Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37277 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37277 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso Corte d’appello di Salerno
nel procedimento a carico di:
NOMEXXXXXX nato a NOMEXXX il NOMEXX
inoltre:
Parte Civile avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d’appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, avuto riguardo alla statuizione di riforma relativa al capo 1) della rubrica;
lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile costituita, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, con annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione di riforma pronunciata al capo 1 dell’imputazione;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza della Corte d’appello di Salerno del 3 marzo 2025, in riforma della sentenza emessa in data 29 maggio 2024 dal Tribunale di Nocera Inferiore, appellata da NOMEXXXXXX, previa assoluzione dal reato di sequestro di persona perchØ assorbito nel reato di violenza sessuale aggravata, Ł stata rideterminata la pena nei confronti del predetto in anni 7 e mesi 7 di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio.
Per migliore intellegibilità dell’impugnazione si precisa che in primo grado il Tribunale aveva condannato l’attuale ricorrente per il reato di violenza sessuale, la cui affermazione di responsabilità Ł stata confermata in appello, contestato come commesso con le modalità esecutive e spazio-temporali meglio descritte nel capo di imputazione, nonchØ per il reato di
sequestro di persona aggravato dalla circostanza di aver commesso il fatto per eseguire il reato di violenza sessuale.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Salerno, articolando un unico motivo, di seguito sommariamente enunciato ex art. 173, disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 605 cod. pen. e all’operatività del principio dell’assorbimento in relazione all’articolo 609 bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione.
In sintesi, premessa una ricostruzione dei fatti processuali e una ricognizione degli apporti dichiarativi resi dai vari soggetti coinvolti, si censura l’approdo cui Ł pervenuta la Corte d’appello laddove ha ritenuto che vi fosse stata contestualità e sovrapponibilità tra la limitazione della libertà personale e la violazione della libertà di autodeterminazione sessuale, sicchØ la prima si sarebbe risolta in null’altro che nella modalità operativa di vulnerare la seconda. Richiamato il relativo passaggio motivazionale della sentenza d’appello, sostiene il AVV_NOTAIO che l’opzione ermeneutica prescelta integrerebbe una violazione nell’applicazione della legge penale nonchØ un vizio motivazionale con travisamento dei fatti e delle emergenze probatorie. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte afferente al rapporto tra il reato di sequestro di persona e quello di violenza sessuale, osserva il AVV_NOTAIO come corretta era la ricostruzione dell’evoluzione normativa condotta dal giudice di primo grado.
Peraltro, anche l’imputazione elevata non riguardava la compressione della libertà personale patita dalla persona offesa durante la violenza sessuale, bensì quella ad essa antecedente, ed anzi teleologicamente strumentale. Non a caso il reato di sequestro di persona veniva imputato all’attuale ricorrente nella forma aggravata dalla circostanza di cui all’articolo 61 n. 2 cod. pen., contestandogli espressamente che la privazione della libertà personale fosse avvenuta ‘al fine di commettere il delitto di cui al capo che segue’. COGNOME, a conclusioni diverse in termini di esclusione del delitto di sequestro di persona, potrebbe pervenirsi valorizzando il grado di compressione della libertà personale, alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto. Tanto premesso, non sarebbe dunque condivisibile secondo il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO con quanto affermato dalla Corte d’appello, che non avrebbe dato in alcun modo conto di aver accolto una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal giudice di primo grado, nØ di aver diversamente valutato gli elementi probatori acquisiti nel dibattimento, affermando per contro di condividere pienamente la ricostruzione del fatto come veicolata nella sentenza di primo grado. Se così Ł, sarebbe oscura, risolvendosi in una motivazione apparente ed illogica, la conclusione cui perviene la sentenza d’appello in termini di assorbimento della fattispecie di sequestro di persona.
Ed invero, osserva il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, le emergenze dibattimentali avevano con chiarezza fatto comprendere come l’attuale ricorrente, incaricato di riaccompagnare immediatamente a casa la giovane persona offesa, ne aveva carpito brutalmente la buona fede, conducendola contro la sua volontà lungo impervie ed isolate strade di campagna fino a trovare il luogo ove, privata la persona offesa del telefono cellulare, consumava ai suoi danni una violenza di indicibile gravità.
Il dissenso della persona offesa al trasferimento coatto sarebbe stato, poi, provato dalle emergenze dibattimentali, avendo la ragazza ribadito di aver chiesto al ricorrente del suo comportamento, di essersi a ciò opposta e di avere addirittura tentato durante la marcia di scendere dall’autovettura, una volta avvedutasi del fatto che il ricorrente la stava
conducendo in ben altri luoghi rispetto alla propria abitazione, tentativo di fuga reso impossibile dalla circostanza per cui, per tutta reazione, l’imputato aveva accelerato la marcia e l’aveva ricondotta in un luogo assolutamente isolato.
Tale condotta della persona offesa, secondo il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, apparirebbe dirimente al fine di comprovare la sussistenza del reato di sequestro di persona giacchØ, per un verso Ł univocamente dimostrativa del dissenso della ragazza al trasferimento impostole dall’imputato e, per altro verso, dimostrerebbe come la persona offesa potesse sottrarsi alla limitazione della libertà personale solo mettendo a repentaglio beni giuridici di equo ordinato rilievo.
In altri termini, osserva il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, a fronte del già esperito tentativo della persona offesa di scendere dall’auto, non era razionalmente esigibile nØ che la persona offesa si lanciasse dall’auto in corsa nØ che, una volta arrestata la marcia, la stessa, privata del telefono cellulare, si producesse in una disperata fuga a piedi, attesa la conduzione in un’area isolata e totalmente buia, come tale non percorribile se non a mezzo della guida offerta dai fanali dell’autovettura.
Richiamato il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado, osserva il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO come, con tale ricostruzione, la sentenza di appello non si sarebbe confrontata, affermando sostanzialmente in maniera apodittica che non vi sarebbe stata prova della non contestualità tra la privazione della libertà personale e la soppressione della libertà sessuale. Si aggiunge, infine, che il precedente giurisprudenziale evocato dai giudici d’appello non sarebbe pertinente, trattandosi di una pronuncia riguardante un reato associativo finalizzato alla commissione di reati tributari.
Conclusivamente risulterebbe pienamente integrata la fattispecie di sequestro di persona essendo stata la persona offesa privata della libertà personale per un lasso di tempo sicuramente apprezzabile, in via strumentale non già contestuale alla sottoposizione ad una brutale violenza sessuale.
In data 10 settembre 2025 ha depositato la propria requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio avuto riguardo alla statuizione di riforma relativa al capo 1) dell’imputazione.
In particolare, il PG sostiene che il giudice di secondo grado ha reso una motivazione carente e viziata, con la quale, oltre a non tener conto di significativi elementi di merito evidenziati dal tribunale, non si Ł raffrontato neppure con le compiute argomentazioni poste da quest’ultimo a fondamento della decisione, cosicchØ gli argomenti spesi con la pronuncia di condanna, ed a fondamento di questa, non sono stati superati con efficaci valutazioni di segno diverso. Ne consegue che la pronuncia impugnata non ha fatto buon governo del consolidato principio a mente del quale il giudice di appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U., n. 14800 del 21/12/2017, T., Rv. 272430). La Corte di merito si Ł limitata a sostenere genericamente la concomitanza tra il delitto di sequestro di persona e quello di violenza sessuale affermando che la limitazione della libertà della persona offesa si era protratta per il tempo necessario a commettere gli abusi, senza considerare che il tribunale, nel dare conto di quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale, aveva evidenziato che l’imputato aveva condotto la vittima in un luogo isolato contro la sua volontà e le aveva precluso piø volte di fuggire, accelerando bruscamente la marcia,
impedendole di fatto la discesa se non a costo di evidenti pregiudizi per la sua incolumità fisica, fermando la vettura in una zona di campagna buia, lontana dal centro abitato e non trafficata, non percorribile in sicurezza a piedi ed afferrandola per la cintura dei pantaloni, trattenendola all’interno del veicolo allorquando la stessa provava a scendere dall’auto in sosta nonchØ privandola della possibilità di chiedere aiuto togliendole il telefono cellulare e lanciandolo fuori dall’abitacolo.
