Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38766 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38766 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a CuorgnŁ il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le richieste del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 11 ottobre 2024 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, per i reati di cui agli artt. 56-110-628 e 110-605 cod. pen.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ricorso di NOME COGNOME
3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 605 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in relazione al delitto di sequestro di persona, che avrebbe dovuto ritenersi assorbito nella fattispecie di rapina aggravata.
La stessa Corte di appello avrebbe ammesso che la privazione della libertà personale era durata solo alcuni minuti oltre il compimento dell’azione predatoria (ritenendone irrilevante una precisa quantificazione), nonostante il delitto di rapina non fosse neppure stato consumato.
3.2. Mancanza della motivazione in relazione alla mancata riduzione ex art. 56 cod. pen. nei termini massimi di legge, nonostante uno specifico motivo di gravame sottolineasse
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l’irrilevanza, per quanto qui rileva, dello «stato avanzato del tentativo» e della presenza di violenza e minaccia (elementi costitutivi del reato), valorizzando invece la condotta assolutamente maldestra e imperita dei concorrenti.
3.3. Mancanza della motivazione, in relazione alla consistenza degli aumenti ex art. 81 cod. pen., contestando, parimenti, l’omessa valutazione della breve durata del sequestro, dell’assenza di lesioni e della parziale libertà comunque residuata alla persona offesa.
Ricorso di NOME COGNOME
4.1. Violazione di legge in relazione all’art. 99 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’applicazione della recidiva.
La Corte territoriale, fondando la propria statuizione sulla mera sussistenza di precedenti, avrebbe adoperato un mero automatismo valutativo, senza procedere a una compiuta verifica della effettiva maggior riprovevolezza dell’imputato.
4.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 20bis cod. pen. e 58, l. 24 novembre 1981, n. 689, nonchØ manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione riguardo alla mancata sostituzione della reclusione con la detenzione domiciliare.
Analogamente, i giudici di appello avrebbero, non solo erroneamente ritenuto ostativo il delitto di rapina (senza tenere conto della fattispecie contestata come mero tentativo), ma anche reiterato, in ordine alla prognosi infausta di rispetto delle prescrizioni, la già contestata argomentazione che faceva leva solo sul casellario penale, obliterando il contenuto diametralmente opposto di altri, pressochØ coevi, provvedimenti della magistratura di sorveglianza e la stessa tranquillizzante evoluzione della vicenda cautelare nel presente procedimento.
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, perchØ proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
Ricorso di NOME COGNOME.
2.1. Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, a cui si Ł pienamente ed espressamente conformata la Corte di appello, il delitto di sequestro di persona concorre con quello di rapina, ogni qual volta la privazione della libertà personale si protragga, anche dopo l’avvenuto impossessamento della res , per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della rapina (Sez. 2, n. 4634 del 01/10/2020, dep. 2021, S., Rv. 28024002; Sez. 3, n. 55302 del 22/09/2016, D., Rv. 268534-01). Pertanto, Ł ipotizzabile l’assorbimento del primo reato nella fattispecie aggravata del secondo soltanto quando la violenza usata per il sequestro si identifichi e si esaurisca col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne segua l’attuazione per un tempo non strettamente necessario al compimento dell’aggressione patrimoniale (cfr. Sez. 2, n. 18913 del 28/04/2022, V., Rv. 283182-01, che ha precisato che Ł sufficiente che la privazione della libertà personale della vittima si sia protratta per un tempo successivo alla perpetrazione della rapina, restando non necessario un preciso computo del tempo trascorso in condizioni di libertà limitata; Sez. 2, n. 22096 del 19/05/2015, COGNOME, Rv. 263788-01, relativa a una rapina in banca, nella quale Ł stato ritenuto il concorso dei due reati, in ragione del fatto che i dipendenti della agenzia erano stati costretti con minaccia ad intrattenersi in un locale e a rimanervi per un tempo apprezzabile, anche dopo l’esaurimento della condotta criminosa e
l’allontanamento dei rapinatori; Sez. 2, n. 4986 del 24/11/2011, dep. 2012, Montalto, Rv. 251816-01, secondo cui integra il reato di sequestro di persona la condotta di colui che, conseguito lo scopo della rapina, protrae lo stato di soggezione della persona offesa, impedendole la libertà di movimento, sia pure allo scopo di garantirsi la fuga).
La sentenza impugnata ha adeguatamente chiarito la natura di fatto ulteriore e autonomo, seppure connesso con il precedente tentativo di sottrazione, della privazione della libertà personale, che si era «protratta per un tempo significativamente superiore a quello necessario per commettere la tentata rapina, giacchØ la vittima veniva immobilizzata subito prima che i rapinatori si dessero alla fuga rimaneva pertanto legata e privata della libertà di muoversi» sino al successivo arrivo del marito che la liberava dalle fascette (pp. 3-4). Il Tribunale aveva, altrettanto correttamente, sottolineato come l’immobilizzazione della vittima non fosse una violenza strumentale all’impossessamento della refurtiva, intervenendo solo successivamente al tentativo di sottrazione (p. 23).
2.2. Il secondo motivo non Ł consentito, in quanto meramente rivalutativo, a fronte di congrua argomentazione dei giudici di merito.
