Concorso spaccio stupefacenti: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Introduzione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il caso in esame riguarda un concorso spaccio stupefacenti aggravato dall’ingente quantitativo, dove la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché mirava a una rivalutazione dei fatti già ampiamente analizzati nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo la vicenda e le ragioni della decisione.
I Fatti di Causa
L’imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di detenzione ai fini di spaccio di un’enorme quantità di sostanze stupefacenti, specificamente 344,80 kg di hashish e 8,70 kg di marijuana. La condanna era basata sull’ipotesi di concorso nel reato con un’altra persona.
La tesi difensiva sostenuta dall’imputato si fondava sulla sua presunta inconsapevolezza. Egli affermava di non conoscere il contenuto di una valigia che stava trasportando su un furgone da lui guidato, sostenendo che fosse stata caricata a sua insaputa. Negava inoltre di essere a conoscenza della detenzione della sostanza stupefacente presso i locali di un caf, le cui chiavi erano in possesso della coimputata.
I Motivi del Ricorso e il concorso spaccio stupefacenti
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando due principali vizi della sentenza d’appello:
1. Difetto di motivazione: A suo dire, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente motivato la sua responsabilità a titolo di concorso nel reato. L’affermazione di colpevolezza si basava su elementi indiziari non sufficientemente provati.
2. Trattamento sanzionatorio eccessivo: Il ricorrente contestava la severità della pena, in particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento con l’aggravante dell’ingente quantitativo di droga.
Con motivi nuovi, ha inoltre ribadito la presunta eccessività della pena, lamentando un’omessa valutazione delle sue doglianze da parte della corte territoriale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure mosse dall’imputato fossero, in realtà, un tentativo di ottenere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non riesamina le prove, ma si limita a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel merito, i Giudici hanno sottolineato come la motivazione della Corte d’Appello fosse del tutto congrua e non manifestamente illogica. La tesi difensiva dell’imputato era stata giudicata ‘palesemente inveritiera’ sulla base di specifici elementi oggettivi:
* Comportamento dell’imputato: Dopo aver trasportato e condotto la valigia all’interno del locale, l’imputato non si era allontanato, ma era entrato insieme alla coimputata, trattenendosi per diversi minuti. Un comportamento ritenuto incompatibile con la sua presunta estraneità ai fatti.
* Mancanza di giustificazioni credibili: Il ricorrente non ha mai fornito una spiegazione plausibile del perché fosse entrato in quel locale e di cosa avesse fatto al suo interno con la coimputata.
* Il cellulare ‘dedicato’: Elemento decisivo è stato il possesso, da parte del ricorrente, di un telefono cellulare utilizzato esclusivamente per le comunicazioni con la coimputata. Tale circostanza è stata ritenuta sintomatica di una complicità tra i due, non altrimenti giustificata.
Anche riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corte ha definito le decisioni del giudice di merito come ‘insindacabili’, poiché basate su criteri logici e pertinenti: l’ingente quantitativo di droga, la detenzione di strumenti per pesatura e confezionamento, un precedente specifico e la totale assenza di segni di resipiscenza o collaborazione con le autorità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare l’apprezzamento delle prove operato dal giudice di merito, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria. Nel caso di concorso spaccio stupefacenti, la prova della complicità può derivare da una serie di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, come il comportamento tenuto dagli imputati e l’uso di strumenti (come un cellulare dedicato) che denotano un rapporto di fiducia e un piano comune. La decisione ribadisce, infine, l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena, specialmente di fronte a reati di particolare gravità e in assenza di elementi positivi di valutazione della condotta dell’imputato.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare vizi di legittimità della sentenza, tendeva a ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito. Questo tipo di riesame è precluso alla Corte di Cassazione.
Quali prove sono state considerate decisive per affermare il concorso nel reato?
La Corte ha ritenuto decisivi diversi elementi: il fatto che l’imputato, dopo aver trasportato la valigia, sia entrato nel locale con la coimputata rimanendovi per diversi minuti senza fornire una spiegazione credibile, e soprattutto il possesso di un cellulare dedicato esclusivamente alle comunicazioni con lei, considerato sintomo di una chiara complicità.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa della gravità del fatto (l’ingente quantitativo di stupefacenti), della presenza di un precedente penale specifico a carico dell’imputato e della sua mancata manifestazione di resipiscenza o di un atteggiamento collaborativo con gli inquirenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8729 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8729 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME COGNOME nato a ROMA il 24/11/1961
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME Benedetto ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, 80 comma 2, d.P.R.309/1990, deducendo difetto di motivazione in ordin all’affermazione della responsabilità a titolo di concorso e con il secondo in ordine al tratta sanzionatorio, ritenuto eccessivo e in particolare in ordine al diniego delle circostanze atten generiche e al giudizio di bilanciamento con la contestata aggravante.
Il ricorrente ha depositato motivi nuovi, con i quali lamenta l’omessa valutazione delle dogli formulate con l’atto d’appello, in particolare in ordine alla pena, ritenuta eccessiva.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Cor territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una div lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimi doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congr fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quin non censurabile. Il giudice a quo ha infatti ritenuto non credibile, anzi palesemente inveri la tesi difensiva secondo cui il ricorrente non era a conoscenza del contenuto della valigia stava trasportando e che venne caricata a bordo del furgone da lui condotto . , persino a sua insaputa, nè della detenzione della sostanza presso i locali del caf ove veniva collocat suddetta valigia, di cui la coimputata COGNOME aveva le chiavi, in particolare evidenziando ricorrente, dopo aver trasportato la valigia e averla condotta all’interno del locale, non r fuori ma vi entrò unitamente alla COGNOME e si trattenne al suo interno per diversi minuti riguardo a tale condotta il ricorrente non ha·fornito alcuna . versió e dei fatti credibile ‘nè una giustificazione delle ragioni per le quali fosse entrato nel suddetto locale e che cosa avesse con la COGNOME in quei frangenti. Inoltre, il giudice a quo ha videnziato che il concorso nel reato fra i due imputati è ulteriormente dimostrato dal possesso da parte del ricorrente di un cellu dedicato esclusivamente alle conversazioni con la COGNOME, ritenendo tale circostanza sintomati della complicità tra i due correi, non essendo stata giustificata in modo plausibile. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Altrettanto insindacabili sono le determinazioni del giudice di merito in ordine al tratta sanzionatorio, in ragione dell’ingente quantitativo di droga detenuto, quantitativo pari a 3 chili di hashish e a 8,70 chilogrammi di marijuana, unitamente alla detenzione di strumenti la pesatura e pr confezionamento della sostanza, non essendo stata neppure aumentata la pena in ragione della recidiva specifica contestata, nè sussistendo i presupposti per la concessi delle attenuanti generiche, essendo il ricorrente gravato da un precedente specifico e non avend manifestato alcun segno di resipiscenza o alcun atteggiamento collaborativo con gli inquirenti
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente