Concorso tra Ricettazione e Commercio di Falsi: La Cassazione Conferma la Doppia Imputazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un’importante questione relativa al concorso tra ricettazione (art. 648 c.p.) e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). La pronuncia chiarisce in modo definitivo la possibilità di contestare entrambi i reati per la medesima condotta, respingendo la tesi difensiva che ne sosteneva l’incompatibilità. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere i confini tra le due fattispecie criminose e i limiti dei motivi di ricorso in sede di legittimità.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro la Doppia Condanna
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte di Appello di Milano per i reati di ricettazione e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. L’imputato ha adito la Suprema Corte basando il suo ricorso su tre motivi principali:
1. La presunta erronea applicazione della legge penale, sostenendo che i due reati non potessero concorrere in quanto uno assorbito nell’altro.
2. Una violazione di legge in relazione al calcolo della pena e alla continuazione tra i reati.
3. Un vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, confermando così la validità della decisione della Corte d’Appello e la correttezza della doppia imputazione.
Le Motivazioni sul Concorso tra Ricettazione e Commercio di Falsi
L’analisi della Corte si è concentrata sulla manifesta infondatezza del primo motivo, il più rilevante dal punto di vista giuridico. È stato affermato con chiarezza che il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti contraffatti possono perfettamente coesistere. La decisione si basa su una giurisprudenza consolidata, sia delle Sezioni Unite che delle sezioni semplici, che ha da tempo risolto la questione.
Le Motivazioni: Analisi Giuridica dei Punti Salienti
L’ordinanza della Cassazione offre un’analisi puntuale di ciascun motivo di ricorso, fornendo importanti principi di diritto penale sostanziale e processuale.
Il Primo Motivo: L’Insussistenza del Rapporto di Specialità
Il cuore della pronuncia risiede nella confutazione della tesi difensiva sul primo motivo. La Corte ha stabilito che i reati di ricettazione e di commercio di prodotti falsi descrivono condotte diverse sia sul piano strutturale che cronologico.
* Ricettazione (art. 648 c.p.): Punisce l’acquisto o la ricezione di beni di provenienza illecita, presupponendo un delitto a monte.
* Commercio di prodotti falsi (art. 474 c.p.): Sanziona la successiva messa in circolazione di tali beni, tutelando la fede pubblica e l’ordine economico.
Non esiste tra le due norme un rapporto di specialità (art. 15 c.p.), poiché le fattispecie incriminatrici sono distinte e non vi è alcuna volontà, espressa o implicita, del legislatore di escluderne il concorso. Pertanto, chi prima acquista merce contraffatta (ricettazione) e poi la mette in vendita (commercio di prodotti falsi) commette due reati distinti.
Il Secondo Motivo: Inammissibilità per Novità della Questione
Il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 69, 81 e 648 c.p., è stato dichiarato inammissibile per una ragione puramente processuale. La questione, infatti, non era stata sollevata nei motivi di appello, se non per quanto riguarda l’entità degli aumenti di pena. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta di presentare in Cassazione motivi che non siano stati dedotti nel giudizio di secondo grado. Questo principio mira a garantire la gradualità dei giudizi e a prevenire strategie processuali dilatorie.
Il Terzo Motivo: Genericità sulla Mancata Concessione delle Attenuanti
Infine, anche il terzo motivo, che lamentava un vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo ‘generico per indeterminatezza’, poiché si contrapponeva a una motivazione della sentenza d’appello considerata ‘congrua e logicamente corretta’. Per contestare efficacemente una tale valutazione, il ricorrente avrebbe dovuto evidenziare una manifesta illogicità o una contraddizione palese nel ragionamento del giudice di merito, cosa che non è avvenuta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di fondamentale importanza nella lotta alla contraffazione. Le conclusioni che se ne possono trarre sono chiare:
1. Doppia Punibilità: Gli operatori del settore e i loro difensori devono essere consapevoli che l’acquisto e la successiva vendita di merce contraffatta possono portare a una duplice condanna per ricettazione e per commercio di prodotti falsi.
2. Rigore Processuale: La pronuncia ribadisce l’importanza di una corretta formulazione dei motivi di appello. Le questioni giuridiche non sollevate in secondo grado non possono, di norma, essere introdotte per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione.
3. Onere della Prova: Per contestare valutazioni discrezionali del giudice di merito, come quelle sulle attenuanti, non è sufficiente una mera critica, ma è necessario dimostrare un vizio logico grave e manifesto nella motivazione della sentenza impugnata.
I reati di ricettazione e di commercio di prodotti con segni falsi possono essere contestati alla stessa persona per lo stesso fatto?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che i due delitti possono concorrere, poiché descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico e tra di essi non sussiste un rapporto di specialità.
È possibile presentare un motivo di ricorso in Cassazione se non era stato sollevato nel precedente grado di appello?
No, il provvedimento stabilisce che un motivo di ricorso non è ammesso in sede di legittimità se si fonda su una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, come previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Cosa succede se un motivo di ricorso riguardante la motivazione della sentenza è ritenuto ‘generico’?
Se un motivo di ricorso è ritenuto generico e indeterminato, e viene presentato a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta congrua e logicamente corretta, il ricorso viene dichiarato inammissibile su quel punto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5763 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 648, 474 cod. pen. cod. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a supposta prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi ben possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. U, Sentenza n. 23427 del 09/05/2001, COGNOME, Rv. 218771; Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, COGNOME, Rv. 276326);
considerato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine agli artt. 69, 81 e 648 cod. pen., non è ammesso in sede di legittimità, fondandosi su di una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello (ove si contesta solo l’entità degli aumenti), ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
osservato che l’ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all’art. 62-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il C nsigliere Estensore