Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22810 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22810 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Termini Imerese DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 30 magglo 2023 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita !a relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, :n persona del Sostituto Procuratore Generale
NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENU10 IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza del:a Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la coftianna per il reato di cui all’art. 317 cod. pen. alla pena di anni quattro di reclusione.
Deduce due motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1 Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione al primo motivo di appello con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 124, 499, comma 6, e 506, comma 2, cod. proc. pen. per le modalità con le quali era stato svolto l’esame dei testi, connotate da continui interventi del Presidente del Collegio, che avevano reso vana la cross examination ed influito sulla genuina formazione delle prove.
Nel corpo del motivo si lamenta, inoltre, la mancanza di adeguata motivazione in merito al giudizio di colpevolezza, fondato sulla acritica ricezione delle dichiarazioni rese dai testi COGNOME, COGNOME e COGNOME, senza considerare le evidenti contraddizioni in cui è incorso quest’ultimo. Si rileva, in particolare, che da tal dichiarazioni emerge che l’assunzione del COGNOME fu determinata proprio dalla richiesta rivolta da COGNOME a COGNOME e all’Assessore in merito a maestranze locali affidabili da assumere. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, pur avendo nuovamente escusso il teste nel giudizio di appello ; si è limitata ad una valutazione parziale e, soprattutto, parcellizzata delle sue dichiarazioni. Ciò in quanto COGNOME, pur confermando le dichiarazioni precedentemente rese, ha riferito del proprio timore allorché fu convocato ed ha anche chiarito di avere saputo che la concessione del finanziamento non dipendeva da COGNOME.
1.2 Tale secondo profilo di censura viene ulteriormente sviluppato nel secondo motivo in cui si deducono vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza del ricorrente. Si deduce, in particolare, che la Corte territoriale è incorsa nel travisamento delle prove documentali e dichiarative in ordine ai seguenti punti decisivi ai fini del giudizio di responsabilità: a) l’estranei della concessione del finanziamento daHe competenze dell’ufficio di COGNOME (ciò emerge dalle dichiarazioni di COGNOME e dello stesso Assessore COGNOME che ha riferito che detta competenza fu trasferita al suo assessorato solo nel secondo semestre del 2010 e che COGNOME si occupava di trasporti); b) Vinsussistenza di un rapporto di soggezione, ma sinallagmatico, emergente dalle dicniarazioni di COGNOME, avendo costui riferito delle iniziative volte ad “acquisire notizie’ sulla pratica di finanziamento; c) l’effett erogazione del finanziamento chiesto dalla società, risultante, contrariamente a quanto sostenuto dai testimoni, dal D.D.G. n. 1980/s7 del 3/10/2012, documento, questo, non valutato dalla Corte territoriale; d) le ragioni dell’assunzione di COGNOME, che, secondo quanto riferito da COGNOME, rispondeva ad una prassi della società di assumere maestranze locali (assunzione richiesta anche dal bando relativo alla concessione del finanziamento regionaie), mentre, invece, secondo quanto riferito
dal teste COGNOME, era stato consigliato dalla Polizia di Stato in quanto necessaria alle indagini in corso, al pari della cessione di forniture ai fratelli COGNOME.
Deduce, infine, il ricorrente che manca nelle sentenze di merito qualunque riferimento al vantaggio che avrebbe tratto dalla condotta contestata.
Con memoria depositata il giorno successivo alla presentazione del ricorso, il ricorrente ha presentato un motivo nuovo, deducendo il vizio di omessa motivazione sul motivo di appello relativo alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- La questione processuale dedotta nella prima parte del primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generica e priva del requisito della specificità.
