Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9949 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9949 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Bari il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/07/2025 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., annullava l’ordinanza del giudice delle indagini preliminari della stessa città che aveva applicato a COGNOME la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di associazione a delinquere ed a plurimi delitti di truffa, concussione e falso, per difetto delle esigenze cautelari e previa conferma dei gravi indizi di colpevolezza.
La vicenda rimessa alla valutazione del Tribunale riguarda la prospettata gestione illecita delle procedure di lista di attesa presso il reparto di oculistic
dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che, secondo l’impostazione accusatoria, sarebbe stata organizzata e diretta da NOME COGNOME, Direttore del Reparto oculistica, che, unitamente agli altri indagati, avrebbe generato un illecito canale preferenziale per i pazienti da lui visitati a pagamento durante lo svolgimento di attività extra-istituzionale privata, che venivano operati in assenza non solo della prenotazione ma anche del pagamento del ticket (nei casi in cui questo era dovuto), con priorità rispetto ai pazienti ambulatoriali che, inseriti nelle liste di attesa pubbliche, venivano irregolarmente posposti.
La gestione illecita avrebbe seguito sostanzialmente uno schema prestabilito, di cui si dà conto nella contestazione del reato di associazione a delinquere di cui al capo 42): i pazienti venivano visitati presso gli ambulatori di famiglia (RAGIONE_SOCIALE siti a RAGIONE_SOCIALE Lido), dall’indagato che, previa diagnosi di una grave patologia tale da imporre un intervento urgente, si faceva consegnare, in costante collaborazione con la segretaria e persona di fiducia COGNOME, somme di denaro (incassate dalla COGNOME secondo un tariffario tarato in base alla tipologia dell’intervento) funzionali, nella prospettazione operata ai pazienti, all’inserimento prioritario nelle liste di attesa presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Successivamente all’intervento, il paziente effettuava le successive visite di controllo presso lo studio privato dell’indagato, su indicazione del medesimo COGNOME o dei medici del reparto oculistica. Un ruolo essenziale nella vicenda avrebbero svolto oltre all’indagato COGNOME, individuato quale capo, promotore e organizzatore della contestata associazione, la segretaria e persona di fiducia dell’indagato, COGNOME, che interveniva nei rapporti con i pazienti e come intermediaria con i sanitari operanti nel reparto dell’ospedale, nonché la capo sala del reparto ospedaliero COGNOME e il dirigente ospedaliero NOME, che avevano la gestione delle liste di attesa e che ottemperavano alle direttive del primario. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorrente veniva altresì ritenuto gravemente indiziato di plurimi reatifine dell’associazione, integranti ipotesi di truffa o di concussione in base alle diverse modalità con le quali si erano articolati i rapporti economici con i pazienti: in alcuni casi, previa induzione in errore in ordine alla necessità di versare le somme di denaro richieste per l’inserimento nella banca dei trapianti (capo 10) e comunque nelle liste di attesa e l’esecuzione dell’intervento presso l’ospedale (capi 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33), previa induzione in errore dei pazienti circa la debenza delle somme richieste; in altri casi pretendendo il versamento del denaro dai pazienti, consapevoli della natura non dovuta del compenso richiesto, mediante abuso della sua qualità e prospettando l’intempestività dell’intervento in caso di mancata corresponsione della somma pretesa (capi 11, 12, 15, 24, 29).
Venivano altresì ritenuti a carico dell’indagato gravi indizi dei delitti di truff aggravata contestati ai capi 1 e 2 in relazione alla percezione delle indennità derivanti dal rapporto di pubblico impiego a tempo pieno e indetermiNOME con l’RAGIONE_SOCIALE, attivato presso l’RAGIONE_SOCIALE in regime di esclusività, nonostante lo svolgimento di attività extraistituzionale ed extraprofessionale non consentita (capo 1) e alla percezione delle indennità legate all’assenza per malattia, in corrispondenza con l’esercizio dell’attività privata (capo 2). Veniva, altresì, ritenuto sussistente il delitto di autoriciclaggio contestato a capo 3) in relazione al reinvestimento dei proventi dei delitti di truffa di cui ai capi 1 e 2 (pari a complessivi 110.000 euro circa) in attività economiche, finanziarie e speculative (sottoscrizione di polizze vita e di quote di fondi di investimento, giroconti su altri conti correnti personali).
Avverso l’ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando, con un unico atto, due motivi di ricorso concernenti, rispettivamente, la misura cautelare reale, oggetto di separato procedimento (NUMERO_DOCUMENTO) e la misura cautelare personale, oggetto del presente procedimento.
Con il motivo di ricorso in esame il ricorrente, dopo avere evidenziato la sussistenza di un interesse concreto a coltivare l’impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, ha denunciato vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati oggetto di contestazione provvisoria, per avere l’impugnata ordinanza omesso qualsivoglia valutazione in ordine alle argomentazioni contenute nei motivi di riesame.
3.1. Quanto ai delitti di truffa aggravata contestati ai capi 1) e 2), concernenti la percezione indebita di indennità di tempo pieno e di esclusiva nonostante lo svolgimento di attività professionale privata non consentita, il Tribunale ha omesso di confrontarsi con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di c.d. “silenzio eloquente” e comunque di tenere conto dei riflessi, in punto di gravità indiziaria, della pronuncia n. 25669 del 10/04/2024 della Corte di cassazione che, nell’annullare il sequestro preventivo di somme e conti correnti già in precedenza disposto nei confronti di COGNOME, aveva escluso il fumus del delitto di truffa aggravata rimarcando come non sia sufficiente ad integrare il delitto la mera percezione, pur indebita, dell’indennità di esclusiva, occorrendo, invece, la prova di artifici e raggiri strumentali all’ottenimento dell’indennità e non rilevando, a tal fine, il mero silenzio serbato circa lo svolgimento di attività professionale extramoenia, ancor più quando, come nel caso di specie, al silenzio si accompagni l’emissione di regolare fattura in relazione a tutte le visite effettuate. Il Tribunale ha, poi, apoditticamente confermato la
sussistenza del delitto di truffa aggravata contestato dal 2015 al 2024, nonostante l’accertaThento della ritenuta violazione del rapporto contrattuale si limiti agli anni 2022/2023.
3.2. Quanto al delitto associativo e ai delitti di truffa aggravata contestati come reati scopo, il ricorrente, richiamati integralmente i motivi di riesame, rileva che la circostanza che l’indagato abbia eseguito negli anni 2022/2023 oltre ottomila interventi chirurgici rende del tutto inverosimile l’addebito relativo alla gestione illecita del sistema di prenotazione degli interventi. Sarebbe, invero, inspiegabile che un clinico svenda la sua funzione per lucrare illecitamente tremila euro (tale essendo il profitto complessivo ricavato dai pazienti privati) a fronte di un ritorno economico nettamente maggiore derivante dall’ordinario svolgimento della sua attività professionale. Non vi è, in ogni caso, prova della struttura minima della contestata associazione, avuto riguardo alla circostanza che la capo sala del reparto ospedaliero COGNOME e il dirigente ospedaliero COGNOME, presunti sodali del ricorrente e della di lui segretaria COGNOME, sono indicati nel capo di imputazione come partecipi “in via incidentale”, ciò che di per sé risulta incompatibile con la stabilità del vincolo associativo. Su tale questione, prospettata con i motivi di riesame, il Tribunale non ha fornito risposta, né si è curato di verificare la posizione di COGNOME e COGNOME, che il Giudice delle indagini preliminari si era riservato di valutare all’esito dell’interrogatorio preventivo. S contesta, poi, il rilievo attribuito dal Tribunale a specifiche emergenze investigative, quali la constatata mancanza di un registro prenotazioni sino al 2022 (di cui ha riferito la coordinatrice COGNOME), che al più costituisce segno della mancanza sino a quel momento/disposizioni regolamentari non addebitabili al ricorrente, o l’asserito inserimento dei nominativi nella lista a prescindere da una valutazione di priorità clinica degli interventi, non potendosi discutere di assenza di tale priorità in difetto di acquisizione delle cartelle cliniche dei pazienti ( richiesta dal ricorrente); e infine l’affermazione, non dimostrata, che le somme richieste ai pazienti fossero funzionali all’esecuzione degli interventi chirurgici presso l’ospedale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.3. Quanto al delitto di autoriciclaggio (capo 3), l’impugnata ordinanza non ha fornito alcuna risposta alla doglianza relativa alla distonia tra la data di consumazione dei delitti di truffa contestati ai capi 1) e 2) e quello di autoricidaggio, che risulterebbe commesso in epoca antecedente ai reati che dovrebbero costituirne il presupposto, limitandosi a richiamare un orientamento di legittimità del tutto inconferente, in quanto relativo al diverso tema della natura delle somme investite o trovate sul conto corrente, mai posto con i motivi di riesame.
3.4. Quanto ai delitti di concussione (capi 11, 12, 15, 24, 29), l’impugnata ordinanza ha confermato la sussistenza del reato valorizzando, tra gli altri dati, anche le sommarie informazioni testimoniali, nonostante proprio tali dichiarazioni smentiscano la fondatezza dell’ipotesi accusatoria. Né il Tribunale spiega quale sarebbe stato il ritorno economico che il professionista aveva di mira nel momento in cui avrebbe preteso il pagamento prospettando una patologia grave di fatto insussistente, considerato che l’intervento veniva programmato ed eseguito presso una struttura pubblica e non presso una clinica o uno studio privato a lui riconducibili. Censurabile è anche il riferimento all’omesso pagamento dei ticket, enfatizzato dal Tribunale, considerato che per patologie gravi, quali quelle connesse alla retina, non è previsto alcun pagamento, rientrando le prestazioni sanitarie nei livelli essenziali di assistenza. La motivazione è altresì carente e comunque illogica nella parte in cui ritiene sussistente la qualifica di pubblico ufficiale senza occuparsi degli effetti derivanti dalla natura pubblica o privata della struttura presso cui venivano effettuati gli interventi e nella parte in cui opera un distinguo tra concussione e induzione indebita, senza trarne le corrette conseguenze nel caso di specie in cui, per le modalità della condotta, è da escludersi qualsivoglia costrizione rilevante ai sensi dell’art. 317 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. È noto come, nella materia cautelare, la giurisprudenza di questa Corte ritenga persistente l’interesse dell’indagato alla impugnazione, pur se rimesso in libertà, in relazione all’accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. in quanto tale accertamento può costituire, in tesi, presupposto per il riconoscimento del diritto ad un’equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente (Sez. un., 12 ottobre 1993, n. 20, Durante), sempre che tale interesse sia debitamente motivato e manifestato personalmente dall’interessato o da difensore munito di procura speciale (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv.249002).
Peraltro, anche quando viene contestata la sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari è pur sempre necessaria la verifica dell’attualità e della concretezza dell’interesse, tenuto conto che l’art. 568 comma 4 c.p.p. richiede, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse che abbia tali caratteri, sia diretto cioè a rimuovere un effettivo pregiudizio che la parte asserisce di avere subito con il provvedimento
impugNOME, interesse che deve persistere sino al momento della decisione. La regola contenuta nel citato art. 568 c.p.p. è, infatti, applicabile anche al regime delle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate, in forza del suo carattere AVV_NOTAIO, implicando la necessità di un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante, che non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento (così in motivazione Sez. 6, 9943 del 15/11/2006, Rv. 235886-01).
Nel caso di specie, in cui il ricorso risulta proposto avverso la pronuncia del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che ha annullato il provvedimento genetico della misura per difetto delle esigenze cautelare e previa conferma dei gravi indizi in relazione a tutti i delitti oggetto di contestazione, il difensore del ricorrente, munito apposita procura speciale, ha, con specifica e motivata deduzione, rappresentato l’interesse a coltivare l’impugnazione al fine di avvalersi della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione.
Il ricorrente ha poi, in tale prospettiva, contestato la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura in relazione a tutti i titoli di reato per i qu la misura cautelare era stata disposta, costituendo tale contestazione condizione necessaria per la configurabilità in concreto dell’interesse ad impugnare in caso di provvedimento coercitivo emesso per una pluralità di imputazioni. Si è, infatti, chiarito che, in tali casi, l’interesse ad impugnare non sussiste quando il ricorso, limitando le censure ad alcune delle imputazioni, ometta di contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per una ulteriore imputazione che risulti, di per sé sola, idonea a sostenere la legittimità del provvedimento impositivo (Sez. 6, n. 27212 del 17/09/2020, Rv. 279618-01).
L’interesse concreto al ricorso delinea, dunque, il perimetro del giudizio, rimesso a questa Corte. Ove la verifica delle condizioni di legittimità del provvedimento impositivo della misura abbia esito positivo anche solo con riferimento ad una delle molteplici imputazioni provvisorie che ne hanno costituito il presupposto, di per sé idonea a sostenere la legittimità del provvedimento, tale esito esaurisce l’interesse del ricorrente, con conseguente inammissibilità di ogni ulteriore censura volta a. porre in discussione la complessiva sussistenza del quadro indiziario.
Venendo al merito delle censure, e concentrando l’analisi su quelli che sono i reati più gravi tra i delitti scopo della contestata associazione a delinquere (sul cui giudizio di gravità indiziaria refluisce la ricostruzione dei reati scop dell’associazione), va immediatamente rilevata la genericità e comunque la
manifesta infondatezza delle censure relative ai reati di concussione contestati ai capi 11, 12, 15, 24 e 29.
Il ricorso, lungi dal confrontarsi con le motivazioni del giudice dell’appello cautelare, si limita ad osservare che dalle dichiarazioni dei pazienti o dei loro familiari non emergerebbero gli elementi costitiltivi del delitto contestato, richiamando specificamente, sul punto, le sole dichiarazioni rese dalla teste COGNOME, figlia di NOME, parte offesa del delitto di concussione contestato al capo 11), ed inferendo dall’affermazione di tale testimone (secondo cui COGNOME aveva confermato, in occasione della visita, una diagnosi già effettuata da altri specialisti) che sarebbero proprio le dichiarazioni dei pazienti “a smentire l’illazione in base alla quale vi sarebbe stata una alterazione rappresentativa da parte del medico specialista riguardo alla gravità della patologia ed all’urgenza dell’intervento”.
Si tratta di inferenza che non solo non tiene in debito conto la specificità delle singole vicende contestate nei diversi capi di imputazione ma che non risulta neppure conferente rispetto alle argomentazioni spese dal Tribunale che chiarisce come la valutazione di sussistenza dei gravi indizi per i reati in esame prescinda dal dato della falsità delle diagnosi, che “non è rinvenibile nel compendio in atti” (pag. 5).
Risultano, dunque, prive di rilievo le doglianze concernenti la mancanza di prova di una alterazione della diagnosi da parte dell’indagato volta strumentalmente ad acuirne la gravità e le criticità, la cui insussistenza sarebbe emersa ove si fossero acquisite le cartelle cliniche, trattandosi di elemento estraneo alle contestazioni mosse all’indagato.
Il Tribunale, nell’analizzare le vicende concussive, dà conto della ripetizione di uno schema di comportamento (comprovato dalle dichiarazioni dei pazienti) consistente nella prospettazione di un rapporto sinallagmatico tra il pagamento delle somme pretese in occasione della visita e l’inserimento del nominativo del paziente privato in via prioritaria nella lista di attesa per l’esecuzione dell’intervento chirurgico presso il policlinico, a fronte della quale i pazienti, pu consapevoli della illiceità della richiesta, vi aderivano per timore di subire un danno grave alla propria salute derivante dalla intempestività dell’intervento, prospettata quale conseguenza dell’omesso pagamento delle somme richieste.
Viene, in particolare, valorizzata la vicenda concussiva oggetto di contestazione al capo 15), definita “paradigmatica” dal Tribunale che richiama quanto riferito dal paziente circa il fatto che, una volta recatosi presso lo studio privato di COGNOME per sottoporsi a visita oculistica, il professore gli aveva diagnosticato sia una cataratta che un glaucoma ad entrambi gli occhi, rappresentandogli l’urgenza e la necessità di effettuare un intervento chirurgico
presso il policlinico ad entrambi gli occhi alla cui programmazione avrebbe provveduto lui personalmente e che poi, a fronte della difficoltà lamentata dal paziente di versare immediatamente la somma di 502 euro richiesta per la visita, gli aveva prospettato (per il tramite della coindagata COGNOME) che se non avesse corrisposto subito l’intera somma, il suo nome non sarebbe stato inserito nelle liste di attesa per il ricovero e per il successivo intervento chirurgico.
