Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2235 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2235 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’AVV_NOTAIO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME uditi i difensori AVV_NOTAIO NOME e COGNOME NOME, i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso
Sent. n. sez. 20/2026
CC – 07/01/2026
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 29/09/2025 che, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente dal Gip del Tribunale di Salerno per i delitti di RAGIONE_SOCIALE mafiosa, RAGIONE_SOCIALE finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, una serie di ipotesi di violazioni di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, nonchØ un’altra di riciclaggio.
La difesa affida il ricorso ad un motivo con cui deduce la violazione dell’art. 416bis cod. pen. e il vizio di motivazione.
In particolare, si segnala anzitutto l’aporia costituita dal fatto che il ricorrente non era nemmeno provvisoriamente incolpato delle ipotesi di violenza privata ed estorsione di cui ai capi 21) e 22) della rubrica che costituiscono le condotte attraverso cui Ł additato di costituire la componente militare del sodalizio camorristico (‘ adoperandosi, con le condotte meglio indicate nei capi 21 e 22, alla localizzazione ed individuazione fisica dei soggetti legati a diverso aggregato delinquenziale operativo nei territori di Sant’NOME RAGIONE_SOCIALE al fine di imporre e continuare a gestire la vendita di grossi quantitativi di stupefacenti, aumentando nei profitti, assicurando in tal modo una consapevole ed incondizionata messa a disposizione per l’organizzazione criminale di cui si condividevano le finalità ‘). Analoga aporia era ravvisabile riguardo al delitto di riciclaggio, contestato al capo 87), in relazione al quale si era esclusa la circostanza aggravante di avere agito al fine di agevolare il RAGIONE_SOCIALE camorristico.
Il Tribunale, per superare tali rilievi ed asseverare comunque la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al sodalizio camorristico, aveva fatto riferimento al fatto che l’indagato risultava parimenti coinvolto nell’RAGIONE_SOCIALE finalizzata al traffico di droga di cui al capo 30), da considerarsi diretta emanazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Tale assunto era sostenuto anche dalla coincidenza soggettiva tra gli indagati appartenenti ai due sodalizi, nonchØ dal ruolo primario di raccordo svolto dal ricorrente quale depositario degli stupefacenti.
Al riguardo, la difesa, oltre a denunciare un’illegittima sovrapposizione tra la condotta associativa mafiosa e quella contestata nel sodalizio dedito al traffico di stupefacenti – posto che il capo di imputazione aveva individuato e descritto un apporto causale all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE diverso rispetto alla condotta asseritamente integrante la partecipazione al sodalizio ex art. 74 T.U. stupefacenti – evidenzia come l’asserita identità delle due compagini fosse smentita dal contenuto stesso delle imputazioni ove in quella di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 vi erano soggetti diversi ed ulteriori; inoltre, la seconda costituiva un ramo d’azienda della prima, ma dotata di propria autonomia e, sia pur parziale, a diversa composizione soggettiva.
NØ dimostrativa della condotta di partecipazione era la conversazione captata il giorno dell’arresto di uno degli apicali del sodalizio camorristico (NOME COGNOME) tra il ricorrente e COGNOME NOME, in cui si era valorizzato il richiamo che il COGNOME aveva fatto allo ‘stare insieme’, tenuto conto che tale affermazione si prestava anche ad essere riferita all’RAGIONE_SOCIALE finalizzata al traffico di droga, di cui quell’arrestato Ł stato ritenuto anche partecipe.
Posta, dunque, l’assenza di un apporto con i connotati di stabilità richiesti dalla sentenza delle S.U. RAGIONE_SOCIALE, si lamenta, infine, che l’ordinanza impugnata aveva omesso di spiegare le ragioni per le quali l’adesione al sodalizio dedito al narcotraffico dimostrerebbe anche la volontà del ricorrente di appartenere al diverso autonomo sodalizio mafioso.
