Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36434 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36434 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.NOME NOME, nato a Santa Maria del Cedro il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Aiello Calabro il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa il 19/09/2021 dalla Corte di appello di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della costituite parti c COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o, comunque, rigettati;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui NOME e COGNOME NOME sono stati condannati per il reato di concussione.
Gli imputati, nella qualità di pubblici ufficiali in servizio presso la commissione inv civili, avrebbero costretto in più occasioni NOME a consegnare loro somme di denaro, minacciandola che, in caso contrario, avrebbero impedito l’erogazione
delle somme dovute a titolo previdenziale spettanti alla di lei sorella e al di lei f riconosciuti invalidi con decreto dell’RAGIONE_SOCIALE (capi a- b).
Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando due motivi
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.
Il tema attiene al giudizio di attendibilità della persona offesa, confermato dalla Cor di appello senza fornire adeguate risposte ai motivi di impugnazione relativi, i particolare, alla costanza e alla coerenza del dichiarato.
La stessa parte offesa sarebbe stata consapevole della inverosimiglianza della coartazione, costituita dalla possibilità di revoca del riconoscimento della invalidit dal “fare tornare indietro i soldi”.
Sotto altro profilo, si assume che la sentenza sarebbe viziata –3 –tre -rí -é, anche quanto alla valutazione dei c.d. riscontri esterni alle dichiarazioni della stessa parte of rappresentati dalla documentazione relativa ad altro procedimento penale denominato “Re nudo” e riguardante gravi fatti sovrapponibili a quelli per cui procede, compiuti dag imputati presso lo stesso ufficio e per i quali sarebbero stati arrestati.
Secondo i ricorrenti, l’esame di quella documentazione, avente ad oggetto gli stessi fatti del presente processo, avrebbe invece dovuto condurre ad un giudizio di inattendibilità della persona offesa, che, in quel processo, non sarebbe stata considerata una “vittima sprovveduta”, quanto, piuttosto, una concorrente in fatti corruttivi, qua istigatore e beneficiaria, avendo chiesto benefici per “patologie non specificate”.
Nè assumerebbero decisiva valenza, quanto ai fatti accaduti il 3.8.2017 (data di consumazione della concussione di cui al capo A), le dichiarazioni del maresciallo COGNOME, che ha riferito di un intervento nella immediatezza che consentì di rinvenire una busta con denaro in possesso del COGNOME, e del controllo del traffico telefonico tra parti.
Diversamente dalle dichiarazioni della persona offesa, vi sarebbero state solo sette telefonate tra NOME e gli imputati, spiegabili dall’interesse della prima definizione della pratica.
L’organizzazione della consegna del denaro, si aggiunge, sarebbe stata solo una provocazione investigativa di per sé priva di capacità dimostrativa della coartazione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge.
Quanto ai fatti di cui al capo a), la minaccia “di far tornare indietro i soldi” sar inidonea a coartare la volontà della persona offesa che, comunque, avrebbe simulato di accettare la proposta, in realtà concordando con la polizia la consegna delle banconote; dunque i fatti sarebbero al più rivelatori di un tentativo di concussione.
Quanto al capo b), i fatti dovrebbero essere ricondotti al reato di corruzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi, in cui motivi possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili.
2. La Corte, anche facendo riferimento alla sentenza di primo grado, ha ricostruito i fatti, valutato le prove, indicato puntualmente le ragioni per cui: a) le dichiarazioni d persona offesa devono considerarsi attendibili; b) assumorilievo le dichiarazioni dell’ufficiale di polizia giudiziaria COGNOME, che aveva partecipato direttamente al operazioni che avevano portato alla consegna del denaro da parte della persona offesa a NOME, il quale TARGA_VEICOLO -0 , fu trovato mentre aveva in tasca la somma appena consegnatagli; c) la condotta degli imputati assunse contorni tipicamente coercitivi in ragione dell asimmetria di posizioni tra le parti e della loro minaccia di “bloccare” le erogazioni riconosciute; d) assurnt(no valenza ulteriormente confermativa i fatti oggetto del procedimento c.d. “Re nudo”, nell’ambito del quale gli imputati sono stati arrestati pe fatti analoghi.
Rispetto a tale completa trama argomentativa, i motivi rivelano la loro inammissibilità strutturale perché obiettivamente non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a reiterare in modo generico le stesse argomentazioni portate alla cognizione della Corte di appello.
In particolare, rispetto al ragionamento probatorio recepito dai Giudici di merito, nul di specifico è stato dedotto sul perché la persona offesa avrebbe dovuto accusare ingiustamente gli imputati, perché se fosse stata una “semplice” corruttrice e non avesse invece subito una coartazione avrebbe dovuto denunciare i fatti, quale sarebbe in concreto l’interesse inquinante di cui sarebbe stata portatrice.