Rileva, infatti, il Collegio che l’eccezione di nullità, genericamente riproposta in questa Sede, è stata rigettata dalla Corte territoriale con argomentazioni ineccepibili, fondate sulla stretta aderenza, risultante dai verbali delle udienze dibattimentali, degli interventi del Presidente del Collegio ai poteri ad esso spettanti per legge (art. 499 cod. proc. pen.), nonché sul consolidato principio di diritto secondo cui la violazione delle regole per l’esame dibattimentale del testimone non dà luogo né alla sanzione di inutilizzabilità, poiché si tratta di prova assunta non in violazione di diviet posti dalla legge, ma con modalità diverse da quelle prescritte, né ad una ipotesi di nullità, non essendo la fattispecie riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall’art. 178 cod. proc. pen. (così, da ultimo, Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017, Rv. 271883).
Inoltre, come già condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, si tratta di una doglianza non dedJcibile in sede di impugnazione, in quanto la modalità di conduzione dell’esame testimoniale da parte del presidente può assumere rilevanza solo alle seguenti condizioni, non ravvisabili nel caso di specie: i) se ha determinato una limitazione del contraddittorio per effetto dell’irrituale compressione dello svolgimento dell’esame e del controesarrie di una prova testimoniale, circostanza, questa non emergente dai motivo in esame; ii) se tale questione sia stata eccepita dalla parte interessata immediatamente dopo il compimento dell’atto (così da ultimo, Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063).
Anche le doglianze relative al giudizio di responsabilità, dedotte nella seconda parte del primo motivo e nel secondo motivo di ricorso, non superano il vaglio di ammissibilità in quanto generiche, di contenuto meramente confutativo e manifestamente infondate.
2.1 Va, innanzitutto, premesso che’ secondo l’accezione frutto del consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, 1 «travisamento della prova» può consistere, alternativamente, nell’utilizzazione nelia motivazione di una informazione che non esiste nel processo ovvero nell’omissione della valutazione di una prova, entrambe rilevanti in sede di legittimità ove risulti che il dato probatorio, travisato od omesso abbia il carattere della decisività, ovvero sia idoneo a disarticolare l’inter ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello Rv. 276567; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, la Gumina, Rv. 269217). Si è, infatti, affermato che, ai fini della deducibilità del vizio di “travisamento della prova”, è necessario che sia prospettata la decisività del travisamento o dell’omissione nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117), gravando sul ricorrente, pena l’inammissibilità dei ricorso, l’onere di: a) identificare l’a processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo dei provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2 Sulla base di tale premessa ermeneutica, ad avviso del Collegio, il ricorrente deduce solo in apparenza un travisamento delle prove da parte della sentenza impugnata in quanto, di fatto, attraverso argomentazioni generiche, manifestamente infondate, e, in parte, fondate su una lettura parcellizzata delle deposizioni testimoniali, tende a sollecitare una inammissibile diversa ricostruzione dei fatti, estranea al perimetro del sindacato di legittimità.
Invero, quanto alle dichiarazioni del teste COGNOME, ?e censure insistono genericamente sulle contraddizioni in cui è incorso il testimone, trascurando, tuttavia, di considerare che il Tribunale ha ritenuto la falsità delle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste e disposto la trasmissione della sua deposizione al Pubblico
ministero (cfr. le pagine da 33 a 36 della sentenza di primo grado), e che la Corte di appello ha disposto la rinnovazione dell’esame del testimone il quale, sia pure a seguito delle contestazioni da parte del Pubblico ministero, ha confermato le iniziali dichiarazioni accusatorie, rese allorché fu sentito a sommarie informazioni e poi smentite nel dibattimento di primo grado (v. pagine 23 e 24 della sentenza impugnata).
Alcun travisamento della prova, nell’accezione sopra precisata, è, inoltre, ravvisabile in ordine alla questione relat’va alle competenze dell’ufficio cui era addetto NOME, avendo entrambe le sentenze di merito chiarito che l’RAGIONE_SOCIALE si occupava già dal 2009 dell’erogazione dei finanziamenti anche se tale competenza fu formalizzata solo nel 2010.
