Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1144 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1144 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Lucera avverso la sentenza del 27/01 7/2025 della Corte d’appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; uditi gli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Bari, rideterminava in tre anni e quattro mesi di reclusione la pena inflitta in primo grado a NOME COGNOME, confermandone per il resto la condanna per il delitto di induzione indebita (art.
319-quater cod. pen.), per aver, in qualità di Sovrintendente assistente capo della Polizia di Stato, chiesto ed ottenuto una somma di denaro pari a 5 euro per evitare il controllo.
Ha presentato ricorso NOME COGNOME, Per il tramite degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Violazione degli artt. 110 e 317 cod. pen. nonché 319-quater cod. pen. e relativo vizio di motivazione.
La persona offesa non ha riferito di aver subito abusi e non poteva trovarsi in uno stato di costrizione e nemmeno di soggezione, dal momento che era dipendente di un’azienda terza e non aveva commesso infrazioni.
Di più, il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non sussiste, non essendo stato dimostrato quale degli operanti si fosse avvicinato alla persona offesa ed essendo anzi emerso, nel corso dell’istruttoria, che i controlli venivano effettuati da entrambi gli agenti indistintamente. Le dichiarazioni del collega dell’imputato (NOME), riportate nella sentenza impugnata, non hanno infatti trovato riscontro nel verbale del medesimo agente, mentre, quanto alle conversazioni dell’imputato intercettate in cosiddetto self-talk, si trattava di un flusso di pensieri e di riflessioni interne che non hanno trovato riscontro oggettivo e che quindi non avrebbero potuto essere valutate.
Al limite, sarebbe stata configurabile una truffa aggravata dall’abuso della qualifica pubblicistica, reato tuttavia prescritto.
2.2. Vizio di motivazione quanto all’utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa; violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Sebbene la Corte d’appello abbia ritenuto raggiunta la piena prova della commissione del fatto, avendo il collega del ricorrente (NOME) spiegato che l’autista restava vicino al veicolo, mentre il capo pattuglia effettuava i controlli dall’esame e da altre testimonianze è chiaramente risultato che i controlli erano effettuati da entrambi gli agenti in servizio.
Né dall’esame dei testi (gli investigatori incaricati) è emerso che fosse stato NOME COGNOME a prendere il denaro dall’autista.
Ancora, le dichiarazioni della persona offesa COGNOME non possono ritenersi genuine, essendo state influenzate dagli ispettori incaricati, che si recarono dopo diversi mesi presso la sua abitazione, avvalendosi della propria qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria per costringerlo a presentare denuncia.
Infine, i Giudici di secondo grado hanno ritenuto credibile il ricorrente il quale, nel parlare da solo, riferiva circostanze prive di senso, mostrando uno stato mentale non lucido, senza valutare la sua condizione di ansia e di stress, senza considerare che tutti gli altri agenti della sottosezione autostradale sono stati
assolti perché “il fatto non sussiste” e senza valutare che la prova del pagamento della somma non è emersa, non essendo stato provato, come emerge da i verbali degli agenti di polizia giudiziaria, che fossero state pronunciate le parole “caffè” o “controllo”.
L’unico elemento provato è che l’autocarro è rimasto fermo per un breve periodo di tempo (circostanza compatibile con la prassi degli agenti di fermare per poco tempo i conducenti di veicolo che, circolando in autostrada, non tengono strettamente la destra, per invitarli alla prudenza).
Inoltre, l’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. prevede che le dichiarazioni rese da chi sin dall’inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini sono inutilizzabile nei confronti dei terzi.
La querela e le dichiarazioni di COGNOME, dunque, non avrebbero potuto essere utilizzate, in quanto, sin dalla denuncia e dalle sommarie informazioni, avrebbe dovuto assumere la posizione di coindagato.
La Corte d’appello è venuta meno al suo obbligo di motivare, essendosi appiattita sulla sentenza di primo grado, nonostante le argomentazioni di questa fossero illogiche e contraddittorie, avendo il Tribunale riconosciuto che, nel caso di specie: non vi fu minaccia; non fu provato il passaggio di denaro; gli agenti di polizia giudiziaria non riconobbero l’imputato come colui che ricevette i C 5; l’autocarro viaggiava regolarmente e non vi erano, quindi, ragioni per sanzionarlo; il danno prospettato è rimasto generico.
2.3. Violazione artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Il capo di imputazione comprendeva sia la costrizione sia l’induzione e, tuttavia, la condotta, per come descritta, fa riferimento ad un mero abuso della funzione e quindi non può rimandare alla costrizione (dalle risultanze probatorie è d’altronde emerso che non ci fu alcun condizionamento della persona offesa).
Ne discende la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, obiezione cui i Giudici della Corte d’appello hanno inadeguatamente risposto che nel capo di imputazione era indicata una condotta minacciosa.
3. Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti.
Con il primo è sviluppato il tema dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da COGNOME, che – in ragione della struttura bilaterale del reato di cui all’art. 319quater cod. pen. – avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie di cui all’art. 63 cod. proc. pen. Né è vero quanto affermato dal Tribunale, e cioè che la veste processuale dell’imputato è mutata dopo il dibattimento, indizi di reità a suo carico essendo, al contrario, emersi sin da subito.
Con il secondo motivo, è dedotto vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato, che, come emerge dalle dichiarazioni rese dagli altri
agenti (COGNOME e COGNOME), non risultò affatto certa, non essendosi chiarito quale dei due agenti si fosse avvicinato all’autotrasportatore e la sentenza essendosi affidata ad intercettazioni ambientali da cui, però, emersero solo vaghe preoccupazioni sulle indagini in corso e, come riconosciuto nella sentenza di primo grado, nessun riscontro individualizzante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Per una più chiara esposizione delle questioni in diritto è utile premettere che: la vicenda oggetto del presente giudizio è emersa nel contesto di un’ampia indagine, avviata a seguito di una segnalazione anonima su web, relativa ad omessi controlli a conducenti di mezzi pesanti da parte degli operanti della Polizia stradale; tale indagine vide coinvolti anche altri componenti della Polizia stradale di Foggia; per essa si ricorse a servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché ad intercettazioni telefoniche ed ambientali; il fatto, per come emerso dalle sentenze di merito e nei tratti essenziali descritti di seguito, non ha costituito oggetto di contestazione da parte della difesa.
Tanto precisato, l’autotrasportatore COGNOME viaggiava su un tratto autostradale, quando fu fermato in una piazzola di sosta da una pattuglia della Polizia stradale ed avvicinato da uno dei due agenti lì presenti; mentre stava per esibire i documenti, l’agente gli disse che non c’era bisogno di procedere, mimando il gesto di strisciare le dita della mano ed invitandolo a offrire un caffè.
NOME, benché in regola in quel frangente, diede all’operante una banconota da 5 euro, e la pattuglia si allontanò. Nella denuncia sporta successivamente, specificò di aver consegnato la somma di denaro per non perdere tempo nel controllo.
Ciò premesso, vanno innanzitutto respinte le deduzioni – formulate, in modo invero non sempre chiaro, nel primo e nel secondo motivo di ricorso e poi riprese nei motivi aggiunti – relative all’incertezza nell’identificazione dell’autore della “richiesta” di denaro.
Tali eccezioni mirano, infatti, a sollecitare una ricostruzione del fatto diversa da quella operata nelle due sentenze di merito e preclusa al Giudice di legittimità, a fronte di argomentazioni complete e non manifestamente illogiche.
3.1. La Corte d’appello, in particolare, ha escluso che l’agente che richiese il caffè fosse NOME (l’altro agente della pattuglia in servizio con COGNOME) sulla base dei seguenti elementi.
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Ha valorizzato le affermazioni di NOME, il quale riferì che i controlli erano solitamente effettuati dal superiore in grado, nel caso di specie l’imputato, essendo l’autista tenuto a mantenere la stretta sorveglianza del mezzo di istituto.
Ha aggiunto come dal foglio di servizio risultasse che, il giorno del fatto, NOME era l’autista del mezzo.
Ha riportato il contenuto di plurime intercettazioni, e non soltanto del cd. self talk su cui molto insiste il ricorso e sulla cui utilizzabilità non possono d’altronde avanzarsi dubbi di sorta, come si inferisce dalla pacifica giurisprudenza sulle intercettazioni telefoniche, cd. “a cornetta sollevata” (tra le tante, Sez. 3, n. 19200 del 15/03/2017, Bosco, Rv. 269780), secondo cui la registrazione dei colloqui fra presenti, casualmente ascoltati nel corso di un’intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, anche prima dell’inizio della conversazione, è utilizzabile ai fini del giudizio. Sicché, e a fortiori, deve ritenersi che l’autorizzazione delle conversazioni tra presenti “copre” anche la registrazione, nel medesimo contesto, di frasi spontaneamente pronunciate da uno dei soggetti interessati, quand’anche non dotate di valenza comunicativa in senso stretto, residuando – in relazione alle stesse – il solo tema della valutazione del contenuto.