Nulla è stato altresì dedotto sulla fondatezza ed effettività del diritto dei congi della persona offesa alla erogazione delle somme previdenziali e, quindi, viceversa, sulla possibilità che gli stessi abbiano conseguito un vantaggio indebito che, altrimenti, senza la condotta degli imputati, non sarebbe stato conseguito, con conseguente eventuale riconducibilità dei fatti al reato previsto dall’art. 319 quater cod. pen.
Su tali fondamentali temi di prova i ricorsi sono silenti.
Né ancora è stato chiarito perché, diversamente dagli assunti dei Giudici di merito, non sarebbe significativa l’attività di riscontro compiuta dal teste COGNOME e neppure è chiaro quale valenza a discarico avrebbe, in concreto, il riferimento al procedimento “re nudo”, rispetto al quale il difensore si è limitato a rappresentare – senza aggiunger alcunchè – il mero coinvolgimento della persona offesa con gli imputati in una vicenda relativa ad una truffa ai danni dell’RAGIONE_SOCIALE.
Né, ancora, è stato spiegato perché non vi sarebbe astratta compatibilità tra i fatt oggetto del presente procedimento – che riguardano la minaccia di “bloccare” le erogazioni già riconosciute – e quelli del diverso procedimento che, al più, attengono al modo con cui fu ottenuta la erogazione di quelle somme.
Il fatto – sulla cui effettività nulla è dato sapere – che gli imputati e la persona o possano aver commesso una truffa ai danni dell’RAGIONE_SOCIALE non esclude affatto né che i ricorrenti possano anche nella occasione aver abusato della loro funzione e, soprattutto, che gli stessi con minaccia possano aver costretto COGNOME a consegnare il denaro per i fatti oggetto del processo.
Dunque, non un fatto corruttivo, non una induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità.
È inammissibile per manifesta infondatezza l’assunto secondo cui i fatti di cui al capo a), relativi alla seconda dazione di denaro, dovrebbero essere riqualificati in termin di tentata concussione, in ragione del fatto che la persona offesa, già prima d promettere la dazione, si rivolse alle forze dell’ordine.
I ricorrenti, nel dimostrare la propria prospettazione, hanno inammissibilmente proposto una diversa lettura dei fatti posti a fondamento della sentenza impugnata.
Dalle sentenze di merito, e, soprattutto da quella del Tribunale, emerge chiaramente che la persona offesa, dopo aver ricevuto la richiesta di dazione di quattromila euro, s accordò con gli imputati per la minore somma di duemila euro e che solo dopo, “percependo l’ingiustizia della dazione”, si decise a sporgere denuncia (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado.)
Muovendo da tali premesse fattuali, la sentenza impugnata ha rilevato correttamente, ma secondo un percorso giuridico che necessita di rettifica ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., che nel caso di specie il reato sarebbe stato consum — ·d -aziorre dette . s3xan -rozy.
In realtà, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimi quale non vi è ragione per discostarsi, in tema di concussione, deve qualificar consumata la fattispecie nella quale il soggetto passivo abbia sollecitato l’i della polizia giudiziaria dopo aver già promesso l’indebita prestazione al pubblico (Sez. 6, n. 20914 del 05/04/2012, Tricarico, Rv. 252786), in quanto la predispos dell’azione di polizia con la collaborazione della vittima, allo scopo di sorpr flagranza di reato il funzionario disonesto, non assume alcuna rilevanza giu allorquando il reato risulti già consumato (ex plurimis: Sez. 6, n. 11384 del 21/ Zangrilli, Rv. 227196); viceversa, ricorre l’ipotesi del tentativo qualora la segua la 12 predisposizione d’accordo con la polizia di un piano diretto ad indivi funzionario infedele e la stessa risulti preordinata a tale scopo.
A fronte della ricostruzione storico-fattuale operata dalla sentenza impugnata, che ha ravvisato la anteriorità della promessa della parte lesa alla collaborazione con gl inquirenti, deve, pertanto, ritenersi corretta la qualificazione del delitto accerta concussione consumata e non già meramente accertata.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
Gli imputati devono inoltre essere condannati a rifondere alle parti civili NOME e COGNOME NOME le spese di rappresentanza e difesa del presente grado che si liquidano in complessivi euro 4.900,00, oltre accessori.
P. Q. M.
Dichiara inammissibil9 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna i ricorrenti a rifondere alle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME le spese di rappresentanza e difesa del presente grado che liquida in complessivi euro 4.900,00, oltre accessori.
Così deciso in Roma il 19 giugno 2024
Il Presidente