Osserva, peraltro, il Collegio che siffatta censura è, comunque, priva di pregio. Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di concussione, mentre la nozione di abuso dei “poteri” è riferita all’ipotesi in cui la condotta rientra nella competenza tipica dell’agente, qual manifestazione delle sue potestà funzionali per uno scopo diverso da quello per il quale sia stato investito delle medesime, quella di abuso delle “qualità” postula una condotta che, indipendentemente dalle competenze proprie del soggetto attivo, si manifesti quale strumentalizzazione della posizione di preminenza dallo stesso ricoperta nei confronti del privato (cfr. Sez. 6, n. 10604 del 12/02/2014, Ramello, Rv. 259896; Sez. 6, n. 45034 del 09/07/2010, Pentimalli, Rv. 249030). Si è, pertanto, affermato che configura un abuso della “qualità”, necessario ad integrare il reato di concussione, l’evocazione dell’esercizio dei poteri spettanti all’amministrazione di riferimento dei pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 8512 del 13/01/2017, COGNOME, Rv. 269427).
Ebbene, rileva il Collegio che nel caso in esame la sentenza impugnata, basandosi sulle concordi dichiarazioni dei testi – la maggior parte dei quali sono stati nuovamente escussi nei giudizio di appello – sia diretti (in particolare COGNOME e COGNOME) che de relato (COGNOME;COGNOME NOME), ha ricostruito, con motivazione adeguata ed immune da vizi, l'”abuso costrittivo” ascritto al COGNOME il quale, strumentalizzando la propria posizione di preminenza all’interno dell’ufficio di gabinetto dell’RAGIONE_SOCIALE al Turismo, che sin da! 2009 aveva competenza sulle produzioni cinematografiche e sull’erogazione dei relativi finanziamenti, ha costretto i rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE ad assumere NOME, prospettando, in caso contrario, la mancata concessione del finanziamento.
Siffatta assunzione appare, peraltro, idonea a configurare una “utilità” rilevante ai fini della configurabilità del reato di concussione dovendosi, al riguardo, ribadire che detto termine include tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona o per il terzo, pur se di natura non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, potendosi considerare tale anche l’accrescimento del proprio prestigio professionale ovvero della propria considerazione nela comunità lavorativa (Sez. 6, n. 21019 del 18/05/2021, Rv. 281508 – 02).
E’, infine, priva di pregio la censura di travisamento per omissione del documento relativo alla concessione del finanziamento in quanto, a prescindere dalla effettiva valutazione o meno di detto documento da parte della Corte territoriale, lo stesso attiene ad un post factum ininfluente sulla consumazione del reato ascritto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, rappresenta una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona aiternativamente con la promessa o con la dazione indebita – nel caso di specie, avvenuta con l’assunzione di NOME – per effetto dell’attività di costrizione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servi (cfr. Sez. 6, n. 45468 del 03/11/2015, COGNOME, Rv. 265453).
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Osserva, al riguardo, il Collegio che, sebbene nella sentenza impugnata manchi una motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, iI relativo motivo di appello era stato formulato in termini aspecifici e generici. Nell sentenza di primo grado, infatti, il Tribunale aveva negato il beneficio in considerazione della mancanza di elementi favorevoli all’imputato. A fronte di tale argomentazione, il motivo di appello si limitava ad insistere genericamente sulla rilevanza della incensuratezza e del comportamento processuale dell’imputato, senza alcuna ulteriore specificazione a tale riguardo, elementi, questi, che, alla luce del testo dell’art. 62-bis, comma terzo, cod. pen. nonché della aspecificità delia deduzione, non appaiono idonei a superare il giudizio negativo formulato dal Tribunale. Trattandosi, dunque, di un motivo che, anche se esaminato dalla Corte territoriale, non sarebbe stato suscettibile di accoglimento, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, qui ribadito, il suo mancato esame non può comportare l’annullamento della sentenza (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, COGNOME‘Utri, Rv. 263980), cosicché deve dichiararsi l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso per cassazione. in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n.
46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremiia in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 aprile 2024
Il AVV_NOTAIO est sore
Il Preside te