3.2. A tal proposito, dalle captazioni emerge l’ammissione di responsabilità del ricorrente per quella che la Corte d’appello chiama la “metodica del caffè”: e ciò talvolta in modo espresso – così in un colloquio intercorso con la moglie, in cui COGNOME parla, appunto, del “caffè -, tdaltra in modo implicito ma pur sempre inequivoco, come quando, conversando con un’altra persona, usa le espressioni «A me mi stavano acchiappando»; «Prenderli vicino alla cabina è sbagliato. Devi fare subito» oppure quando, appunto nel corso del soliloquio in auto, si riproponeva di smettere di “arraffare”.
Ora, se è vero che tali affermazioni non sono, di per sé sole, necessariamente riferibili alla concreta vicenda (del “caffè”) oggetto del giudizio, è però anche vero che esse si calano e vanno lette nel più ampio contesto indiziario di cui si è detto, l’evidenza della prova ben potendo conseguirsi sul piano logico-dimostrativo, così come i Giudici di merito hanno fatto nel caso di specie, argomentando – in modo coerente e completo – dalle intercettazioni ma anche dagli altri elementi, del pari gravi, precisi e concordanti (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.).
Alla luce di quanto osservato perde altresì rilievo la circostanza che COGNOME non ricordasse con certezza se fosse stato proprio COGNOME a chiedergli il denaro, il deficit di memoria essendo spiegabile per il fatto che l’accadimento si svolse in un arco di tempo contenuto e che COGNOME presentò denuncia e rese sommarie informazioni a distanza di tempo dal fatto (dopo aver ricevuto una visita della polizia che stava investigando sulla vicenda).
Passando alla qualificazione giuridica del fatto – oggetto delle censure formulate nel primo e nel terzo motivo di ricorso -, non si dà alcuno spazio per la configurabilità, come suggerito dal ricorrente, di una truffa, di cui mancherebbero, a tacer d’altro, gli elementi costitutivi degli «artifizi o raggiri».
Questo Collegio condivide invece le perplessità manifestate dalla Corte d’appello – ma dalla stessa non portate alle logiche conseguenze – sulla riconducibilità della vicenda allo schema dell’art. 319-quater cod. pen., piuttosto che allo schema della concussione (art. 317 cod. pen.).
4.1. Più di dieci anni orsono, questa Corte (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258474), premise come entrambe la fattispecie condividano l’elemento costitutivo dell’abuso dei poteri o della qualità da parte dell’intraneus; quindi, le distinse sulla base della differente condotta, la quale nella “costrizione” dell’art. 317 cod. pen., implica un grado di pressione maggiore di quello richiesto ai fini dell”induzione” di cui all’art. 319-quater cod. pen., e si risolve in una coercizione della volontà dell’extraneus, solitamente destinata ad assumere la forma di una minaccia – specificò la sentenza – anche implicita.
Le Sezioni Unite precisarono che la “costrizione” va pur sempre intesa come «psichica relativa (vis compulsiva)», diversamente (ovverosia, in caso di vis absoluta) sconfinandosi in differenti ipotesi di reato.
Chiarirono, in altre parole, che la “costrizione” richiede come, mediante la condotta abusiva, la vittima sia posta di fronte «all’alternativa secca di aderire all’indebita richiesta oppure di subire le conseguenze negative di un suo rifiuto, restringendo così notevolmente, senza tuttavia annullarlo, il potere di autodeterminazione del soggetto privato».
Ora, se il richiamo al quantum di pressione potrebbe risultare ancora non dirimente ai fini dell’actio finium regundorum tra le due fattispecie – il criterio rischia di risultare evanescente nella misura in cui finisca col dipendere dalla percezione dell’extraneus-, in soccorso dell’interprete viene però un chiaro indice probatorio, desumibile dalla struttura dell’art. 319-quater cod. pen. che, a differenza dell’art. 317 cod. pen., sebbene non contempli un reato a concorso necessario (Sez. 6, n. 17285 del 11/01/2013, COGNOME, Rv. 254620), dispone comunque la punibilità altresì dell’extraneus.