Con requisitoria-memoria del 09/12/2025, il sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non Ł fondato.
Preliminarmente, va ritenuto l’interesse dell’indagato ad impugnare il provvedimento anche se il Tribunale del riesame ha fondato le esigenze cautelari non solo sulla presunzione assoluta di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui all’art. 416bis cod. pen. (capo 1), ma anche sulla presunzione relativa collegata al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo 30), profilo quest’ultimo non oggetto di impugnazione col presente ricorso. Invero, sebbene dall’accoglimento del ricorso e dal conseguente annullamento del provvedimento impugnato non muterebbe la situazione cautelare del ricorrente, resta il fatto che l’esclusione della gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all’art. 416bis cod. pen. produrrebbe un effetto pratico di rilievo per la difesa dell’indagato, consistente nel divieto per il pubblico ministero di chiedere il giudizio immediato ai sensi dell’art. 445, comma 1bis , cod. proc. pen.
Con riguardo alla condotta di partecipazione, dalla ricostruzione operata dall’ordinanza impugnata risulta che l’RAGIONE_SOCIALE finalizzata al traffico di droga rappresenta un ramo d’azienda dell’RAGIONE_SOCIALE, rispetto alla quale la cessione di stupefacenti, per come anche specificato nel capo di imputazione (a proposito della indicazione dei delitti fine), era fondamentale per ottenere la liquidità da reinvestire, previe opportune operazioni di riciclaggio, nelle ulteriori attività illecite anche di natura economica. Del resto, la natura strumentale del sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 agli obiettivi illeciti perseguiti dall’RAGIONE_SOCIALE di stampo camorristico si ricava anche dalla sostanziale coincidenza temporale dei momenti ‘costitutivi’ delle due compagini, originando entrambe dall’esigenza di riorganizzazione delle attività illecite di carattere organizzato che già insistevano su quel territorio a seguito dell’esecuzione delle ordinanze custodiali del dicembre 2022 che avevano colpito i vertici del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME (in tal senso anche lo stesso capo di imputazione). Secondo la ricostruzione del Gip, dopo gli arresti e le condanne del 10 giugno 2024 (del Tribunale di Nocera Inferiore) a carico di alcuni storici affiliati, tra cui NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, il sodalizio camorristico non si sarebbe sciolto, ma, al contrario, avrebbe trovato nuova linfa attraverso una riorganizzazione interna con base operativa a Pagani e ramificazioni nei comuni limitrofi, sempre sotto l’egida e la regia di quegli storici capi e promotori i quali avrebbero continuato a impartire ordini agli affiliati liberi, decidendo la spartizione dei proventi, i soggetti da sottoporre ad estorsione e persino gli equilibri interni al gruppo criminale.
In tale ambito, un ruolo centrale, secondo il provvedimento impugnato, Ł stato affidato ad NOME COGNOME e NOME COGNOME, considerate le ‘direttrici’ della nuova gestione. A loro il compito di amministrare la cassa comune, spartire i guadagni e reinvestire il denaro sporco attraverso operazioni di riciclaggio. Dal mese di ottobre 2024 la gestione della cassa sarebbe passata ad NOME COGNOME, mentre il traffico di droga sul territorio era affidato ai fratelli COGNOME e a NOME COGNOME, indicati al capo 30) tra i capi, promotori e finanziatori dell’RAGIONE_SOCIALE ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 e accusati di imporre ai gruppi di spaccio forniture obbligate e prezzi stabiliti dal RAGIONE_SOCIALE . L’espansione organizzata del traffico di droga, mediante fonti di approvvigionamento dell’area napoletana, non può pertanto essere ritenuto un fatto avulso alle dinamiche e agli obiettivi del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, costituendo, per
come osservato, una delle finalità perseguite dal sodalizio pur sempre capeggiato dagli stessi capi storici e al cui raggiungimento Ł stato destinato uno specifico assetto organizzativo.
Sulla base di tale articolata premessa, il Tribunale ha evidenziato che la gran parte degli indagati ritenuti intranei all’RAGIONE_SOCIALE finalizzata al traffico di droga sono anche partecipi di quella di stampo mafioso e di come l’opera prestata dal ricorrente non si riduca a quella di mero spacciatore ma sia di raccordo anche con i sodali del RAGIONE_SOCIALE quale depositario degli stupefacenti; ruolo che, tenendo conto dei quantitativi notevolissimi che vengono quotidianamente ceduti – anche piø volte al giorno (si veda la parte relativa alla gravità indiziaria sui traffici di droga) – fornisce la misura della fidelizzazione dell’indagato al RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME.
E allora vale quanto affermato da questa Corte, secondo cui Ł configurabile il concorso tra un’RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso e un’RAGIONE_SOCIALE per delinquere dotata di un’autonoma struttura organizzativa che, avvalendosi del contributo di sodali anche diversi dai soggetti affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma delittuoso (nella specie traffico di sostanze stupefacenti), dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell’interesse del RAGIONE_SOCIALE (Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, non mass, sul punto; Sez. 2, n. 41736 del 9/4/2018, M., Rv. 274077 – 01: in motivazione, la Corte ha escluso la configurabilità di una violazione del ” ne bis in idem “, mancando, nel rapporto tra le due fattispecie associative, piena coincidenza degli elementi costitutivi ed essendo esse volte alla tutela di beni giuridici differenti; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258163 – 01; S.U., n. 1149 del 25/9/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883 – 01).
Di conseguenza, ai fini della prova della partecipazione al RAGIONE_SOCIALE camorristico, assumono evidente rilievo anche le condotte perpetrate al fine di realizzare le operazioni di traffico di droga alle quali il ricorrente non Ł ritenuto essere affatto estraneo. Le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che, in tema di RAGIONE_SOCIALE a delinquere, Ł consentito al giudice, pur nell’autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell’esistenza e della partecipazione al sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l’operatività dell’RAGIONE_SOCIALE medesima (S.U., n. 10 del 28/3/2001, COGNOME, Rv. 218376 – 01; Sez. 2, n. 19435 del 31/3/2016, COGNOME, Rv. 266670 – 01; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, COGNOME, Rv. 254233 – 01).
Pertanto, la circostanza che il ricorrente non sia accusato anche dei reati di violenza privata ed estorsione che ne dovrebbero contrassegnare – secondo il capo di imputazione relativo all’RAGIONE_SOCIALE di stampo camorristico – il ruolo di ‘componente militare’ del sodalizio, non assume alcuna decisiva interferenza sull’esistenza della condotta di partecipazione a quel consesso, assumendo, invece, pertinente rilievo gli argomenti spesi a corredo delle condotte criminose di traffico anche organizzato di droga che lo vedono direttamente partecipe e pienamente dimostrative della messa a disposizione penalmente rilevante ex art. 416bis cod. pen. secondo gli arresti delle RAGIONE_SOCIALE.U. RAGIONE_SOCIALE.
E tanto, dunque, a prescindere dal pur significativo rilievo che deve riconoscersi al contenuto dell’intercettazione ambientale citata dall’ordinanza impugnata, in quanto se Ł vero che il dialogo viene captato a seguito dell’arresto di NOME COGNOME che risulta indagato in relazione ad entrambi i consessi organizzati (capi 1 e 30), resta però il fatto che le affermazioni di appartenenza che da quella conversazione sono state tratte avvengono tra il ricorrente ed altro soggetto che non Ł accusato di far parte dell’RAGIONE_SOCIALE dedita al traffico di droga, bensì collocato in quella di stampo camorristico.
In conclusione, sottraendosi l’ordinanza impugnata ai vizi di legittimità denunziati, il ricorso va rigettato, condannandosi il ricorrente, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 7 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME