Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34047 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34047 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 4/3/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio; lette le conclusioni depositate dal difensore dei ricorrenti, che si è associato alle richieste del AVV_NOTAIO Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 marzo 2024 la Corte di appello di Napoli, decidendo in fase rescissoria a seguito della pronuncia della Seconda Sezione di questa Corte, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Salerno il 27 aprile 2022, che aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli dei delitti di rapina aggravata e sequestro di persona, condannando ciascuno, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, con il vincolo della continuazione, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
La Seconda Sezione di questa Corte aveva annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di sequestro di persona di cui al capo 2) dell’imputazione. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno, previa esclusione dell’aggravante dell’uso di un’arma, aveva confermato nel resto la decisione di condanna del Giudice per le indagini preliminari.
Avverso la sentenza del 4 marzo 2024 della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, che ha dedotto, innanzitutto, la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata confermato la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, senza avvedersi che la Corte di appello della stessa città aveva escluso l’aggravante dell’uso delle armi. I ricorrenti hanno specificato di avere interesse a sollevare tale censura, al fine di acclarare l’assenza di elementi ostativi per la concessione, in fase esecutiva, di misure alternative alla detenzione. Sotto altro aspetto, i ricorrenti hanno dedotto che la Corte di appello di Napoli non avrebbe osservato i principi dettati nella sentenza rescindente, avendo omesso di indicare il dato probatorio comprovante la protrazione della privazione della libertà personale della vittima per un tempo successivo alla perpetrazione della rapina nonché la durata della privazione della libertà dopo l’esecuzione della rapina e la fuga dei rapinatori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure dei ricorrenti sulla violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. sono manifestamente infondate.
Prima di affrontare il tema centrale del ricorso, giova precisare che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, restando ferma
la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda ipotesi può procedersi a un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, RAGIONE_SOCIALE della Giustizia, Rv. 283440 – 01; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, COGNOME, Rv. 252333 – 01).
Siffatta delimitazione dell’ambito della devoluzione dispiega, all’evidenza, simmetrica rilevanza nella valutazione dell’impugnazione del provvedimento emesso nel giudizio di rinvio.
Alla luce di quanto precede deve rilevarsi, nel caso in esame, che, vertendosi nell’ambito di un annullamento per vizi di motivazione, nella fase di rinvio la Corte di appello era libera di ricostruire i dati di fatto risultanti emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, con il solo limite di assegnare ad esse un significato rispondente alla logica.
La Seconda Sezione di questa Corte, infatti, richiamati i principi in tema di concorso tra il reato di rapina e quello di sequestro di persona, ha annullato la sentenza impugnata, perché, a fronte delle specifiche censure difensive, la Corte di appello di Salerno non aveva chiarito se i pochi minuti di cui aveva parlato la persona offesa COGNOME comprendessero la fase esecutiva della rapina e se la privazione della libertà personale si fosse protratta per un lasso temporale significativo dopo l’esaurimento dell’azione predatoria, acquisendo autonoma rilevanza giuridica rispetto alla fattispecie concorrente.
Nella fase rescissoria la Corte di appello di Napoli ha affermato che era emerso che la persona offesa era stata chiusa dai rapinatori in bagno e in queste condizioni di privazione era rimasta anche dopo l’esecuzione della rapina e la fuga dei rapinatori. La privazione della libertà personale della vittima si era, quindi, protratta per un tempo successivo alla perpetrazione della rapina e la stessa vittima aveva riconquistato la libertà solo grazie alla sua iniziativa, avendo sfondato la porta del bagno.
Così argomentando, il Collegio territoriale ha eliminato le criticità motivazionali rilevate dalla sentenza rescindente e si è adeguato al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina (e rimane in essa assorbita) solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con l’esecuzione della rapina medesima, mentre, nell’ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma ne preceda o ne segua l’attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, il reato di sequestro di persona concorre con quello di
rapina (Sez. 2, n. 18913 del 28/04/2022, V., Rv. 283182 – 01; Sez. 2, n. 22096 del 19/05/2015, COGNOME e altri, Rv. 263788 – 01).
Deve aggiungersi che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la sentenza impugnata non ha violato l’art. 597, comma 3, cod. proc. pen..
Se è vero, infatti, che nel dispositivo della sentenza impugnata la Corte di appello ha affermato di confermare la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 27 aprile 2022, è vero, altresì, che la stessa Corte di appello ha avuto cura di precisare, nella motivazione, che «la questione da esaminare era solo quella del se la condizione di privazione della libertà personale, subita da NOME COGNOME, restasse assorbita nell’ipotesi delittuosa di rapina aggravata o avesse dato luogo alla diversa ipotesi di reato ex art. 605 cod. pen.». La stessa Corte ha aggiunto che era esonerata da ogni ulteriore valutazione in ordine all’affermazione della responsabilità degli imputati e agli ulteriori profili in relazione ai quali la decisione della Corte di cassazion aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza gravata.
Così delimitato l’ambito sottoposto all’esame del Collegio del rinvio, è evidente che quest’ultimo, laddove ha confermato la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, ha inteso fare riferimento al reato di cui al capo 2), essendo, invece, ogni profilo relativo all’altro reato, compresa l’esclusione dell’aggravante delle armi, ormai passato in giudicato.
La Corte di appello napoletana è incorsa, quindi, in una svista, che può essere emendata in questa sede, chiarendo che la conferma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari, disposta dalla sentenza impugnata, ha ad oggetto il reato di sequestro di persona. A tal fine, deve inserirsi nel dispositivo della sentenza impugnata, dopo le parole “Tribunale di Salerno 27.4.2022”, la frase “con riferimento al reato di cui al capo 2)”.
P.Q.M.
Dispone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso ;che, dopo le parole “Tribunale di Salerno 27.04.2022”, sia inserita la frase “con -7 . riferimento al reato del capo 2)”. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. F . GLYPH Così deciso 1’1/7/2024