiste” (sez. U n. 40049 d 29/05/2008, P.C. in proc. Guerra, Rv. 240814; sez.3, n. 28351 del 21/05/2013, F., Rv. 256674), mentre l’art. 427 del codice di rito, alla cui regolamentazione fa rinvio l’art stabilisce che il giudice, a domanda, condanni il querelante alla rifusione delle spese sostenu dall’imputato e, in caso di accertata colpa grave, anche eventualmente al risarcimento del danno in suo favore, sempre che il querelato medesimo sia stato beneficiato dell’assoluzione “perché il fatto non sussiste” o per non aver commesso il fatto.
2.La sentenza impugnata ha dunque totalmente omesso di prendere in esame il motivo di gravame, peraltro fondato, elaborato dalla parte civile, e l’accoglimento del ricorso agli e civili, nell’evidente superfluità del rinvio al giudice di merito, che non potrebbe che elimin condanna del ricorrente alla liquidazione delle spese e al risarcimento del danno, determina in
questa sede, limitatamente alle relative statuizioni, l’annullamento senza rinvio della sente impugnata e di quella di primo grado, ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado limitatamente alla condann del ricorrente alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni all’imputato.
Così deciso in Roma, il 20/03/2024
Il consi liere estensore
Presidente