E proprio nella prospettazione di un nesso funzionale tra il pagamento e l’inserimento nella lista per l’effettuazione dell’intervento in tempi congrui che il Tribunale ritiene integrato l’elemento oggettivo del reato, posto che il paziente, pur conoscendo il carattere indebito della prestazione, a fronte della minaccia posta in essere dall’indagato, anche tramite la correa COGNOME, di non effettuare un intervento essenziale per la propria salute, si era determiNOME, in questo come negli altri casi oggetto di contestazione ai sensi dell’art. 317 cod. pen. a versare la somma pretesa. Alla luce di tale ricostruzione, il Tribunale, con motivazione tutt’altro che illogica o contraddittoria, ha destituito di fondamento l’argomento, riproposto con l’odierno ricorso, relativo alla mancanza di prova dell’alterazione della diagnosi da parte dell’indagato, neppure contestata.
Le conclusioni del Tribunale, la cui valenza dimostrativa logica non risulta scalfita dalle argomentazioni prospettate con il ricorso, sono coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concussione, anche sotto il profilo della distinzione dal diverso reato di induzione indebita.
Questa Corte già avuto modo di affermare che “in tema di concussione, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato, sicché non è sufficiente ad integrare il delitto un condizionamento che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo. (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023 Rv. 28637605).
Il caso in esame è, d’altro canto, riconducibile a quelli in cui, come chiarito dalle Sezioni Unite Maldera (n. 12228 del 24/10/2013, Rv. 258470-01) è il bilanciamento tra i beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale che orienta la corretta qualificazione giuridica del fatto in termini di concussione anziché di mera induzione indebita, dovendosi ritenere sussistere il primo reato ogni qualvolta il privato, pur conseguendo un trattamento preferenziale in virtù della acquiescenza alla indebita pretesa del pubblico agente (nel caso di specie, il tempestivo intervento chirurgico presso la struttura pubblica con l’inserimento prioritario nelle
liste di attesa presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), si sia venuto sostanzialmente a trovare in uno stato psicologico di vera e propria costrizione, assimilabile alla coazione morale di cui all’art. 54, comma terzo, cod. pen., con conseguente decisiva incidenza negativa sulla sua libertà di autodeterminazione, in ragione della necessità di preservare un proprio interesse di rango superiore, quale è, indubitabilmente, quello legato alla tutela della salute.
Né può revocarsi in dubbio, come sembra voler fare il ricorrente, il ruolo di pubblico ufficiale rivestito dal ricorrente, che ha agito nella sua veste di dirigente del reparto oculistica di un ospedale pubblico, ove venivano programmati gli interventi chirurgici dei suoi pazienti privati con priorità rispetto alle ordinarie li di attesa, mentre rimane circostanza irrilevante il fatto che COGNOME ricevesse i pazienti nel suo studio privato, posto che essi erano consapevoli del ruolo e delle funzioni di COGNOME, che di tale ruolo ha abusato per realizzare la condotta costrittiva. Questa Corte, in proposito, ha già avuto modo di affermare che “in tema di concussione, sussiste la qualifica di pubblico agente in capo al medico in servizio presso un ospedale pubblico anche qualora la condotta criminosa sia stata commessa, abusando della qualifica, nello svolgimento della libera professione ed all’interno del proprio studio privato” (Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, Rv. 275463-05).
Del tutto destituito di fondamento è, infine, l’assunto secondo il quale poiché gli interventi erano programmati ed eseguiti presso una struttura pubblica e non presso lo studio privato dell’indagato, difetterebbe la prova del ritorno economico, che è invece da individuarsi proprio nelle somme di cui COGNOME ha preteso il pagamento dai pazienti.
Alla luce delle notazioni esposte ai punti che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile, rimanendo assorbite le censure relative agli ulteriori capi di imputazione oggetto di provvisoria contestazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26/01/2026