Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2021 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2021 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo: vizi di motivazione in ordine al suo concorso nel reato, anziché mera connivenza, ed al diniego dell’ipotesi lieve; nonché, sotto quest’ultimo profilo, violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. cit..
Il ricorso è inammissibile.
2.1. L’illogicità della motivazione, censurabile in questa sede, è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocuii, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (per tutte: Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nello specifico, il ragionamento della Corte d’appello non presenta un tale vizio, fondandosi, anzi, su una pluralità di elementi indubbiamente sintomatici, che, valutati in reciproca interazione tra loro, sorreggono ampiamente sul piano logico la conclusione: quella, cioè, per cui la ricorrente collaborasse con il proprio fratello nell’attività di confezionamento di stupefacente in atto nella loro abitazione (molteplicità di attrezzi a ciò destinati, distribuiti in varie stanze della casa; sua partecipazione attiva alla dispersione della sostanza presente; resistenza da lei opposta all’ingresso dei carabinieri in casa)
2.2. La motivazione dell’esclusione dell’ipotesi lieve è corretta, poiché fondata su dati di fatto che possono ragionevolmente condurre ad escludere la minima offensività del fatto necessaria per tale ipotesi (pluralità di sostanze, quantitativo apprezzabile, una certa organizzazione, suddivisione di ruoli tra i concorrenti, disponibilità di significativa strumentazione per il trattamento ed il confezionamento delle sostanze).
2.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. L’aumento di pena per l’ipotesi di cui al citato comma 5 non sta a significare un ampliamento delle ipotesi ad esso riconducibili, ma soltanto l’inasprimento sanzionatorio per quelle in esso già ricomprese.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 1° dicembre 2025.