Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50236 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50236 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Bruzzano Zeffirio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 02.03.2023 dalla Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di disporre l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello limitatamente alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso e di condannare la ricorrente al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte civile costituita;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è stata rinviata a giudizio, con decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 22 novembre 2021, per rispondere del delitto di concussione.
Secondo l’ipotesi di accusa, la COGNOME, in qualità di dirigente medico presso l’RAGIONE_SOCIALE e consulente tecnico di ufficio – incaricata di pubblico servizio – nel procedimento in materia previdenziale n. 1032/20 pendente innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con abuso dei propri poteri, avrebbe costretto NOME COGNOME, figlio della ricorrente NOME COGNOME, a consegnarle l’importo di seimila euro – dei quali quattromila materialmente versati in data 24 maggio 2021 e i restanti duemila da consegnare il successivo 2 maggio 2021- per emettere un responso favorevole nel predetto procedimento civile.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza emessa in data 11 maggio 2022 all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato l’imputata colpevole del delitto ascrittole e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito, l’ha condannata alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; il Giudice dell’udienza preliminare ha, altresì, dichiarato l’imputata interdetta dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e l’ha condannata al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile NOME COGNOME, liquidati equitativamente in diecimila euro, e alla refusione delle spese legali.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena in due anni e otto mesi di reclusione e ha condannato l’imputata appellante alla refusione delle spese in favore della parte civile costituita.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, difensore della RAGIONE_SOCIALE, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo il difensore censura l’omissione della motivazione in relazione agli artt. 56 e 317 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente qualificato la condotta accertata come concussione consumata anziché tentata.
Il difensore concorda con la Corte di appello che la concussione debba essere considerata come tentata, qualora la promessa sia successiva alla predisposizione,
in accordo con la polizia giudiziaria, di un piano diretto a individuare il funzionari infedele e al suo arresto (sul punto cita Sez. 6, n. 30994 del 05/04/2018, COGNOME, Rv. 273596 – 01); rileva, tuttavia, il difensore che i giudici di secondo grado non avrebbero fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, in quanto il COGNOME avrebbe chiamato la NOME per incontrarsi solo in data 24 maggio 2021 e, dunque, dopo essersi recato in data 21 maggio 2021 presso la caserma della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per sporgere denuncia nei suoi confronti.
Il COGNOME, dunque, avrebbe promesso di aderire alla richiesta dell’imputata solo dopo la denuncia dell’illecito penale; la promessa esteriorizzata dopo la denuncia sarebbe, dunque, inidonea a fondare la consumazione del delitto di concussione.
Tale ricostruzione emergerebbe sia dalla denuncia, che dalla telefonata intercettata intercorsa tra l’imputato e la parte civile in data 24 maggio 2021 alle ore 16.56, e sarebbe stata accolta dal Tribunale del riesame nell’ordinanza emessa in data 18 giugno 2021.
Ad avviso del difensore, dunque, la condotta accertata dovrebbe essere qualificata come concussione tentata e non già consumata, in quanto il COGNOME avrebbe promesso di aderire alla richiesta di dazione del danaro solo dopo la denuncia dell’illecito penale e la predisposizione dell’intervento delle forze di polizia per trarre in arresto la COGNOME in flagranza di reato.
4.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la mancanza assoluta di motivazione in relazione alle statuizioni civili, in quanto la Corte di appello, violazione degli artt. 192, comma 1, e 546 cod. proc. pen., avrebbe integralmente omesso di motivare in ordine alle censure rivolte avverso le statuizioni risarcitorie disposte in primo grado in favore della costituita parte civile.
Con il quarto motivo di appello l’imputata aveva censurato il carattere integralmente immotivato della determinazione equitativa del risarcimento in diecimila euro, a fronte, peraltro, dell’assenza di prova del danno patito e della sua entità.
Rileva, infatti, il difensore che il ricorso alla liquidazione equitativa del dann ha natura sussidiaria ed è, dunque, ammesso solo quando sia accertata l’esistenza del danno e sia oggettivamente impossibile determinarne la stima.
La Corte di appello, tuttavia, non avrebbe minimamente considerato tali censure, limitandosi a confermare immotivatamente le statuizioni della sentenza di primo grado.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato
per effetto dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall’art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150.
Con memoria depositata in data 30 ottobre 2023, l’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso e di condannare la ricorrente al rimborso delle spese lega!i sostenute nel grado dalla parte civile costituita.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 2 novembre 2023, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME AVV_NOTAIO, ha chiesto di disporre l’annullamento della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 622, cod. proc. pen., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello limitatamente alla condanna al risarcimento del danno e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.
