Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47774 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47774 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Benevento il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della Corte di Appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d’Appello di Campobasso, in riforma parziale della sentenza del 23 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Campobasso, appellata dal&ricorrente, con cui GLYPH predettc era statq aL condannatck alla pena di un anno mesi sei di reclusione e 2.000,00 euro di multa per il reato di cui al capo 5), relativo al trasporto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina, ha riqualificato il fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ed ha conseguentemente ridotto la pena a quella di un anno di reclusione ed euro 1200 /00 di multa.
La Corte di appello ha rigettato l’appello proposto dall’imputata in punto di responsabilità ed accertamento del concorso nel trasporto della sostanza
stupefacente rinvenuta nell’autovettura guidata dal coimputato NOME COGNOME, avendo condiviso la decisione del Giudice di primo grado nel senso di ritenere che la presenza dell’imputata, sia pure come accompagnatrice del conducente durante il percorso di andata e ritorno finalizzato all’approvvigionamento della droga, dimostrasse la consapevolezza delle ragioni del viaggio e, quindi, del contributo offerto al complice in termini anche di maggiore sicurezza e supporto psicologico, a fronte dell’assenza di giustificazioni fornite sulla ragione di tal accompagnamento durante un lungo tragitto in auto effettuato in orario notturno.
Tramite il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di seguito indicato,
2.1. GLYPH Vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza di risposta ai motivi di appello e per travisamento della prova da parte di entrambi i Giudici dei due gradi di merito.
In particolare con il motivo di appello si era censurata la valutazione secondo cui il semplice avvistamento dell’auto al momento della sua partenza da Campobasso in direzione di San Severo, nonostante una distanza di 80 km ancora da percorrere, fosse sufficiente a ritenere che l’auto avesse raggiunto tale centro abitato, indicato come luogo di acquisto della droga, senza un costante pedinamento da parte della Polizia Giudiziaria che si è limitata ad organizzare un posto di blocco sulla strada di ritorno in mancanza della prova certa che la droga fosse stata acquistata proprio durante quel viaggio e con il concorso dell’imputata.
In altri termini, adduceAkricorrente che ill rinvenimento della droga occultata nel vano motore dell’auto, a parte un piccolo involucro di g.0,42 di cocaina rinvenuta indosso alla COGNOME, non dimostra che la predetta fosse a conoscenza di detto trasporto, in difetto della prova certa che la droga sia stata acquistata proprio in occasione di quel viaggio.
La sentenza della Corte di appello di fronte a tale censura ha ribadito la stessa motivazione del primo Giudice senza fornire alcuna risposta ai rilievi difensivi dedotti con l’atto di appello tche mettevano in dubbio la circostanza che la sostanza fosse stata acquistata durante detto viaggio, considerato che non è emerso alcun contatto telefonico tra la COGNOME COGNOME NOME COGNOME, individuata quale 1- 2 mandante dell’operazione.
Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come prorogato dall’art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75.
• GLYPH
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Le censure dedotte con il ricorso sono generiche e reiterative degli stessi rilievi difensivi già affrontati e superati con motivazione adeguata dai Giudici dei due gradi di merito, in modo coerente alle risultanze istruttorie.
Si deve qui ribadire il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n.4060, 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020 COGNOME, Rv. 280155).
Nel caso in esame alcun vizio di manifesta illogicità è stato dedotto dal ricorrente, le cui censure appaiono volte a sostenere una reinterpretazione dell& totalità delle emergenze probatorie e quindi a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito non consentito in questa sede.
La Corte ha fornito ampia motivazione sulle ragioni per le quali la ricorrente è stata ritenuta responsabile a titolo di concorso nell’operazione di acquisto e trasporto della droga, in ragione del supporto quanto meno psicologico offerto al complice che era alla guida dell’auto utilizzata per detta illecita operazione.
La tesi difensiva dell’assenza della prova della consegna della sostanza stupefacente in occasione del viaggio da Campobasso a San Severo effettuato in orario notturno si fonda su argomentazioni che senza inficiare la logica di quelle poste a base della sentenza impugnata si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, restando esclusa in sede di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti.
Secondo una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente la prova dell’acquisto della droga e del successivo trasporto in macchina da parte del complice NOME COGNOME, che era alla guida dell’autovettura, è stata basata non solo sul rinvenimento della droga nell’autovettura al rientro a Campobasso, ma sulla base della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie che hanno permesso di ricostruire le modalità con cui NOME COGNOME, che gestiva lo spaccio a Campobasso, si avvaleva di corrieri per l’approvvigionamento della droga e tra questi del coimputato NOME COGNOME che proprio in quel giorno aveva avuto dei ripetuti contatti telefonici con la stessa per organizzare detto trasporto.
Quindi, l’affermazione che il viaggio di cui trattasi fosse finalizzato ad un approvvigionamento di droga discende dalla considerazione dei contatti intercorsi direttamente tra NOME NOME NOME, mandante e promotrice dello spaccio oggetto delle indagini, non essendosi datai rilevanza, in modo logicamente ineccepibile, al fatto che anche la COGNOME non fosse risultata hi contatto con la predetta.
La presenza in auto della ricorrente durante l’operazione di acquisto dello stupefacente nel contesto di tale ricostruzione è stata perciò logicamente apprezzata come un contributo offerto in termini quanto meno di ausilio psicologico, non avendo neppure l’imputata fornito una spiegazione alternativa.
Si tratta, in definitiva, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive / che si limitano ad invocare una diversa valutazione di merito, inammissibile in questa sede.
All’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigl GLYPH tensore
Il Presidente