Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13345 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13345 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/7/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bologna
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 luglio 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa il 21 gennaio 2015 dal Tribunale di Reggio Emilia, con cui NOME COGNOME è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 317 cod. pen.
Secondo la ricostruzione effettuata dai giudici del merito, NOME COGNOME e NOME COGNOME, facendo leva sulla funzione di quest’ultimo, finanziere in servizio presso la stazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di finanza di RAGIONE_SOCIALE, e minacciando NOME COGNOME, titolare del bar Martini, di far chiudere l’esercizio e, dunque, prospettando un danno ingiusto, avevano costretto la vittima a promettere il versamento RAGIONE_SOCIALE somma richiesta e a pagare la prima tranche.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
3.2. Contraddittorietà e manifesta logicità RAGIONE_SOCIALE motivazione nonché inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale, per avere la Corte di appello confermato la pena inflitta dal giudice di primo grado, avendo fatto riferimento al profitto conseguito, che sarebbe, però, modesto (l’imputato aveva conseguito solo una tranche di euro 2.000,00), oltre che alla valutazione concisa e generica circa la consistenza del fatto e all’apprezzabile organizzazione finalizzata a realizzare l’iniziativa, che sarebbe espressione estensibile a qualsivoglia fattispecie concreta.
3.1. Contraddittorietà o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con riguardo alla chiamata in correità di NOME COGNOME, coimputato, separatamente giudicato. La Corte di appello non avrebbe verificato le dichiarazioni del coimputato secondo i canoni ermeneutici imposti dalla giurisprudenza costante in materia, che richiede la verifica dell’attendibilità intrinseca del teste e dei riscontri esterni. NOME COGNOME ben poteva essere orientato ad esimersi da addebiti o, quantomeno, ad alleggerire la propria posizione e la sua testimonianza è stata preceduta dall’espressione “per quel che mi ricordo, anche perché in quel periodo non ero in me stesso” ed era infarcita da una serie di “può essere … non ricordo … sinceramente non ricordo”. La Corte territoriale non avrebbe poi effettuato alcun riscontro con i dispositivi mobili degli altr coimputati o con tecniche di rilievo integrale RAGIONE_SOCIALE messaggistica telefonica; avrebbe, inoltre, del tutto trascurato la prospettazione alternativa esposta dall’imputato con proprie dichiarazioni spontanee, confermate da quelle dell’altro coimputato NOME, secondo cui si sarebbe trattato di una semplice richiesta di un prestito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.3. Erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge per avere il Collegio di appello negato le attenuanti generiche, senza considerare adeguatamente le condizioni di salute dell’imputato, lo stato di incensuratezza e il contegno processuale assunto, avendo reso dichiarazioni sia nella fase iniziale RAGIONE_SOCIALE vicenda che nel corso del processo.
3.4. Erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale in relazione all’art. 317 cod. pen., configurandosi l’ipotesi di cui all’art. 319 quater cod. pen. in ragione RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’induzione, prevista dalla nuova fattispecie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, perché fondato su motivi nel complesso infondati.
2. Il primo motivo non è fondato.
Secondo la conforme ricostruzione effettuata dai giudici del merito, NOME COGNOME, finanziere in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE, determinato ad agire dal ricorrente, aveva abusato delle funzioni e dei poteri attribuitigli, avendo costretto NOME COGNOME, titolare di un bar, promettere denaro e versare la prima tranche per effetto delle prospettate gravi conseguenze per l’esercizio commerciale, ossia controlli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE nonché chiusura dell’attività.
Al fine dell’affermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità del ricorrente la Corte territoriale ha valorizzato, tra l’altro, le dichiarazioni del correo NOME COGNOME censurate dal ricorrente.
Al riguardo, occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145 – 01) ha rimarcato che la metodologia, a cui il giudice deve conformarsi nella valutazione nella chiamata in correità o in reità, non può che essere quella a tre tempi indicata da Sezioni unite n. 1653 del 1992 e ha aggiunto che la detta sequenza non deve essere rigorosamente rigida, potendo la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto essere vagliate unitariamente.
Siffatta metodologia è stata seguita dalla Corte di appello, che ha ritenuto credibile NOME COGNOME ed attendibili le sue dichiarazioni, avendo egli ricostruito con adeguata capacità rappresentativa i fatti, la successione degli eventi, i singoli ruoli, il contenuto dell’accordo, intercorso con il ricorrente, e le modalità con cu detto accordo ha avuto esecuzione. La Corte di appello ha poi aggiunto che gli elementi esterni, quali gli sms, le relazioni telefoniche, puntualmente richiamati, e le dichiarazioni rese dalla parte civile avevano riscontrato il narrato di NOME.
Ne discende che – al cospetto di siffatte argomentazioni – la doglianza del ricorrente non coglie nel segno.
Quanto al secondo motivo deve rilevarsi che la Corte di appello ha ritenuto congrua la pena comminata dal primo giudice nella misura di anni 5 di reclusione, richiamando la pena edittale minima all’epoca dei fatti, pari ad anni 4 di reclusione, il profitto conseguito e l’allestimento di un apprezzabile apparato organizzativo per il buon esito dell’azione delittuosa, accuratamente pianificata.
A fronte di tali argomentazioni, con cui la Corte territoriale ha dato contezza dell’esercizio del suo potere discrezionale nella determinazione RAGIONE_SOCIALE pena, il ricorrente ha formulato censure generiche.
Anche il terzo motivo è privo di specificità.
La Corte di appello ha rimarcato che le condizioni di salute, su cui faceva perno il motivo di appello, non avevano impedito al ricorrente di rendersi protagonista del fatto criminoso.
Va poi considerato che, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai fini RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 dell’8/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, COGNOME e altri, Rv. 260610 – 01).
Né può giovare al ricorrente il richiamo al suo contegno processuale, che non sarebbe stato valorizzato dalla Corte di appello, atteso che esso si è invero concretizzato in dichiarazioni ritenute dal giudice del merito non credibili con argomentazioni immuni da vizi, censurabili in questa sede.
Il quarto motivo, con cui il ricorrente ha chiesto di qualificare i fatti sensi dell’art. 319 quater cod. pen, è manifestamente infondato.
Questa Corte (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, COGNOME e altri, Rv. 258470 – 01; Sez. 6, n. 9429 del 2/03/2016, COGNOME e altro, Rv. 267277 – 01; Sez. 2, n. 37922 del 26/11/2020, COGNOME, Rv. 280468 – 01) ha precisato che il delitto di concussione di cui all’art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla I. n. 190 del 2012 è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente, che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno “contra ius”, da cui deriva una grave limitazione RAGIONE_SOCIALE libertà di determinazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di un’utilità indebita.
Esso si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall’art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla medesima I. n. 190/2012, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest’ultimo non
si risolva in un’induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante RAGIONE_SOCIALE libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce con il prestare acquiescenza alla richiesta RAGIONE_SOCIALE prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.
Nel caso in esame, i giudici del merito hanno evidenziato il concreto abuso dei poteri del pubblico ufficiale COGNOME, determinato ad agire dal ricorrente, e la gravità RAGIONE_SOCIALE minaccia usata per costringere la vittima a consegnare le somme richieste al fine di evitare la chiusura del negozio, nonostante la mancanza di qualsiasi irregolarità. Le connotazioni RAGIONE_SOCIALE condotta e l’assenza di un vantaggio ingiusto, avuto di mira dalla vittima, consapevole dell’ingiustizia delle richieste i difetto di effettive irregolarità, escludono la possibilità di inquadrare il f nell’induzione indebita.
Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/2/2024