Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33017 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33017 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del 04/12/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta a NOME COGNOME per i delitti di concussione (art. 317 cod. pen.) di cui ai capi A) e D).
Quanto al capo A), all’imputato è stato ascritto di aver costretto – abusando RAGIONE_SOCIALE sua qualità e dei poteri, in concorso, rispettivamente, con altri militari del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in servizio presso la Compagnia di Portici e con NOME COGNOME, soggetto che veicolava le richieste dei predetti militari – NOME COGNOME a promettere indebitamente una non meglio precisata somma di denaro o altra utilità quale “regalo”.
Nello specifico, nel corso di una serie di accessi finalizzati ad eseguire controlli strumentali presso le attività commerciali esistenti sul territorio comune di Casoria, i militari avevano redatto verbali per mancata emissione di documento fiscale nei confronti RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, attività riconducibile alla famiglia COGNOME, e il COGNOME, all’esito del cont così si esprimeva all’indirizzo di NOME COGNOME: «Mo’, vediamo un po’ cosa si può fare». Gli accessi erano preceduti e seguiti dalle visite di NOME COGNOME che annunciava i controlli e successivamente spiegava che, attraverso la corresponsione di una somma di denaro pari ad euro 30.000, sarebbe stato possibile scongiurare ulteriori controlli e il rischio concreto di una chiusu dell’attività, giungendo a prospettare che, diversamente, militari sarebbero tornati a «fargli male». In un’occasione, il COGNOME diceva ad NOME COGNOME: «ci vuole il cacio sui maccheroni».
Quanto al capo D), l’imputato – abusando RAGIONE_SOCIALE sua qualità e dei poteri di militare RAGIONE_SOCIALE Guarda di RAGIONE_SOCIALE, e sempre in concorso con NOME COGNOME, soggetto che ne veicolava le richieste – costringeva NOME COGNOME, titolare di un’attività di autolavaggio, a consegnare al COGNOME due penne stilografiche Montblanc del valore di 580 € ciascuna, destinate al COGNOME. La consegna delle penne era proposta e sollecitata più riprese dal COGNOME dopo che il COGNOME aveva eseguito due controlli presso l’attività del COGNOME, redigendo dei verbali per mancata emissione di documenti fiscali. Nello specifico, il COGNOME dichiarava al NOME che la consegna delle penne era necessaria per «stare tranquillo» e non subire ulteriori controlli.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, articolando sei motivi di ricorso.
2.1. Violazione degli artt. 266 ss. cod. proc. pen., nonché in relazione all’art. 530 cod. proc. pen.
L’imputato aveva eccepito davanti alla Corte d’appello l’inutilizzabilità delle intercettazioni disposte mediante captatore informatico in fase d’indagini, perché riguardanti reati diversi da quelli di criminalità organizzata e perché l disposizioni che avrebbero consentito l’uso dello strumento in relazione al delitto di concussione trovavano applicazione per i procedimenti iscritti successivamente
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al 31 agosto 2020: laddove il procedimento in esame è stato iscritto nell’anno 2019 e i decreti sono stati emessi in epoca anteriore al 31 agosto 2020, sicché non potevano avere durata superiore a quaranta giorni.
Non trovando applicazione le disposizioni introdotte con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 e valendo invece l’insegnamento di Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 266905, al trojan si sarebbe potuto fare ricorso soltanto in relazione ai delitti di criminalità organizzata.
2.2. Errata applicazione dell’art. 317 cod. pen. e riconducibilità del fatto all’art. 346-bis cod. pen., nonché vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Quanto all’episodio del capo A) d’imputazione, la sentenza ha riprodotto le motivazioni del Giudice di primo grado, senza rispondere alle deduzioni difensive e sulla base delle intercettazioni, delle dichiarazioni delle persone offese e dell’argomento logico per cui le richieste concussive del COGNOME, mediatore RAGIONE_SOCIALE presunta relazione costrittiva illecita, avevano preceduto e seguito di alcuni giorni l’ispezione del Maresciallo COGNOME, dal rapporto confidenziale e di lunga data tra i due essendosi desunto che il secondo fosse concorrente morale nella condotta del primo.