In data 15 novembre 2023 l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore della ricorrente, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Con il primo motivo il difensore censura la mancanza della motivazione in relazione agli artt. 56 e 317 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente qualificato la condotta accertata come concussione consumata anziché tentata.
Il motivo è inammissibile, in quanto la riqualificazione richiesta dalla ricorrente è fondata sull’adesione ad una prospettazione alternativa in fatto e sulla contestazione delle risultanze probatorie della sentenza impugnata.
La Corte di Appello di Reggio Calabria ha, infatti, confermato l’accertamento della sentenza di primo grado secondo il quale la promessa del COGNOME di adempiere la richiesta concussiva è intervenuta in data 18 maggio 2021 e, quindi, prima che la persona offesa denunciasse l’accaduto alla RAGIONE_SOCIALE in data 21 maggio 2021 (pag. 11 della sentenza impugnata).
La Corte di appello, infatti, nella motivazione della sentenza impugnata, ha evidenziato come, a seguito dell’incontro, in data 18 maggio 2021, tra l’imputata e il COGNOME, quest’ultimo abbia accettato la richiesta dell’imputata, promettendole la consegna della somma richiesta, una volta avutane la disponibilità.
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La persona offesa, pertanto, ha aderito all’accordo criminoso, limitandosi a precisare di non essere, nell’immediato, nel possesso della somma richiesta. La riserva ha, dunque, riguardato non l’accordo, ma la dazione della somma frutto dell’accordo, in quanto solo in data 21 maggio 2021 la parte lesa si sarebbe recata presso la caserma della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per sporgere denuncia.
L’interpretazione elaborata sul punto dalla sentenza impugnata si rivela, peraltro, pienamente sintonica con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi.
Secondo questo orientamento, in tema di concussione, deve qualificarsi come consumata la fattispecie nella quale il soggetto passivo abbia sollecitato l’intervento della polizia giudiziaria dopo aver già promesso l’indebita prestazione al pubblico ufficiale (ex plurimis: Sez. 6, n. 30994 del 05/04/2018, COGNOME, Rv. 273596 – 01; Sez. 6, n. 20914 del 05/04/2012, Tricarico, Rv. 252786 – 01), in quanto non può ritenersi sufficiente ad escludere il metus publicae potestatis la sola circostanza che il soggetto passivo si sia rivolto alle forze di polizia, pe sottrarsi alle pretese dell’autore del reato (ex plurimis: Sez. 6, n. 17303 del 20/04/2011, COGNOME, Rv. 250066 – 01; Sez. 6, n. 11384 del 21/01/2003, COGNOME, Rv. 227196).
Ricorre, invece, l’ipotesi del tentativo qualora la promessa segua la predisposizione d’accordo con la polizia di un piano diretto ad individuare il funzionario infedele e la stessa risulti preordinata a tale scopo (Sez. 6, n. 10355 del 07/06/2007, dep. 06/03/2008, COGNOME, Rv. 238912).
A fronte della ricostruzione storico-fattuale operata dalla sentenza impugnata, che ha ravvisato l’anteriorità della promessa della parte lesa alla collaborazione con gli inquirenti, deve, pertanto, ritenersi corretta la qualificazion del delitto accertato in concussione consumata e non già meramente tentata.
Con il secondo motivo il difensore censura la mancanza assoluta di motivazione in relazione alle statuizioni civili, in quanto la Corte di appello, violazione degli artt. 192, comma 1, e 546 cod. proc. pen., avrebbe integralmente omesso di motivare in ordine alle statuizioni risarcitorie disposte in primo grado in favore della costituita parte civile.
5. Il motivo è fondato.
Il difensore dell’imputato, come risulta anche dalla sentenza impugnata, con il quarto motivo di appello ha specificamente censurato, sia nell’an che nel quantum, la condanna dell’imputata al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Tale censura è stata, tuttavia, integralmente obliterata dalla Corte di appello
di Reggio Calabria nella sentenza impugnata, che ha apoditticamente confermato la sentenza di primo grado sul punto, senza minimamente argomentare sull’infondatezza o sulla non pertinenza del motivo di appello.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, resto, la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viz per carenza di motivazione se si limita a riprodurre la decisione conferm dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare cont specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzio adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull’inconsistenza o su non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema d motivazione per relationem (ex plurimis: Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, COGNOME, Rv. 254102 – 01; conf. Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, COGNOME, Rv. 254102 01).
Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annul limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice competente per valore in grado di appello, cui si rimette anche la liquidazione spese tra le parti per questo grado di legittimità; il ricorso è inammissi resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legit dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2023.