Come ancora precisato dalle Sezioni Unite COGNOME, quest’ultimo, infatti, nell’induzione indebita, merita la sanzione perché non è mera vittima della prevaricazione del pubblico agente, bensì suo complice, il che accade quante volte sia animato dall’intento di “conseguire un vantaggio indebito”, piuttosto che di “evitare un danno ingiusto”.
Tale discrimen funge da “prova del nove” della configurabilità del comportamento induttivo, fornendo un contributo tipizzante nelle ipotesi dubbie.
Consente, infatti, di distinguere con accresciuta precisione l’induzione dalla costrizione e, di conseguenza, le ipotesi riconducibili all’art. 319-quater cod. pen. da quelle sussumibili nell’art. 322 cod. pen., la giurisprudenza successiva alla citata sentenza a Sezioni Unite COGNOME avendo, anzi, in più occasioni specificato che, quand’anche presente, l’intenzione del privato di conseguire un vantaggio ben può essere assorbita dall’intenzione di evitare un danno ingiusto, se quest’ultima è preponderante (Sez. 6, n. 1298 del 19/10/2022, dep. 2023, La Gioia, Rv. 284334; Sez. 6, n. 38863 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 281994; Sez. 6, n. 8963 del 12/02/2015, Maiorana, Rv. 262503).
4.2. Sulla scorta di tali coordinate teoriche, la vicenda oggetto del presente giudizio nemmeno si colloca, come indulgentemente affermato dalla Corte d’appello, nella c.d. “zona grigia” di cui parla la sentenza COGNOME. Di più, essa trova comoda sede nella fattispecie concussiva, in cui il reato di induzione indebita va, pertanto, riqualificato.
4.3. Posto che, come in precedenza ricordato, la minaccia può (in contesti, come quello in oggetto, “evocativi”) essere anche solo implicita, gli stessi Giudici di secondo grado hanno infatti osservato che COGNOME: nulla aveva da temere per il controllo, essendo del tutto in regola nella fase di circolazione, come oggettivamente poi riscontrato dalla polizia giudiziaria; non poteva pertanto subire alcuna legittima contestazione di trasgressioni amministrative; era mero dipendente della società proprietaria del mezzo e non poteva quindi vantare un interesse personale ad evitare le operazioni di controllo e a riprendere il viaggio senza perdite di tempo; corrispose di sua tasca la banconota.
Se ne desume che egli fu “costretto” alla dazione, in quanto agì al solo scopo di evitare il danno ingiusto che, proprio perché era mero dipendente di una ditta di trasporti, avrebbe con ogni probabilità subito a seguito del protrarsi di un controllo ingiustificato.
Il fatto va, dunque, riqualificato nella più grave concussione (art. 317 cod. pen.), in tal senso potendo provvedere questa Corte, dal momento che l’impugnazione non è inammissibile e non si rendono necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 272651; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 204, Rossi, Rv. 259730).
Né tale operazione è preclusa dai principi generali. Infatti, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata in sentenza dalla Corte di cassazione senza preventivamente renderne edotte le parti non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, in conformità dell’art. 111, comma 2, Cost. e dell’art. 6 CEDU, secondo l’interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11
dicembre 2007, COGNOME c. Italia, ove non avvenga a sorpresa, allorché l’imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione sin dall’inizio del processo di interloquire sulla questione, ed il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all’originaria imputazione (per tutte, Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817).
E nel caso di specie: l’ipotesi concussiva fu sin dal principio contestata nel capo di imputazione; il fatto storico non ha subito alcuna trasformazione rispetto alla contestazione; tantomeno è immaginabile una violazione dei diritti della difesa che, al contrario, ha esercitato il contraddittorio sin in sede di legittimità.
Dalla qualificazione della condotta come concussiva discende l’indubbia utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato e, quindi, l’infondatezza delle deduzioni dedicate all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. nel secondo motivo di ricorso e, più diffusamente, nei motivi aggiunti.
Nelle considerazioni dianzi esposte resta assorbito, infine, il terzo motivo di ricorso, concernente l’asserita divergenza tra il fatto come contestato nell’imputazione e il fatto oggetto della decisione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Visto l’art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della Cancelleria, la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all’amministrazione di appartenenza del ricorrente.
Così deciso il 18/12/2025