Tuttavia, dalle intercettazioni non si desume l’esistenza di un pactum sceleris tra COGNOME – il quale non usava filtri nell’esprimersi – e il COGNOME COGNOME avrebbe dunque agito autonomamente, approfittando delle condizioni relazionali e personologiche del COGNOME (dalle conversazioni emergeva soltanto l’astio reciproco tra il COGNOME ed il COGNOME COGNOME quale, un tempo dipendent RAGIONE_SOCIALE famiglia COGNOME e poi licenziato, si compiaceva delle sventure di tale famiglia, connesse agli accertamenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Le dichiarazioni delle persone offese sono state ritenute credibili nonostante la loro poca verosimiglianza (il COGNOME aveva riferito di aver proposto all’intermediario COGNOME di eludere il pagamento dei C 30.000, offrendo in regalo a ciascuno dei finanzieri una batteria di pentole). Peraltro, gli accessi presso l’autorimessa del COGNOME erano legittimi, in quanto programmati dal Comando attraverso circolari ed ordini di servizio concernenti vari esercizi commerciali, comprese le autorimesse, tra le quali era specificamente indicata “RAGIONE_SOCIALE” di COGNOME. A ciò si aggiunga che, per recarsi in Casoria, COGNOME aveva necessità di essere autorizzato dal comandante, trattandosi di area territoriale di non diretta pertinenza del comando di Portici. Anche la frase rivolta al COGNOME «Mo’ vediamo cosa possiamo fare», pronunciata dopo un controllo a carico di un cliente che aveva parcheggiato la sua autovettura, e all’esito del quale era elevato verbale di contravvenzione (non essendo stato rilasciato scontrino fiscale), è assolutamente priva di evidenza dimostrativa ed anzi bonaria, potendo essere letta come una risposta ad una richiesta di
comprensione. Inoltre, era emerso come il figlio di NOME COGNOME non fosse regolarmente assunto: ciò nonostante, il COGNOME non elevò alcuna contestazione (la circostanza avrebbe ben potuto costituire oggetto del sinallagma), a dimostrazione del fatto che il ricorrente non intendeva esercitare alcuna intimidazione.
Tali elementi, in uno con i rapporti tra il COGNOME e il COGNOME, rendo verosimile che il primo avesse realizzato autonomamente la condotta.
A ciò si aggiunga che nella sentenza di primo grado si trova affermato che il COGNOME, messo in allarme, chiese al COGNOME un incontro con il COGNOME: la ricerca del contatto evidenzia la complessiva illiceità del contesto in esame (COGNOME, anziché fare opposizione alla multa e denunciare il COGNOME, cercò un contatto indebito personale con il pubblico ufficiale).
Risulta poi provato uno scontro tra NOME COGNOME (figlio di NOME) il quale, pur essendo all’oscuro delle richieste avanzate dal COGNOME e solo in ragione degli accessi – affatto leciti – da parte del COGNOME, minacci quest’ultimo. Neanche di tali decisive prove la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata dà atto.
Inoltre, in seguito alla tempestiva denuncia/segnalazione da parte di COGNOME di tale increscioso episodio, NOME COGNOME tentò di bloccare l’iniziativa del COGNOME, e proprio in tale contesto si era inserito l’accesso pres il Comando ed il colloquio con la Comandante COGNOME, dalla stessa registrato. Di tale contesto non v’è però traccia nella motivazione che, d’altronde, non si è chiesta quale interesse avrebbe avuto il COGNOME a denunciare il COGNOME se fosse stato vero che stava trattando per ottenere il versamento di una tangente.
In ogni caso, la gravità dei comportamenti di NOME COGNOME, che minacciò il COGNOME soltanto perché aveva posto in essere accertamenti del tutto legittimi, non rivelano timore, bensì la totale mancanza di fiducia nel sistema e l’inclinazione a farsi, per contro, giustizia da sé.
Si consideri, per un verso, che il COGNOME fu denunciato per calunnia, dalla cui accusa è stato assolto; per altro verso, che, nei colloqui con il COGNOME NOME COGNOME aveva manifestato preoccupazioni per l’episodio che aveva coinvolto il figlio NOME, sicché è plausibile che avesse un preciso interesse difendere il figlio neutralizzando la denuncia presentata dall’ufficiale dell RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Le denunce per calunnia e poi per concussione rappresentarono, cioè, elementi strumentali di difesa a vantaggio del figlio, la cui considerazione è stata del tutto pretermessa dalla sentenza impugnata.
Quanto, infine, all’argomento logico legato alla collocazione temporale delle richieste estorsive del COGNOME, esso si basa su un ragionamento meramente inferenziale.
Come risulta dalla programmazione riguardante i controlli, la comunicazione del luogo di intervento era stata operata, infatti, la stessa mattina del servizio sicché il COGNOME non poteva essere a conoscenza di quale sarebbe stato il luogo del proprio accesso e mai avrebbe potuto, quindi, comunicarlo al COGNOME.
La frase per cui «Sui maccheroni ci vuole il cacio», enfatizzata nella motivazione, non dimostra il concorso del COGNOME, mentre dal quadro ricostruttivo non emerge mai l’adesione del pubblico ufficiale alle richieste indebite formulate dal COGNOME, che spese il nome e la funzione del pubblico ufficiale a sostegno delle proprie richieste.
D’altronde il COGNOME, condannato in sede separata con rito abbreviato, ha sempre affermato l’assoluta estraneità del COGNOME ai fatti contestati e la condotta del COGNOME appare del tutto neutra e pienamente rientrante nell’alveo dei doveri di ufficio.
In tale contesto di livore e disinvoltura, ben maggiori avrebbero dovuto essere i riscontri laddove ci fosse stato un accordo illecito e quindi un metus per interposta persona. Per contro, è stata ignorata una serie di decisivi elementi a discarico (l’assoluta correttezza nei comportamenti di COGNOME; la mancanza di prova del pactum sceleris; i tentativi di abboccamento del COGNOME, l’aggressione dell’imputato ad opera di NOME COGNOME, che pure aveva affermato di essere inconsapevole RAGIONE_SOCIALE richiesta dei € 30.000 rivolta da COGNOME al padre; la correttezza dei controlli effettuati; la verosimiglianza del ricostruzione alternativa; la circostanza che il COGNOME si recò press l’autorimessa due volte non di propria iniziativa, ma perché inviatovi per controlli dal proprio Comandante).
2.3. Errata applicazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie di concussione in rapporto al capo D); vizio di motivazione; travisamento RAGIONE_SOCIALE prova.
Anche in relazione all’episodio del capo D), la sentenza risulta immotivata e costruisce una prova logica su un’altra prova logica, relativa alla vicenda COGNOME, attribuendo al caso COGNOME caratteristiche ad essa sovrapponibili.
Tuttavia, nella motivazione si è sottolineata la coincidenza temporale tra i controlli effettuati e le richieste indebite del COGNOME, nonché l’assenza ulteriori controlli in seguito alla dazione delle penne, ma non si prova in alcun modo il coinvolgimento del COGNOME.
Lo schema motivazionale è ancora più inadeguato nella vicenda COGNOME, per la quale difettano le connotazioni intersoggettive RAGIONE_SOCIALE vicenda COGNOME e dalla quale si desume una condotta riconducibile al solo privato.
Il fatto che dopo la dazione delle penne non fossero stati esperiti altri controlli dalla RAGIONE_SOCIALE presso l’impresa dipende dal fatto che si avviò l’indagine nei confronti dell’imputato.
I controlli a suo tempo svolti dal COGNOME erano illegittimi e manifestazione di accanimento.
La millanteria riguardante la consegna RAGIONE_SOCIALE penna anche al Comandante è circostanza che non si evince dagli atti.
Significativo è che, nonostante il ricorso ad una modalità captativa massimamente intrusiva qual è il Trojan, manchi qualunque riscontro di un coinvolgimento del COGNOME.
Ancora, una penna è stata trovata presso la dimora del COGNOME, mentre analogo riscontro non si è avuto a seguito RAGIONE_SOCIALE perquisizione presso l’abitazione del COGNOME (che, se avesse voluto rivenderla, avrebbe chiesto denaro, sicché è lecito ritenere che avrebbe tenuto l’oggetto presso di sé).
Infine, trarre dall’identità di schema criminoso la prova del coinvolgimento del pubblico ufficiale rappresenta una forzatura argomentativa, potendosi alternativamente sostenere, del pari, che fosse stato il COGNOME a perpetrare il suo disegno criminoso spendendo il nome e la funzione del pubblico ufficiale.
2.4. Errata applicazione dell’art. 317 cod. pen. in relazione ai capi A) e D) e vizio di motivazione rispetto alla riqualificazione del fatto come induzione indebita.
In alternativa, e premesso che, in base a Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, Rv. 258474, il discrimen tra concussione e induzione indebita è dato dalla dicotomia “de damno vitando/de lucro cessando”, si sarebbe dovuto considerare che sia il COGNOME sia il COGNOME non subirono alcuna pressione da parte dell’imputato né manifestarono alcun metus verso il pubblico ufficiale.
Piuttosto, a fronte delle irregolarità effettivamente riscontrate, ess avrebbero perseguito il vantaggio di evitare futuri controlli – affatto legittim disposti con ordini di servizio – e conseguenti sanzioni.
In entrambi i casi, il reato si configurerebbe, comunque, in forma tentata: nel capo A), in quanto il COGNOME, pur avendo cercato un abboccamento e proposto il pagamento di una batteria di pentole per ciascun militare, segnalò la richiesta del COGNOME durante il colloquio con la Comandante COGNOME, manifestando pertanto una chiara riserva mentale; nel capo D) perché mancherebbe, a monte, la prova RAGIONE_SOCIALE promessa del COGNOME.
Sarebbe, poi, incomprensibile il passaggio RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello in cui si ritiene che, pur a fronte di un vantaggio indebito, laddove sia prospettato un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, il beneficio ne risulterebbe assorbito, dal momento che, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna sproporzione, ma un vantaggio per tutti.
2.5. Errata applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e difetto di motivazione quanto alla configurazione RAGIONE_SOCIALE concussione come consumata.
In ulteriore subordine, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentata concussione dal momento che difettava il metus (si pensi al tentativo di trattare con il COGNOME, alla controproposta RAGIONE_SOCIALE batteria di pentole all’atteggiamento aggressivo di NOME COGNOME ecc.); inoltre, NOME COGNOME non ha mai accettato la proposta e quindi non si è mai determinato ad esprimere un consenso.
2.6. Violazione RAGIONE_SOCIALE legge penale sostanziale quanto al trattamento sanzionatorio.
La Corte d’appello, pur applicando, quale pena base, l’editto minimo RAGIONE_SOCIALE concussione e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ha contraddittoriamente disposto per la continuazione un aumento di un anno e quattro mesi di reclusione, eccessivo e non motivato.
RITENUTO IN FATTO
Il primo motivo di ricorso, sull’inutilizzabilità delle intercettazioni esegu mediante captatore informatico, è infondato.
1.1. L’art. 6 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 disponeva che nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena RAGIONE_SOCIALE reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’art. 4 cod. proc. pen., si applicassero le disposizioni di cui all’art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, con I. 12 luglio 1991, n. 203, aggiungendo, al comma 2, come l’intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall’art. 614 cod. pen. non potesse essere eseguita mediante l’inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile quando non vi fosse motivo di ritenere che vi si stia svolgendo l’attività criminosa.
La I. 3/2019 cit. ha abrogato il comma 2 del citato art. 6, consentendo quindi sempre l’uso del trojan per il delitti contro la Pubblica Amministrazione con pena massima superiore ad anni cinque. E tale parte RAGIONE_SOCIALE I. n. 3/2019 è entrata in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione RAGIONE_SOCIALE legge, avvenuta il 16 gennaio 2019, e quindi alla data del 31 gennaio 2019 (a differenza di altre disposizioni, la cui entrata in vigore è stata differita d disciplina transitoria al 10 gennaio 2020).
1.2. Siffatta lettura ha trovato conforto in Sez. U. civ. n. 741 de 15/01/2020, Rv. 656792, le quali hanno statuito che «nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati sono utilizzabili le intercettazioni effettu in un procedimento penale, anteriormente al 1 gennaio 2020, con captatore informatico (cd. trojan horse) su dispositivo mobile nella vigenza ed in
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conformità RAGIONE_SOCIALE disciplina introdotta dall’art. 6 del d.lgs. n. 216 del 2017 (che h parzialmente esteso ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro pubblica amministrazione, puniti con la pena RAGIONE_SOCIALE reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, la disciplina delle intercettazioni prevista per i delitti criminalità organizzata dall’art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, conv., con modif. dalla I. n. 203 del 1991 ed integrato con d.l. n. 306 del 1992, conv., con modif., dalla I. n. 356 del 1992) e dall’art. 1, comma 3, RAGIONE_SOCIALE I. n. 3 del 2019 (la quale abrogando il comma 2 dell’art. 6 del citato d.lgs. n. 216 del 2017, ha eliminato la restrizione dell’uso del captatore informatico nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p così consentendo l’intercettazione in tali luoghi anche se non vi è motivo di ritenere che vi si stia svolgendo attività criminosa), atteso che la prima di tal norme, non rientrando tra quelle per le quali l’art. 9 del medesimo d.lgs. n. 216 del 2017 ha disposto il differimento dell’entrata in vigore, è efficace dal 26 gennaio 2018, mentre la seconda (a differenza di altre disposizioni RAGIONE_SOCIALE medesima legge per le quali il legislatore ha differito l’entrata in vigore al 1 gennaio 2020) è efficace dal decimoquinto giorno dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE legge sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 gennaio 2019».
Sulla scia di tale pronuncia si è anche di recente espressa la giurisprudenza di legittimità penale (Sez. 6 , n. 9158 del 30/01/2024, COGNOME, Rv. 286117).
1.3. Essendo stati i reati del capo A) «commessi in data 08/10/2019 e 06/11/2019 e in altre date immediatamente antecedenti e successive a quelle indicate» e quelli del capo D) «in una pluralità di occasioni nell’anno 2019» senza che ne sia stata peraltro eccepita dal ricorrente la realizzazione nel gennaio del 2019 -, ne consegue l’utilizzabilità delle intercettazioni compiute mediante captatore informatico nel procedimento in oggetto.
I motivi che vanno dal secondo al quinto deducono un’asserita illogicità motivazionale/travisamento prova, revocando in dubbio, in conseguenza, la qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi A) e D) come concussione (consumata).
Essi saranno, dunque, trattati in modo congiunto, ricordando in premessa che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento RAGIONE_SOCIALE prova non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare
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la prova RAGIONE_SOCIALE verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché RAGIONE_SOCIALE effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza RAGIONE_SOCIALE motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).
2.2. Tali condizioni non sono soddisfatte dal ricorso che, peraltro, non si confronta adeguatamente con le motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello.
Quanto alla vicenda COGNOME (capo A), i Giudici di secondo grado hanno, infatti, ritenuto accertato come, a partire dall’ottobre 2019, NOME COGNOME, agendo quale intermediario del COGNOME, formulasse illecite richieste, specificando, in particolare che: ai primi di ottobre 2019, il COGNOME preannunciava al COGNOME l’imminente controllo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE guidata dal COGNOME, avvertendolo che questo aveva intenzione “di fargli male”; dopo pochi giorni seguiva il controllo in oggetto, conclusosi con la contestazione di mancata emissione di uno scontrino fiscale e richiesta di esibire la documentazione accompagnata dalla frase «vediamo cosa possiamo fare»; il COGNOME, con sempre maggiore frequenza, si recava presso l’autorimessa preannunciando altri controlli che, in effetti, venivano poi realmente svolti; all’esito di un’ispezione era elevato verbale di contestazione per omessa emissione di scontrino fiscale a fronte del corrispettivo del valore di un euro; il COGNOME tornava, quindi, presso l’autorimessa del COGNOME, pronunciando la frase del “calcio sui maccheroni” riportata a proposito RAGIONE_SOCIALE contestazione e avvertendolo che, se non avesse pagato, sarebbero tornati a «fargli del male» con un terzo controllo e l’avrebbero portato alla chiusura dell’esercizio commerciale; il COGNOME, accompagnato da una collega, si recava presso l’ufficio di NOME COGNOME, proprietaria dei locali adibiti ad autorimessa e, nel chiedere informazioni sull’attività e sulla situazione economica di diversi immobili, riferiva che non avrebbe avuto difficoltà ad arrestare l’anziana madre del COGNOME; il COGNOME cercava di offrire come regalo una batteria di pentole a ciascun militare ricevendole in cambio un netto rifiuto; a questo punto, il COGNOME cercava un chiarimento con i superiori del COGNOME raccontando al capitano COGNOME la vicenda che lo vedeva coinvolto; pochi giorni dopo, il figlio NOME (COGNOME), avendo notato il COGNOME e il COGNOME in auto insieme, si avvicinava per chiedere spiegazioni in merito all’accanimento manifestato nei confronti RAGIONE_SOCIALE sua famiglia e veniva aggredito verbalmente dal COGNOME che era anche intenzionato a denunciarlo per oltraggio a pubblico ufficiale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza impugnata ha motivato, quindi, ampiamente l’attendibilità RAGIONE_SOCIALE persona offesa NOME COGNOME, la cui narrazione è ritenuta coerente e
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lineare, nonché avallata dalle dichiarazioni del figlio, il quale aveva altres registrato di nascosto una conversazione intervenuta con il COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME C 30.000 per i finanzieri, valorizzando, tra l’altro, le rifer dichiarazioni di NOME COGNOME COGNOMECOGNOME contattata da COGNOME COGNOME COGNOME verifica dei documenti, parlò di una discussione in cui il pubblico ufficiale le disse di nutrire sospetti sulla situazione economica dei COGNOME: dubbi che, se confermati, avrebbero portato senza difficoltà all’arresto RAGIONE_SOCIALE anziana madre intestataria dell’autorimessa.
Soprattutto, la sentenza impugnata ha citato a supporto intercettazioni da cui emerge che COGNOME condivideva con i suoi interlocutori l’intenzione di vendicarsi nei confronti RAGIONE_SOCIALE famiglia COGNOME (con cui aveva trascorsi per ragioni lavorative).
Quanto, poi, alla dedotta non configurabilità del concorso del COGNOME nell’azione del COGNOME, i Giudici di secondo grado hanno desunto l’accordo dalle conversazioni tra i due, dalle quali emerge che l’imputato affermava, tra le altre cose, che i COGNOME dovevano essere «mazzolati».
La sentenza ha replicato anche all’osservazione per cui nessun accanimento da parte del COGNOME poteva inferirsi nella vicenda in oggetto, essendo i controlli dovuti. In particolare, ha rappresentato come il capitano NOME COGNOME, in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE, avesse riferito che l’ordine di servizio lasciava comunque una certa discrezionalità agli operanti, dal momento che le circolari interne sconsigliavano, ma non impedivano, la ripetizione dei controlli in uno stretto lasso temporale a carico dello stesso esercizio commerciale. D’altronde – ha aggiunto, in modo ineccepibile -, al COGNOME non è stato contestato di aver elevato il legittimamente verbali di infrazione per omesso rilascio di scontrino fiscale, bensì di aver sfruttato la sua potestà funzionale per prospettare alla persona offesa la possibilità di ulteriori e più dannosi controlli.
A fronte, in sintesi, di un’argomentazione articolata, compiuta e coerente, il ricorso ripropone circostanze già ritenute dai Giudici di merito manifestamente infondate, irrilevanti o comunque recessive – senza che possa configurarsi in capo alla Corte d’appello un onere motivazionale su ogni singola deduzione in fatto -, così sollecitando una lettura alternativa del compendio probatorio che non è ammissibile in sede di legittimità.
2.3. Analoghe considerazioni valgono quanto alla vicenda realizzata ai danni di NOME COGNOME.
La sentenza impugnata ha premesso che il COGNOME si era presentato all’autolavaggio del RAGIONE_SOCIALE ed aveva preannunciato la possibilità di un controllo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ad opera del suo amico COGNOME, controllo
effettivamente seguito a distanza di pochi giorni ed all’esito del quale fu elevato verbale di contestazione per mancata emissione di uno scontrino fiscale.
Ha quindi aggiunto: che il COGNOME si recò nuovamente presso l’autolavaggio e riferì alla suocera del COGNOME che, per non ricevere più controlli, era necessario regalare due penne di marca Montblanc (una per il COGNOME e l’altra per il suo comandante); che, poiché l’acquisto e la consegna delle penne tardava, il COGNOME continuò a fare pressioni affinché il “regalo” venisse fatto al più presto; che il COGNOME effettuò un secondo controllo, elevando un altro verbale di contestazione; che le penne venivano, a quel punto, “regalate”.
Come in relazione alla “vicenda COGNOME“, dunque, i Giudici dell’appello hanno ricostruito la vicenda storica in termini compiuti, non manifestamente illogici né contraddittori: la dimostrazione dell’accordo tra il COGNOME COGNOME derivando – pure in questo caso – dalla stretta concatenazione temporale tra minacce e controlli, senza che, nel contesto evidenziato, assuma peso dirimente la circostanza che la seconda penna non sia stata trovata, a seguito di perquisizione, a casa dell’imputato.
D’altra parte, nella pronuncia di primo grado (che, trattandosi di c.d. doppia conforme, forma con quella impugnata un unico corpo motivazionale: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si legge che il COGNOME si risolse a rivolgersi ai comandanti di COGNOME anche perché seppe da altri due finanzieri amici che l’imputato era ormai solito comportarsi in quel modo, in uno con la precisazione che tali militari fecero specifico riferimento alla vicenda del COGNOME, sicché tale dato rappresenta un ulteriore riscontro al modus operandi del pubblico ufficiale, oltre a destituire di fondamento le eccezioni difensive sul carattere meramente congetturale RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
2.4. Così ricostruiti i fatti – con motivazione, lo si ripete, esente da vi corretta ne appare altresì la qualificazione giuridica in termini di concussione (art. 317 cod. pen.) RAGIONE_SOCIALE quale ricorrono nelle vicende contestate – analoghe, dal punto di vista dello svolgimento fenomenologico – gli elementi costituivi.
Per un verso, infatti, il ruolo attivo dell’imputato – che, sulla base del lettura dei fatti operata nelle sentenze, risulta essersi avvalso quale sua longa manus del COGNOME – esclude sia configurabile, come invece eccepito nel secondo motivo di ricorso, il delitto di traffico di influenze illecite (art. 34 cod. pen.) nella formulazione, ad oggi vigente, del 2019 (come anche in quella del testo appena approvato in via definitiva ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).
Per altro verso, e con specifico riguardo alla “vicenda COGNOME” (cui si riferisce in via esclusiva il quarto motivo di ricorso), nemmeno è possibile ipotizzare, in luogo RAGIONE_SOCIALE concussione, il delitto di induzione indebita (art. 319
quater cod. pen.). Proprio facendo applicazione del distinguo indicato nel ricorso (de damno vitando/de lucro captando) risulta, infatti, che il COGNOME – al di là delle motivazioni a questi congetturalmente ascritte dal ricorrente, non recepite in sentenza perché, a fronte di un solido compendio probatorio, ritenute motivatamente inesistenti o irrilevanti – aveva tentato un accordo con i militari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cui offrì una batteria di pentole, appunto allo scopo di evitare di patire un danno e perché costrettovi dalla concreta minaccia dell’imputato, che si era spinto a prospettare la chiusura dell’attività economica.
Tale circostanza, incidentalmente, depone altresì per la consumazione RAGIONE_SOCIALE concussione anche in rapporto al capo A) (piuttosto che per la sua configurabilità in forma tentata). Premesso, infatti, che qui – a differenza che nel capo D), dove risulta la dazione delle penne richieste dal militare (senza che rilevi in alcun modo la mancata prova RAGIONE_SOCIALE promessa del COGNOME) – la concussione si configura per effetto RAGIONE_SOCIALE mera “promessa” di danaro, privo di fondamento è il rilievo difensivo sulla configurabilità di una “riserva mentale” in capo ad NOME COGNOME. COGNOME, infatti, lungi dal proporsi di non adempiere, cercò un accomodamento con i militari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, offrendo loro la suddetta batteria di pentole e disattendendo peraltro, come si legge nella sentenza di primo grado, il suggerimento del figlio NOME che era dell’idea di denunciare subito l’accaduto alle autorità, ad ulteriore testimonianza RAGIONE_SOCIALE serietà del suo intento (in seguito abbandonato).
Infondato è il sesto motivo di ricorso, l’aumento per la continuazione con il secondo episodio di concussione essendo stato espressamente giustificato alla luce dei suoi aspetti di «inquietante gravità», in base ad una valutazione che, poiché in fatto, trascende il controllo di questo Giudice.
Alla luce di quanto rilevato, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 11/07/2024