Dalla lettura della sentenza impugnata, si ricava l’assenza di confronto critico della decisione d’appello con le argomentazioni del primo giudice, il quale aveva svolto una dettagliata analisi degli elementi acquisiti in sede dibattimentale ritenendo logicamente e congruamente sussistente anche il reato di sequestro di persona in conformità alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, laddove si Ł affermato che, in tema di sequestro di persona, la norma incriminatrice sanziona qualsiasi condotta che produca l’effetto di escludere o limitare la libertà di movimento della persona offesa, anche se tale evento costrittivo sia solo indirettamente voluto, derivandone che si ravvisa anche il delitto di cui all’art. 605 cod. pen. nel caso in cui l’agente contestualmente commetta con violenza e minaccia anche un altro reato che rappresenta lo scopo della privazione della libertà altrui, purchØ questa duri piø del tempo occorrente alla sua commissione (Sez. 5, n. 11638 del 12/01/2001, L. Rv. 912129, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che fosse configurabile il concorso fra il reato di sequestro di persona e le lesioni personali nella condotta del soggetto che aveva fatto salire sulla vettura l’offeso con l’inganno impedendogli poi di allontanarsi al fine di percuoterlo in luogo appartato, sottolineando che la privazione della libertà era iniziata prima del tempo strettamente necessario a cagionarli le lesioni); non si verifica l’assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di lesioni volontarie quando la privazione della libertà personale abbia una durata apprezzabile che vada al di là della subitaneità e fulmineità di un singolo atto ed abbia uno sviluppo nel tempo, articolandosi in varie e distinte azioni, durante le quali permanga l’impossibilità della parte lesa di sottrarsi al riprendere dell’azione lesiva (Sez. 5, n. 34948 del 23/05/2008, P., Rv. 241170).
In data 24 settembre 2025 sono pervenute telematicamente le conclusioni scritte del difensore della parte civile costituita, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso del PM, con annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione di riforma pronunciata al capo 1 dell’imputazione.
In data 16 giugno 2025 Ł pervenuta telematicamente memoria difensiva con allegati a firma del difensore di fiducia dell’imputato, con conclusioni scritte con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, Ł fondato.
Orbene, occorre porre in rilievo come la Corte di appello di Salerno abbia, inspiegabilmente e senza alcun evidente criterio logico-giuridico rispondente al caso in esame, ritenuto assorbito il reato di sequestro di persona ex art. 605 cod. pen. nel reato di violenza sessuale ex art. 609 bis cod. pen.
La Corte territoriale adduce a sostegno di tale tesi il principio consolidato secondo cui vi Ł assorbimento del reato di sequestro di persona nel reato di violenza sessuale quando vi Ł una sostanziale concomitanza tra i due delitti, ovvero tra il momento della privazione della libertà personale e quello degli abusi sessuali (Sez. 3, n. 38019 del 24/05/2019, non massimata). E prosegue affermando che, nel caso in esame, la limitazione della libertà personale pare funzionale a commettere lo stupro in quanto tale privazione si
deve ritenere – in assenza di elementi certi a desumere la non contestualità – che si sia protratta per il tempo necessario per commettere gli abusi. Sul punto, infatti, non risulta fornita una prova tranquillante nel senso contrario.
Tuttavia, come anche sostenuto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, si tratta di una motivazione apparente, contraddittoria ed illogica, sintomatica di un travisamento dei fatti e delle emergenze probatorie.
4.1. Infatti, va chiarito che, in tema di concorso di reati, il delitto di sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale, allorquando la privazione della libertà di movimento della vittima si protrae oltre il tempo strettamente necessario al compimento degli atti di violenza sessuale, a nulla rilevando che l’impedimento ad allontanarsi sia precedente, contestuale o successivo allo svolgersi delle violenze; il delitto di sequestro di persona Ł assorbito in quello di violenza sessuale quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l’abuso sessuale; il reato di sequestro di persona, di cui all’art. 605 cod. pen., attuato attraverso la privazione della libertà del soggetto passivo di una violenza sessuale per un tempo superiore a quello di consumazione della violenza stessa, concorre con quello di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis cod. pen.; il delitto di sequestro di persona concorre con quelli di violenza sessuale o di rapina nel caso in cui la privazione della libertà personale non si esaurisce nel tempo occorrente a commettere i delitti stessi: per la precisione, relativamente al delitto contro la libertà sessuale, quando detta privazione si Ł protratta prima o dopo la costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali e relativamente al delitto di rapina, quando la privazione stessa si sia protratta anche dopo l’avvenuto impossessamento della ‘res’, ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della rapina (Sez. 3, n. 55302 del 22/09/2016, D., Rv. 268534-01).
