Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4778 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4778 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in MONTENEGRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE DI APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 aprile 2024, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME, in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 640, 494, 648-bis, 477-482 e 48-479-476, comma 2, cod. pen.
Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, l’imputato avrebbe partecipato, in concorso con altri soggetti rimasti ignoti, a un articolato disegno criminoso finalizzato a trarre in inganno NOME COGNOME, inducendolo a cedere la propria autovettura Audi A5 e a versare la somma di euro 4.000,00 in cambio di un veicolo Range Rover che, in realtà, costituiva provento di furto. Per realizzare tale operazione, l’imputato avrebbe indotto in errore il COGNOME, facendogli credere che il complice con cui si accompagnava fosse il legittimo proprietario del mezzo, e avrebbe utilizzato targhe contraffatte e una carta di identità falsificata, apparentemente intestata a COGNOME NOME. Inoltre, avrebbe contribuito alla predisposizione di documenti e targhe false, nonché indotto il titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche ad autenticare, nell’atto di vendita, una firma non genuina, così attestando falsamente la provenienza lecita del veicolo.
Con sentenza emessa il 23 gennaio 2025, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, assolvendo l’imputato dal reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. e rideterminando il trattamento sanzionatorio.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640, 494, 477, 482, 479 e 476 cod. pen.
Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente e illogica, poiché la Corte territoriale, pur avendo assolto l’imputato dall’accusa di riciclaggio, avrebbe comunque ritenuto sussistente la responsabilità per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., senza chiarire in che modo possa riteners integrata l’operazione fraudolenta. Venuta meno la condotta di riciclaggio, invero, rimarrebbe solo l’utilizzo di un documento di identità falso, circostanza che, di per sé, non sarebbe idonea a configurare gli artifici e i raggiri richiesti per integrare l truffa.
La Corte di appello, inoltre, avrebbe affermato che l’imputato sarebbe stato pienamente consapevole dell’operazione fraudolenta, senza indicare gli elementi fattuali a sostegno tale convincimento.
Il ricorrente, a conferma della buona fede dell’imputato, ha osservato che, se egli fosse stato realmente responsabile della truffa e avesse avuto consapevolezza della provenienza illecita della Range Rover nonché della falsificazione delle targhe, non avrebbe certamente lasciato i propri documenti presso l’agenzia di pratiche automobilistiche, né avrebbe consentito che, dopo circa venti giorni, la vettura Audi venisse rinvenuta dalla polizia giudiziaria presso la sua abitazione.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 640, 494, 477, 482, 479 e 476 cod. pen.
Il ricorrente sostiene che i reati di falso e di sostituzione di persona dovrebbero ritenersi assorbiti nel reato di truffa, poiché quest’ultima, commessa ai danni della medesima persona offesa, è stata realizzata con le stesse modalità operative.
2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata anche sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, sostenendo che mancherebbe una motivazione adeguata sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sen dell’art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).
Va, in ogni caso, osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesi accusatoria. posto in rilievo non solo gli artifizi e i raggiri che avevano indotto la vittim cedere la propria autovettura Audi A5 e a versare la somma di euro 4.000,00 in cambio di un veicolo Range Rover, che, in realtà, costituiva provento di furto, ma anche tutta una serie di elementi che rendevano evidente la consapevole partecipazione dell’imputato all’operazione fraudolenta: il ritrovamento dell’auto nella sua disponibilità; le dichiarazioni della persona offesa, che l’aveva descritto come l’interlocutore principale durante la trattativa; il fatto che l’imputato, dop la conclusione dell’operazione, si era allontanato dall’agenzia a bordo
dell’autovettura ricevuta dal COGNOME, unitamente al sedicente COGNOME; il fatto che l’utenza telefonica utilizzata nella fase iniziale delle trattative risultava intestat COGNOME NOME, residente nello stesso campo profughi dove risiedeva l’imputato e dove l’autovettura era stata rinvenuta (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata).
1.2. Il secondo motivo è infondato.
Quanto al concorso della truffa con il delitto di sostituzione di persona, va ribadito che «il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consist rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio» (Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647; Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009, COGNOME, Rv. 246400; Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007, COGNOME, Rv. 237957).
Quanto al concorso della truffa con il falso, deve ricordarsi come sia già stata ribadita la configurabilità del concorso materiale, «escludendosi, quindi, l’assorbimento tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa, quando l falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa; in tal caso, infatti, ricorre l’ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro, e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare un’occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati» (Sez. 5, n. 2935 del 05/11/2018, COGNOME, Rv. 274589; Sez. 5, n. 45965 del 10/10/2013, COGNOME, Rv. 257496; Sez. 5, n. 21409 del 05/02/2008, COGNOME, Rv. 240081). Nel caso in esame, la questione appare del tutto speculare, con conseguente applicazione del principio di diritto appena descritto.
1.3. Il terzo motivo è infondato.
La Corte di appello, invero, ha motivato in una maniera adeguata in ordine alla determinazione della pena, facendo riferimento all’intensità del dolo e alla personalità dell’imputato (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata).
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, va rilevato che erano state già riconosciute dal giudice di primo grado in misura equivalente alle aggravanti. Deve essere, peraltro, rilevato che le generiche non potevano essere ritenute prevalenti sulla contestata e applicata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 20 novembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente