Concorso tra Reati: Quando Ricettazione e Commercio di Falsi Coesistono
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre importanti chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme penali in materia di contraffazione e ricettazione, focalizzandosi sulla possibilità di un concorso tra reati. La pronuncia analizza il caso di un soggetto condannato per aver commercializzato prodotti con marchi falsi, il quale aveva anche ricevuto tale merce pur consapevole della sua provenienza illecita. L’analisi della Suprema Corte tocca sia aspetti procedurali che di merito, ribadendo principi consolidati.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si rivolgeva alla Corte di Cassazione dopo una condanna della Corte d’Appello per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). I motivi del ricorso si basavano essenzialmente su due punti: la mancata esclusione della recidiva contestata e, soprattutto, l’errata configurazione del concorso tra reati, sostenendo che le due fattispecie non potessero coesistere.
L’Inammissibilità del Ricorso per Motivi Procedurali
La Suprema Corte, prima ancora di entrare nel merito della questione, dichiara il ricorso inammissibile per una ragione prettamente procedurale. Viene evidenziato come le censure sollevate in sede di legittimità non fossero state precedentemente dedotte come specifici motivi di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che, a pena di inammissibilità, i motivi di ricorso per Cassazione devono essere stati oggetto del precedente gravame. La Corte sottolinea che l’imputato avrebbe dovuto contestare la sentenza di appello in modo specifico se avesse ritenuto incompleto o non corretto il riepilogo dei motivi di gravame ivi contenuto. Questa regola garantisce la coerenza e la progressione del processo, evitando che vengano introdotte questioni nuove nel giudizio di legittimità.
Il Concorso tra Reati di Ricettazione e Commercio di Falsi
Nonostante l’inammissibilità, la Corte coglie l’occasione per ribadire il proprio consolidato orientamento sul tema del concorso tra reati di ricettazione e commercio di prodotti contraffatti. La difesa del ricorrente sosteneva che non fosse possibile condannare per entrambi i delitti, ma la Cassazione respinge fermamente questa tesi.
Le Motivazioni della Corte
La Corte chiarisce che il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere. La ragione risiede nel fatto che le due norme incriminatrici descrivono condotte diverse sia sotto il profilo strutturale che cronologico. La ricettazione punisce la ricezione o l’acquisto di beni di provenienza illecita al fine di trarne profitto. Il commercio di prodotti falsi, invece, punisce la successiva messa in circolazione di tali beni. Non esiste tra le due norme un rapporto di specialità, in quanto tutelano beni giuridici differenti e descrivono azioni distinte. Il legislatore non ha mostrato alcuna volontà, né espressa né implicita, di escludere tale concorso. Pertanto, chi prima riceve merce contraffatta (commettendo ricettazione) e poi la mette in vendita (commettendo il reato di cui all’art. 474 c.p.) risponderà di entrambi i reati.
Infine, la Corte ha giudicato la censura sulla motivazione della sentenza impugnata come priva di specificità, in quanto si limitava a riproporre argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello.
Le Conclusioni della Cassazione
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza due principi fondamentali: in primo luogo, la necessità di rispettare le regole procedurali delle impugnazioni, sollevando tutte le censure nel grado di appello; in secondo luogo, la piena compatibilità giuridica tra il reato di ricettazione e quello di commercio di prodotti falsi, confermando la possibilità di un concorso tra reati.
È possibile essere condannati sia per ricettazione che per commercio di prodotti con segni falsi per la stessa merce?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che i due delitti possono concorrere, poiché descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico e non sussiste tra loro un rapporto di specialità.
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione non è stato presentato nel precedente appello?
Secondo l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, il ricorso su quel punto è dichiarato inammissibile. È un requisito fondamentale che le censure siano state dedotte come specifico motivo nel precedente grado di giudizio.
La richiesta di esercitare poteri d’ufficio da parte del giudice d’appello, se formulata solo in fase di conclusioni, può viziare la sentenza?
No, la Corte ha stabilito che l’omessa utilizzazione dei poteri discrezionali d’ufficio da parte del giudice d’appello, se sollecitati solo in fase di conclusioni, non può determinare un vizio della pronuncia di secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39009 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deducono la mancata esclusione della recidiva contestata e la violazione di legge in ordine alla configurazione in capo all’imputata di un concorso tra il reato di commercio di prodotti con segni falsi e il reato di ricettazione, non è consentito in sede di legittimità perché le relative censure non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 2);
considerato poi che l’omessa utilizzazione dei poteri discrezionali di ufficio da parte del giudice di appello allo stesso attribuiti ex art. 597 cod.proc.pen., nel caso di specie sollecitati solo in fase di conclusioni, non può determinare un vizio della pronuncia di secondo grado;
che, ancora, la difesa prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 – 01);
che la censura sul difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputata, è priva di specificità poiché ripropone gli stessi argomenti già discussi e ritenuti infondati dalla Corte di merito con motivazione esente da illogicità e da vizi giuridici (si veda, in proposito, pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
•
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
Il Consigliere qtam,-ore
Il Presidente