Tanto premesso, il giudice di primo grado aveva debitamente accertato che l’imputato avesse privato la ragazza della libertà di movimento in un momento antecedente e funzionale alla consumazione della violenza sessuale, tant’Ł vero che aveva costretto la vittima a rimanere bloccata, impossibilitata a muoversi, nell’abitacolo della rispettiva autovettura.
5.1. Difatti, per ritenere sussistente il delitto di sequestro di persona ex art. 605 cod. pen., si osserva il costante orientamento di questa Suprema Corte secondo cui il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l’attività anche meramente intimidatoria o l’apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest’ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione.
5.2. Il sequestro di persona, infatti, non implica necessariamente l’assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, ma si configura anche quando la condotta dell’imputato lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona (Sez. 3, n. 21854 del 17/04/2025, non massimata).
5.3. Nel caso in esame, si noti come l’imputato, postosi alla guida della propria autovettura, Fiat Punto TARGA_VEICOLO e offertosi di riaccompagnare a casa la vittima, abbia condotto quest’ultima in un luogo isolato contro la sua volontà e le abbia impedito piø
volte di fuggire – privandola in tal modo della propria libertà personale – in un caso accelerando bruscamente la marcia; in un altro caso fermando la propria vettura in una zona di campagna buia, lontana dal centro abitato e non trafficata e, di conseguenza, non percorribile in sicurezza a piedi; oppure, una volta comprese le intenzioni violente dell’imputato, provando a scendere dall’auto in sosta, lo stesso glielo impediva afferrandola per la cintura dei pantaloni; o ancora la privava della possibilità di chiedere aiuto, togliendole il telefono cellulare e lanciandolo fuori dall’abitacolo per impedire che condividesse la geolocalizzazione con l’amica NOME, con la quale tentava di comunicare tramite messagistica.
Da tale sequenza comportamentale possono invero ritenersi susisstere gli elementi idonei a configurare il delitto di sequestro di persona ex art. 605 cod. pen., poichØ l’imputato ha ripetutamente precluso alla vittima di poter chiedere aiuto o fuggire, lasciandole una possibilità di fuga, consistente tuttavia nel doversi lanciare da un’auto in accelerazione oppure nell’avventurarsi, da sola, in piena notte, lungo una strada non illuminata e completamente isolata, mettendo così a rischio la sua incolumità.
5.4. Sul punto, il Tribunale di Nocera Inferiore richiama quanto affermato da questa Corte, secondo cui il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l’attività anche meramente intimidatoria o l’apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest’ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione (Sez. 2, n. 11634 del 10/01/2019, C., Rv. 276058); e, in casi analoghi a quello in esame, si Ł precisato che trattenere a bordo di un veicolo una persona che voglia scendere, proseguendo la marcia in modo che essa non possa abbandonare il veicolo senza rischiare una lesione della propria integrità fisica, integra il reato di sequestro di persona (Sez. 5, n. 1479 del 04/12/1991, R., Rv. 189093).
5.5. Peraltro, per la configurbilità del delitto de quo , il grado di privazione della libertà personale può essere totale o soltanto parziale, quando la libertà del soggetto sia soltanto limitata. Non Ł richiesto che la vittima sia posta in una condizione di assoluta impossibilità di autoliberazione, essendo sufficiente un’impossibilità di tipo relativo, che tenga conto delle difficoltà della vittima, anche in ragione delle sue condizioni personali, a superare gli ostacoli, fisici e psicologici, che si oppongono al recupero della libertà.
5.6. Come affermato dal giudice di primo grado, nel caso in esame, l’imputato ha posto in essere una serie di condotte volte a privare la vittima della sua libertà, tra cui chiudere le sicure della vettura, contribuendo a far credere alla vittima di non avere via di scampo, nonchØ il timore evocato nella psiche della ragazza dalla conoscenza dell’aggressione subita da un’altra ragazza, NOMEX, di cui, in quel frangente, realizzava la veridicità.