La Corte subalpina ha condiviso le valutazioni del primo giudice, rimarcando, quanto all’individuazione della pena base, la gravità della tentata rapina pluriaggravata («fatto commesso all’interno dell’altrui privata abitazione con rilevante impiego di violenza e minaccia, in piø persone riunite, con volto travisato»), dell’intensità del dolo («azione preparata e pianificata con effettuazione di precedenti sopralluoghi»), del nocumento cagionato alla vittima («percossa, pesantemente minacciata, trascinata a terra e immobilizzata») e della negativa personalità dei ricorrenti e dell’altro coimputato, concludendo per il doveroso scostamento dal minimo edittale ex artt. 56-628 cod. pen., tenuto conto della «condotta allarmante e odiosa ai danni di una donna sola aggredita di spalle da tre soggetti e trascinata a forza nel suo appartamento» (p. 6).
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La congruità della sanzione concretamente inflitta appare, dunque, illustrata in maniera logica e aderente al dato processuale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01).
2.3. Infine, l’aumento a titolo di continuazione per il sequestro di persona (comunque ampiamente motivato, con riferimento all’offensività dell’autonoma condotta) non era stato previamente dedotto nell’atto di gravame, che si limitava a dolersi della mancata riduzione di due terzi per il tentativo («motivo secondo») e dell’applicazione della recidiva e della limitata incidenza delle attenuanti generiche («motivo terzo»).
Le censure sul punto non sono quindi deducibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
3. Ricorso di NOME COGNOME
3.1. I giudici torinesi, dopo avere preliminarmente richiamato i precedenti – anche specifici e anche recenti – dell’imputato e la continuità nei delitti di tipo predatorio, hanno condiviso le valutazioni del Tribunale, sul corretto fondamento giuridico della chiara pregnanza di questa sequenza recidivante, senza dubbio espressiva di una maggiore pericolosità e di una piø accentuata colpevolezza del reo, data la tipologia, l’omogeneità, la non occasionalità, la collocazione temporale dei reati precedenti e l’inefficacia della carcerazione patita (cfr. Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 28442501; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270419-01).
Le sentenze di merito hanno così fatto corretta applicazione dei principi della
giurisprudenza di legittimità non limitandosi esclusivamente alla gravità dei fatti e all’arco temporale di consumazione, esaminando invece in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e senza appiattirsi sul mero dato temporale, il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, concludendo, nella pienezza della giurisdizione di merito, per la sussistenza di una perdurante inclinazione a comportamenti gravemente antisociali da parte di un «soggetto stabilmente incline alla commissione di allarmanti delitti contro il patrimonio e contro l’incolumità personale».
La valutazione prognostica che il giudice della cognizione Ł tenuto a compiere sul punto, invero, Ł diversa e autonoma – e fondata su una piø ampia piattaforma probatoria, rispetto a quelle operate precedentemente in sede cautelare o esecutiva (cfr. Sez. 3, n. 26411 del 01/07/2025, I., Rv. 288344-01, in tema di messa alla prova; Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, COGNOME, non mass. sul punto, in tema di valutazione espresse nell’incidente cautelare).
I profili di censura sul punto non sono, pertanto, consentiti, in quanto meramente reiterativi e fattuali e risulterebbero, comunque, manifestamente infondati.
3.2. Ad analoghe conclusioni occorre pervenire anche in ordine al secondo motivo di ricorso.
Secondo l’art. 58, l. n. 689 del 1981, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. f) , d.lgs. 10 novembre 2022, n. 150, il potere discrezionale del giudice nell’applicazione (e, poi, nella scelta) delle misure sostitutive Ł, innanzitutto, parametrato sui criteri indicati dall’art. 133 cod. pen.
Il giudice Ł, dunque, tenuto a valutare (e, quindi, a motivare), in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi presi in considerazione rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062-01, che ha precisato condivisibilmente come la Novella strutturi l’esercizio del potere del giudice sul punto riservandogli innanzitutto una valutazione preliminare relativa all’ an della sostituzione, con parallela eventuale previsione ostativa di recidivanza; ciò impone al giudicante di indicare compiutamente gli elementi per cui debba reputarsi superata la astratta presunzione legale – sia pure iuris tantum – di idoneità, allorquando la sanzione resti contenuta entro i limiti di pena normativamente previsti, optandosi, viceversa, per la detenzione presso i luoghi di pena).
Nel caso di specie, la Corte di appello – senza fare cenno, come suggerito dal ricorrente, alla (peraltro inesistente) natura impediente del titolo di reato – ha argomentatamente escluso la possibilità di applicare una pena sostitutiva (nella specie, la detenzione domiciliare, «da eseguirsi all’estero»), richiamando i molteplici precedenti giudiziari (tra cui due condanne per rapina), il pressochØ nullo effetto deterrente di tali decisioni (e dei non brevi periodi detenzione patiti e delle misure alternative) e la personalità refrattaria a ogni tipo di prescrizione. Sulla base di questi elementi, indubbiamente valutabili ai sensi dell’art. 133, cod. pen. (che annovera i «precedenti penali e giudiziari e, in genere, condotta e vita del reo, antecedenti al reato»; cfr. Sez. 1, n. 2357 del 12/10/2023, dep. 2024, Paris, Rv. 285786-02; Sez. 3, n. 17103 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 26663901), Ł stato ritenuto espressamente che, in difetto di contenimento intramurario, non potesse garantirsi la prevenzione di ulteriori aggressioni all’altrui incolumità.
Tale conclusione, schiettamente di merito, riposa sull’esercizio della discrezionalità del giudice, che, se adeguatamente argomentato, come nel caso di specie, non Ł sindacabile nel giudizio di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285381-01; Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285358-01).
In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 28/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME