Concorso tra Rapina e Lesioni: La Cassazione Conferma la Doppia Condanna
Il tema del concorso tra rapina e lesioni personali è un punto cruciale del diritto penale, spesso oggetto di dibattito nelle aule di tribunale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un’importante conferma su come la legge distingua e punisca la violenza contro il patrimonio e quella contro la persona. La Suprema Corte ha stabilito che, quando un atto predatorio si accompagna a un’aggressione fisica che causa lesioni, i due reati non si escludono a vicenda, ma coesistono.
Il Caso in Esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per una serie di reati, tra cui furto, rapina impropria e lesioni personali volontarie. L’imputato si è rivolto alla Corte di Cassazione sollevando due questioni principali.
In primo luogo, ha contestato la qualificazione giuridica di un episodio come furto, sostenendo che dovesse essere considerato un’insolvenza fraudolenta. In secondo luogo, e questo è il punto centrale della decisione, ha affermato che il reato di lesioni personali avrebbe dovuto essere considerato ‘assorbito’ da quello più grave di rapina impropria, evitando così una condanna separata per l’aggressione fisica.
L’Analisi della Corte sul concorso tra rapina e lesioni
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici lo hanno ritenuto una mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti correttamente dalle corti di merito, senza introdurre elementi di critica nuovi e specifici contro la sentenza impugnata.
Il cuore della pronuncia risiede nell’analisi del secondo motivo, quello relativo al concorso tra rapina e lesioni. La Corte ha definito la tesi dell’assorbimento ‘manifestamente infondata’. I giudici hanno chiarito che, sebbene la violenza sia un elemento costitutivo del reato di rapina, essa assorbe unicamente il reato minore di percosse (che si ha quando si colpisce qualcuno senza causare una malattia nel corpo o nella mente), ma non quello, più grave, di lesioni personali.
La Distinzione tra Percosse e Lesioni
La distinzione è fondamentale. Il delitto di percosse tutela l’incolumità individuale da contatti fisici violenti, mentre il delitto di lesioni protegge l’integrità fisica da atti che provocano una malattia, anche se di breve durata. La violenza necessaria per configurare una rapina si ferma alla soglia delle percosse. Qualora tale violenza superi questo limite e causi una lesione, si configura un reato ulteriore e autonomo, che lede un bene giuridico diverso (l’integrità fisica) rispetto a quello protetto dalla norma sulla rapina (il patrimonio e la libertà personale).
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio giuridico consolidato e supportato da una giurisprudenza di lunga data. La Suprema Corte ha ricordato che il delitto di rapina impropria e quello di lesione personale volontaria possono e devono concorrere. Questo perché la legge intende punire separatamente l’aggressione al patrimonio e l’offesa all’integrità fisica della vittima. L’aggravante della connessione teleologica, applicata al reato di lesioni, rafforza ulteriormente questo impianto, riconoscendo che le lesioni sono state inflitte allo scopo di commettere la rapina. Pertanto, l’atto violento che causa una malattia non è un semplice ‘mezzo’ per la rapina, ma un reato a sé stante che merita una sanzione autonoma. La Corte ha richiamato una storica sentenza del 1970 (n. 2497) per dimostrare la coerenza e la stabilità di questo orientamento giuridico.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza della Cassazione riafferma con chiarezza che chi commette una rapina e, nel farlo, provoca lesioni alla vittima, sarà chiamato a rispondere di due reati distinti. Il principio del concorso tra rapina e lesioni tutela in modo più efficace le vittime, riconoscendo che subire un danno fisico è un’offesa ben più grave della semplice violenza necessaria a vincere la resistenza o a garantirsi la fuga. Questa decisione consolida la protezione dell’integrità fisica come bene giuridico autonomo e non fungibile, anche nel contesto di reati complessi come la rapina.
La violenza usata in una rapina assorbe sempre il reato di lesioni personali?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la violenza tipica della rapina assorbe il reato minore di percosse, ma non quello di lesioni personali. Pertanto, chi commette una rapina causando anche lesioni alla vittima risponderà di entrambi i reati in concorso.
Perché la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso relativo alla riqualificazione del furto?
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché era una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte con argomenti corretti dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, senza aggiungere una specifica critica alla sentenza impugnata.
Cosa significa che sussiste un ‘concorso’ tra il delitto di rapina e quello di lesione personale?
Significa che i due reati sono considerati autonomi e coesistono. L’autore del fatto viene quindi processato e condannato per entrambi, poiché la legge tutela in modo distinto il patrimonio (protetto dalla norma sulla rapina) e l’integrità fisica della persona (protetta dalla norma sulle lesioni).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3270 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3270 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 26/08/1999
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazional quanto alla mancata riqualificazione del reato di furto di cui al cap dell’imputazione in quello di insolvenza fraudolenta, è indeducibile poic riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con co argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica cr analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio carico del prevenuto, correttamente valorizzato dalla Corte territoriale in or all’esatta sussumibilità della condotta contestata nell’ambito del delitto all’art. 624 cod. pen.);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l’erronea applicazione della legge penale in ordine al giudizio di penale responsabi contestato al capo 3) dell’imputazione per mancato assorbimento in quello di cu al capo 2) della stessa, è manifestamente infondato poiché inerente prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normati e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui sussiste il concorso tra il delitto di rapina impropria e quello di lesione personale volontaria e legittimamente quest’ultimo è ritenuto aggravato dalla circostanza della connessione teleologica, in quanto la violenza usata per la commissione del reato assorbe il reato di percosse, ma non quello di lesione (cfr. sul punto Sez. 2, Sent. n. 2497 del 16/12/1969 Ud., dep. 10/09/1970, Rv. 115259 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 03/12/2024
Il Consigliere COGNOME
DEPOSITATA
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