Difatti, come affermato dal giudice di primo grado, il delitto di sequestro di persona non presuppone necessariamente l’interclusione della vittima, ma può consistere in limitazioni della libertà personale che derivino da costrizione psichica o dalla creazione di condizioni di sostanziale impossibilità alla locomozione, quali, ad esempio, l’esposizione ad un pericolo per l’incolumità personale (Sez. 3, n. 36823 del 15/06/2011, T., Rv. 251084, in applicazione del principio la Suprema Corte ha ritenuto integrato il reato nel caso di avvenuto abbandono, in luogo di pubblico transito, di una donna privata degli abiti e del telefono cellulare, in tal modo limitata nella libertà di movimento ed esposta ad un apprezzabile pericolo per la propria incolumità).
Parimenti irrilevante Ł la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere anche limitato ad un tempo breve, purchØ giuridicamente apprezzabile (Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv. 256746).
6.1. Nel caso in esame, occorre osservare come il sequestro sia durato per un intervallo notevole poichØ si Ł esteso dal momento in cui l’imputato ha mutato il percorso concordato, prendendo una strada diversa da quella solita per l’abitazione della vittima, sino al frangente in cui la costrizione alla libertà di movimento si Ł trasformata in costrizione sessuale. E, come indicato dal giudice di prime cure, si tratta di un lasso di tempo calcolabile, almeno in via approssimativa, raffrontando l’orario del primo messaggio inviato alla NOME, in cui la vittima si lamentava dei discorsi del XXXXXXX – il quale fin dall’inizio cercava di fare avances sessuali nei confronti della vittima e che già in passato la medesima era stata costretta a rifiutare, lasciando intendere di voler semplicemente un rapporto di amicizia, mai accettato dall’imputato – con l’orario dei messaggi e delle chiamate senza risposta, e con quello di arrivo dei CC sul luogo, successivo alle ore 00:27 del 13/11/2023.
In aggiunta, ai fini della sussistenza della fattispecie ex art. 605 cod. pen., Ł richiesto, come elemento soggettivo, il dolo generico, ovvero l’intenzione di privare taluno della propria libertà personale contro la sua volontà (Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv. 256747).
7.1. Nel caso in esame, l’imputato, nonostante fosse ben consapevole del dissenso piø volte manifestato dalla vittima – sia verbalmente, quando la vittima, preoccupata per la direzione presa, chiedeva di essere accompagnata a casa, sia quando provava a scendere dall’auto in corsa aprendo lo sportello – ha sequestrato la vittima per il tempo necessario a condurla nel posto prescelto per soddisfare il suo desiderio sessuale.
Inoltre, come indicato dal giudice di prime cure, tale disegno criminoso denota la ricorrenza dell’aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen., poichØ l’imputato ha concepito ex ante il sequestro di persona come funzionale alla successiva violenza sessuale, visto che per poter abusare della vittima doveva portarla in un luogo da cui non vi era possibilità di fuga, sussistendo in tal modo un legame teleologico tra i due reati.
Da ultimo, occorre infine ribadire che, poichØ la ricostruzione fattuale operata dalla Corte di appello non si confronta in alcun modo con quanto argomentato dal giudice di prime cure, adducendo in tal modo una motivazione del tutto apparente – in cui si sostiene che non vi sarebbe stata prova della non contestualità tra la privazione della libertà personale e la soppressione della libertà sessuale -, può parlarsi, senza alcun dubbio, di travisamento probatorio.
9.1. In particolare, il vizio di travisamento della prova si configura quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova rilevante ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01).
Il travisamento della prova consiste, pertanto, in un errore percettivo (e non valutativo) tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all’urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio Ł perciò decisivo quando la frattura logica tra la
premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta Ł irreparabile (Sez. 3, n. 30436 del 04/06/2025, non massimata).
9.2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha omesso di valutare la condotta dell’imputato per come Ł stata valutata dal tribunale, per il quale, come poc’anzi affermato e per i motivi sopra esposti, si configura il reato ex art. 605 cod. pen., avendo, di conseguenza, la Corte, reso una motivazione idonea a disarticolare l’intero ragionamento probatorio.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso per cassazione proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO va accolto, disponendo l’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio in merito all’assorbimento del reato di sequestro di persona nel reato di violenza sessuale aggravata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di sequestro di persona rubricato al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli.
Così Ł deciso, 01/10/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.