Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28426 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Noragugume il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di concussione (art. 317 cod. pen.), oltre al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, in favore della parte civile, NOME COGNOME, reato commesso nell’agosto 2009.
2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. pro pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, COGNOME
COGNOME denuncia erronea applicazione della legge e vizio di motivazione per la ritenuta qualificazione del fatto come delitto di concussione (art. 317 cod. pen.) piuttosto che induzione indebita (art. 319-quater cod. pen.). Sostiene, in particolare, che la Corte di merito ha trascurato, ai fini della valenza costrittiva della condotta dell’imputato, un dato essenziale poiché NOME COGNOME, evidentemente non intimorito, dopo pochi giorni, aveva revocato la dichiarazione di rinuncia. L’atteggiamento della persona offesa depone nel senso che la condotta dell’imputato doveva essere sussunta nella fattispecie di induzione indebita, poiché la capacità di autodeterminazione della vittima non era stata annullata né compromessa e, sotto altro aspetto, denota che il soggetto passivo, punibile ai sensi dell’art. 319-quater, comma secondo cod. pen., si era determinato a depositare la rinuncia, peraltro revocata, solo per beneficiare, a scopo di tornaconto personale, dell’omissione, da parte del NOME, dei prospettati accertamenti e/o provvedimenti nei confronti del figlio.
3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.
I giudici del merito hanno ritenuto accertato, sulla scorta delle dichiaraizoni rese da NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME, che l’imputato, vigile urbano presso il Comune di Noragugume, per far conseguire alla propria nipote l’assegnazione dell’alloggio, aveva costretto, con abuso della qualità, NOME COGNOME a sottoscrivere la rinuncia all’assegnazione di un alloggio popolare, minacciando che, in mancanza, avrebbe esercitato i suoi poteri pubblici per accertare la effettiva residenza del figlio dei coniugi COGNOMECOGNOME, ispezione all’esito della quale il giovane non avrebbe potuto essere assunto nei cantieri comunali. E’ accertato che l’imputato, in due occasioni, si era recato presso l’abitazione del COGNOME, in assenza di questi, rivolgendo minacce, accompagnate da espressioni scurrili, alla COGNOME.
3. La denunciata carenza di motivazione della sentenza impugnata su un punto della decisione rilevante per pervenire alla diversa qualificazione giuridica del fatto, come delitto di indizione indebita (art. 319-quater cod. pen.) piuttosto che concussione (art. 317 cod. pen.), è proposta con motivo generico.
Il ricorrente sostiene, in sintesi, che non è stato compiutamente esaminato il comportamento tenuto dalla persona offesa dal reato che, dopo avere sottoscritto la rinuncia di domanda di assegnazione dell’alloggio, aveva revocato la rinuncia stessa: un comportamento rilevante per ritenere che la condotta dell’imputato, lungi dal configurarsi come una minaccia costrittiva, si era risolta in una mera forma di pressione morale.
Va rilevato, in primo luogo, che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova – nel caso, il comportamento della persona offesa -, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di circostanze non esplicitamente prese in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretate dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece non solo individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale fatto emerge ma anche evidenziare le ragioni per le quali tale dato risulti incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza, oltre a dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato e indicare le ragioni per cui l’omissione inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F, Rv. 281085).
Nel caso in esame, le deduzioni difensive si risolvono nella proposta di lettura parcellizzata dei fatti accertati e non si confrontano con la sentenza impugnata che, facendo corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte, ha esaminato la condotta dell’imputato e il contesto fattuale in cui la stessa si è inserita per ritenere sussistente il delitto di concussione (art. 317 cod. pen.) evidenziando, altresì, le ragioni per le quali tale condotta non poteva ritenersi sussumibile in quella di induzione indebita di cui all’art. 319-quater cod. pen.
4.Correttamente la condotta dell’imputato è stata sussunta nell’ abuso della funzione poiché, in assenza di un diretto collegamento dell’esercizio delle funzioni pubblicistiche dell’agente con la questione della domanda di assegnazione di alloggio popolare proposta dal COGNOME, l’imputato aveva strumentalizzato la posizione rivestita all’interno della pubblica amministrazione (vigile urbano) minacciando di effettuare sopralluoghi e accertamenti per verificare la residenza
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effettiva del figlio della persona offesa che avrebbe corso il rischio di non essere assunto nei cantieri comunali.
Non si è, dunque, in presenza di un abuso dei poteri ma di abuso della qualità perché l’imputato aveva prospettato, in chiave ritorsiva, l’esercizio di poteri discrezionali in un ambito estraneo a quello della domanda del COGNOME.
5.Venendo, poi, al profilo della condotta costrittiva ed alla sua sussumibilità nel delitto di concussione (art. 317 cod. pen.), rileva il Collegio che la vicenda in esame, così come ricostruita dalla sentenza impugnata, costituisce un esempio paradigmatico di condotta concussiva quale indicata nella sentenza Maldera (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470 – 01) che, con icastica chiarezza, ha definito la condotta concussiva di cui all’art. 317 cod. pen. come caratterizzata più che dalla costrizione in quanto tale, dall’abuso costrittivo, quale tipico mezzo di coazione particolarmente insidioso e perciò carico di disvalore, idoneo ad “obbligare” il soggetto passivo a tenere un comportamento che altrimenti non avrebbe tenuto.
Il pubblico ufficiale, nel caso in esame, ha prospettato l’esercizio sfavorevole della qualità pubblicistica rivestita al solo fine di costringere il privato a prestazione indebita e questi si è piegato all’abuso per scongiurare gli effetti per lui ingiustamente dannosi senza che possa ravvisarsi rispetto all’atto sfavorevole minacciato, alcuna prospettiva di approfittamento del privato.
6.Rileva la Corte che, al di là delle difficoltà che si riscontrano sul piano interpretativo, è chiara, sul piano dogmatico, la distinzione tra il delitto d concussione (art. 317 cod. pen.) e la fattispecie induttiva di cui all’art. 319-quater cod. pen. la cui tipicità è integrata da due elementi costitutivi: l’abuso prevaricatore del pubblico agente e il fine determinante di vantaggio indebito dell’extraneus.
Si afferma che il reato di cui all’art. 319-quater cod. pen. costituisce reato bilaterale con la conseguenza che l’indotto è complice dell’induttore e che il vantaggio indebito, assurge al rango di “criterio di essenza” della fattispecie incriminatrice, il ché giustifica, in coerenza con i principi fondamentali del diritt penale e con i valori costituzionali (colpevolezza, pretesa punitiva dello Stato, proporzione e ragionevolezza), la punibilità dell’indotto.
Da costui, non vittima di costrizione, si osserva, è certamente esigibile il dovere di resistere alla pressione induttiva dell’intraneus, considerato che l’obiettivo primario perseguito dalla norma in esame, è quello di «disincentivare forme di sfruttamento opportunistico della relazione viziata dall’abuso della
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parte pubblica» e di lanciare, quindi, un chiaro messaggio sull’illiceità del pagare pubblici funzionari, salvo il caso di costrizione scriminante.
L’extraneus, in conclusione, riceve una spinta motivante di natura utilitaristica e, ponendosi nella prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, si determina coscientemente e volontariamente alla promessa o alla dazione dell’indebito.
E’, dunque, corretto, ai fini della verifica dell’inquadramento giuridico dei fatti accertati nella fattispecie di concussione o induzione indebita, orientare l’attività dell’interprete oltre che sulla condotta del pubblico agente, anche sugli effetti che si riverberano sulla volontà del privato e verificare se quest’ultima, nel suo processo formativo ed attuativo, sia stata “piegata” dall’altrui sopraffazione ovvero semplicemente “condizionata” od “orientata” da pressioni psichiche di vario genere, diverse però dalla violenza o dalla minaccia e prive del relativo carattere aggressivo e coartante.
7.Come accennato, nel caso in esame, si è, tuttavia, al di fuori della possibilità di individuare nel comportamento del COGNOME, che aveva rinunciato alla domanda di assegnazione dell’alloggio popolare, un comportamento orientato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale tale non potendosi configurare quello di evitare un pregiudizio al figlio poiché, in realtà, egli fu vittim di una condotta costrittiva e della minaccia esplicita di un danno contra ius, quale quello che vedeva esposto ad accertamenti il figlio.
Lungi dall’essere condizionata dal conseguimento di un vantaggio indebito, la rinuncia costituì il risultato di una minaccia che esponeva il COGNOME di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la rinuncia alla domanda di assegnazione dell’alloggio in conseguenza dal paventato esercizio di poteri di accertamento dell’imputato diretti al figlio.
Si è, conclusivamente, in presenza di una minaccia che ha inciso sulla libertà di autodeterminazione del privato, il cui comportamento non potrebbe essere ricondotto alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 319-quater cod. pen. per la sopravvenuta “revoca” della rinuncia perché tale revoca è, in ogni caso, inidonea a sanare il danno prodotto dalla rinuncia che non era stata il frutto di una scelta autonoma del COGNOME ma il risultato di una imposizione contra ius da parte dell’imputato.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non anche la condanna al pagamento in favore di una somma da destinare alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende poiché la peculiarità
della vicenda processuale consente, comunque, di escludere una colpa del ricorrente nella determinazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Pres ent
Così deciso il 19 giugno 2024
La Consigliera relatrice