Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30575 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 30575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PETITO NOME, nato a COPERTINO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCE
visti gli atti e letto il ricorso dell’AVV_NOTAIO;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Ricorso trattato de plano
NOME. •
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.I.P. del Tribunale di Lecce in data 17/11/2023, che ha applicato all’imputato la pena di anni due mesi sei di reclusione e C 1200.00 di multa, in ordine ai reati di truffa aggravata e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, uniti dal vincolo della continuazione.
Con unico motivo la difesa deduce:
violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’intervenuta applicazione della legge penale, con riferimento all’intervenuta applicazione della pena concordata per i reati di falso di cui al capo 3, inquadrati anche come artifici e raggiri nell’ambito del reato di truffa;
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
Sebbene, in tema di patteggiamento, con il ricorso per cassazione possa denunciarsi, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nondimeno l’errore sul nomen iuris deve essere manifesto. Infatti, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, espresso a Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013, dep. 06/02/2014, in motivazione) e ribadito anche a seguito della novella di cui alla legge n. 131 del 2017, tale vizio è deducibile nei soli casi in cui sussista l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. Sez. 6, ord. n. 3108 dell’8/01/2018 Rv. 272252 anche sulla legittimità del ricorso alla procedura de plano nei casi di genericità del motivo).
Nel caso di specie, la deducibilità dell’invocato errore deve essere esclusa, non solo perché non si verte in un’ipotesi di errore manifesto, ma soprattutto alla luce del consolidato principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità secondo cui «È configurabile il concorso materiale – e non l’assorbimento – tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa quando la falsificazione costituisc artificio per commettere la truffa; in tal caso, infatti, non ricorre l’ipotesi del r complesso per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro»(Sez. 5, n. 2935 del 05/11/2018, dep. 2019, Manzo, Rv. 274589 – 02; Sez.
2, n. 396 del 17/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14/05/2024