Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12240 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12240 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME nato a ASCOLI PICENO il 16/02/1974 nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 28/05/1963 – imputato; inoltre:
RESPONSABILE CIVILE
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza, con ogni conseguente pronuncia.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Ancona il 18 marzo 2024, in riforma integrale della sentenza, appellata dalla sola parte civile NOME COGNOME con la quale il Tribunale di Fermo I’ll gennaio 2022 ha assolto NOME COGNOME dal reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, fatto contestato come commesso il 15 luglio 2014, invece ha dichiarato l’imputato responsabile ai fini civili e, in conseguenza, lo ha condannato al risarcimento dei danni alla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio. Quanto alle spese, non ha provveduto, poiché «non vi è richiesta di condanna alle spese da parte della parte civile» (così alla p. 9 della sentenza impugnata).
Ricorre per la cassazione della sentenza la parte civile, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. Con il primo motivo, premessa la ricostruzione degli antefatti, lamenta la violazione degli artt. 76, 100, 523, 538, 539, 541 e 546 cod. proc. pen. e 153 disp. att. cod. proc. pen. e difetto di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha omesso la condanna dell’imputato, in solido con il responsabile civile, al pagamento delle spese di costituzione sostenute dalla parte civile vittoriosa.
Si rammenta che la parte civile si era regolarmente costituita in primo grado, ove aveva concluso per la condanna dell’imputato, allegando nota spese, e che, per il principio di immanenza della relativa costituzione, la Corte territoriale avrebbe dovuto liquidare le spese per entrambi i gradi di merito. Si richiamano più precedenti di legittimità stimati pertinenti.
2.2. Con il secondo motivo censura la violazione degli artt. 74, 538, 539 e 576 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello omesso di condannare anche il responsabile civile Fondo vittime della strada RAGIONE_SOCIALE Assicurazione Allianz RAGIONE_SOCIALE costituito, in solido con l’imputato, al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile.
Si richiamano le conclusioni rassegnate dal responsabile civile in grado di appello, nel senso della conferma della sentenza di primo grado e del rigetto dell’appello della parte civile (si allega verbale di udienza in primo grado dell’Il gennaio 2022) e si sottolinea che, trattandosi di scontro tra automobili, si tratta di assicurazione obbligatoria.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 12 dicembre 2024, richiamato – anche – il precedente di Sez. 4, n. 31353 del 27/06/2013, Para
COGNOME, Rv. 257743 257743 (secondo cui «L’obbligo del pagamento delle spese processuali per il responsabile civile, in solido con l’imputato condannato, consegue di diritto alla condanna; alla omissione della statuizione va pertanto ovviato con la procedura di correzione degli errori materiali anche da parte della Corte di Cassazione quale giudice della impugnazione, la quale in tal modo può correggere anche la sentenza di primo grado, ove a ciò non abbia provveduto il giudice di appello»), ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza, con ogni conseguente pronuncia.
Con memoria del 30 dicembre 2024 il Difensore della parte civile NOME COGNOME ha insistito nelle conclusioni già rassegnate depositando in allegato note spese relative al primo e al secondo grado di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
2.Va premesso che la Corte di appello, in riforma dell’assoluzione emessa dal Tribunale, ha dichiarato l’imputato responsabile ai fini civili e, i conseguenza, lo ha condannato al risarcimento dei danni alla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio. E si tratta di statuizione irrevocabile, no risultando impugnazione dell’imputato.
Ciò posto, la parte civile si lamenta: della mancata condanna dell’imputato alla refusione delle spese sopportate dalla parte civile infine risultata vittoriosa, dopo il “ribaltamento” in appello; e, inoltre, della mancata condanna del responsabile civile “RAGIONE_SOCIALE“, in solido con l’imputato già condannato, al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, avendo la Corte di appello pronunziato condanna generica soltanto nei confronti dell’imputato.
Esaminati gli allegati al ricorso e visti gli atti del fascicolo, cui il Collegio accesso, essendo denunciato vizio processuale (ex plurimis, Sez. 1, n. n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), il Collegio rileva quanto segue.
2.1. In relazione alle spese, risulta che in primo grado si sono costituiti, per quanto qui rileva, sia il responsabile civile Allianz Assicurazione sia le parti civili che hanno concluso 1’11 gennaio 2022 chiedendo la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese, depositando nota (allegazioni difensive conformi al contenuto del fascicolo).
Discende che, quanto alle spese, la parte civile ha diritto alla refusione di quelle sostenute.
Con riferimento alla posizione del responsabile civile, il precedente condivisibilnnente richiamato dal P.G. puntualizza che «L’obbligo del pagamento delle spese processuali per il responsabile civile, in solido con l’imputato condannato, consegue di diritto alla condanna; alla omissione della statuizione va pertanto ovviato con la procedura di correzione degli errori materiali anche da parte della Corte di Cassazione quale giudice della impugnazione, la quale in tal modo può correggere anche la sentenza di primo grado, ove a ciò non abbia provveduto il giudice di appello» (Sez. 4, n. 31353 del 27/06/2013, Para Mauro, cit.).
L’affermazione è in linea con quanto previsto dall’art. 541, comma 1, cod. proc. pen.: «Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale».
2.2. In relazione al tema della condanna al risarcimento dei danni non pronunziata nei confronti del responsabile civile, in più occasioni la RAGIONE_SOCIALE ha affermato la doverosità della condanna del responsabile civile con l’imputato, siccome a ciò tenuto in solido. Infatti:
Sez. 4, n. 3347 del 22/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269004, secondo cui «L’imputato non ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile, e che abbia escluso l’applicazione della manleva dell’assicurato ai sensi dell’art. 1917 cod. civ. da parte del responsabile civile, in quanto il vincolo di solidarietà tra quest’ultimo e l’imputato ha efficacia “ope legis” e, per il pagamento delle spese in favore della parte civile, è previsto dall’art. 541, comma primo, cod. proc. pen.»;
Sez. 3, n. 22118 del 09/04/2008, COGNOME, Rv. 240046, che ha affermato che «L’imputato non ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile, in quanto il vincolo di solidarietà tra quest’ultimo e l’imputato ha efficacia “ope legis”, indipendentemente dalla pronuncia di condanna al risarcimento del danno nei confronti del responsabile civile citato in sede penale»;
Sez. 4, n. 10605 del 10/05/1991, Votino, Rv. 188603, secondo cui «La condanna al risarcimento del danno pronunciata in sede penale soltanto a carico dell’imputato e non anche del responsabile civile, regolarmente citato, non inficia la decisione agli effetti civili, poiché il vincolo di solidarietà tra imputato responsabile civile ha efficacia “ope legis”, indipendentemente dalla pronuncia di condanna al risarcimento del danno nei confronti del responsabile civile in sede
penale. (Nella specie, relativa ad inammissibilità del ricorso, la SRAGIONE_SOCIALE ha osservato che l’imputato non aveva interesse a dolersi per avere il tribunale omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile)») (affermazione risalente, in termini, a Sez. 4, n. 11589 del 11/03/1980, COGNOME, Rv. 146515).
Si tratta di orientamento cui occorre dare continuità, tenendo conto, appunto, che il vincolo di solidarietà opera ope legis e, in ogni caso, che il responsabile civile è stato citato, si è costituito e si è difeso in primo grado, è stato citato per il grado di appello, anche se poi non vi ha preso parte, ed avrebbe eventualmente potuto far valere tutte le proprie eventuali difese ed eccezioni, ad esempio, in tema di legittimazione passiva, ciò che però non risulta essere accaduto.
Consegue, di necessità, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alle spese processuali sostenute dalla parte civile COGNOME NOME nel giudizio di merito, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello (non già al giudice penale, essendo la regiudicanda penale definitivamente esaurita).
Alla rilevata omessa condanna in solido deve, invece, provvedersi mediante correzione dell’errore materiale come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alle spese processuali sostenute dalla parte civile COGNOME NOME nel giudizio di merito e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Dispone la correzione del dispositivo della sentenza emessa il 18.3.2024 dalla Corte di appello di Ancona, nel senso che dopo le parole “lo condanna” deve leggersi, “, in solido con il responsabile civile,”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso il 15/01/2025.