Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41499 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41499 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Galatina il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa in data 27/05/2025 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento
dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME e ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che in data 19 maggio 2025 ha convalidato l’arresto e ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti del
predetto in relazione al delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73, commi 1. e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME in RAGIONE_SOCIALE in data 15 maggio 2025.
AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME, ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo quattro motivi di ricorso.
2.1. Il difensore, con il primo motivo, ha censurato l’inosservanza dell’art. 291, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari avrebbe applicato la misura cautelare per un fatto diverso rispetto a quello contestato nell’imputazione cautelare.
La contestazione, infatti, avrebbe avuto ad oggetto la detenzione a fine di spaccio di cocaina e marijuana e la misura cautelare sarebbe stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari e confermata dal Tribunale del riesame per un fatto diverso ovvero per la trasformazione della cocaina in crack e la vendita di questa sostanza stupefacente.
L’ordinanza impugnata sarebbe, dunque, nulla, al pari dell’ordinanza genetica, in quanto sarebbe stato violato il principio della domanda cautelare, che riserva in via esclusiva al pubblico ministero l’iniziativa cautelare e il potere d individuare il fatto per il quale è richiesta la misura cautelare.
2.2. Il difensore, con il secondo motivo, ha eccepito l’inosservanza dell’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe motivato in modo autonomo rispetto all’ordinanza genetica, avallando la «surreale» interpretazione delle circostanze di fatto offerta dalla polizia giudiziaria.
Non vi sarebbe alcuna certezza che «RAGIONE_SOCIALE», risultante dai messaggi scambiati con l’acquirente di crak NOME in data 14 aprile 2025, si identificasse in NOME COGNOME e non vi sarebbe alcuna prova che la «sostanza biancastra rinvenuta» nel laboratorio fosse bicarbonato destinato al confezionamento di sostanza stupefacente.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe valutato autonomamente i rapporti intercorsi tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME se non mediante un «amorfo appiattimento valutativo» sulla motivazione del Giudice per le indagini preliminari e non avrebbe considerato le dichiarazioni rese nell’immediatezza del fatto dal ricorrente in ordine al rinvenimento della chiave dell’abitazione di NOME COGNOME e ai suoi spostamenti.
2.3. Il difensore, con il terzo motivo, ha censurato l’errata applicazione degli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il Tribunale del riesame avrebbe motivato in modo manifestamente illogico in ordine alla gestione concorsuale di un’attività di narcotraffico da parte di NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME.
Non vi sarebbe alcun elemento che consenta di far ritenere che la sostanza stupefacente sequestrata presso l’abitazione di NOME COGNOME coincidesse e avesse le stesse caratteristiche di quella rinvenuta nella disponibilità di NOME COGNOME.
Ad avviso del difensore, le due partite di sostanza stupefacente erano e sono, dunque, rimaste nella piena disponibilità e titolarità dei rispettivi possessori.
Il rinvenimento presso l’abitazione di NOME COGNOME di «una pentola con residui di cocaina, due siringhe, una ciotola in materiale plastico, un bicchiere da litro graduato, un bicchiere tipo quelli da cocktail, un coltello e nove dosatori di precisione in materiale plastico» dimostrerebbe l’utilizzo di questi strumenti per la preparazione di dosi di cocaina e non già per la trasformazione delle stesse in crack; non sarebbe stato, infatti, rinvenuto dagli inquirenti alcun bicarbonato di sodio, ammoniaca o alcun prodotto finale identificabile con il crack.
Il Tribunale del riesame illogicamente e in violazione della disciplina della prova indiziaria avrebbe rinvenuto una conferma dell’ipotesi di accusa nella presenza presso l’abitazione di NOME COGNOME di «ritagli dello stesso materiale plastico utilizzato come involucro per i panetti di cocaina pura sequestrati presso l’abitazione di COGNOME NOME» e nella disponibilità da parte di NOME COGNOME, presente presso l’abitazione di NOME COGNOME al momento della perquisizione, delle chiavi dell’abitazione di NOME COGNOME.
La presenza di NOME COGNOME nell’abitazione di NOME COGNOME al momento dell’accesso dei militari, tuttavia, sarebbe un mero elemento probatoriamente neutro e non assumerebbe alcuna valenza dimostrativa del concorso nel reato di spaccio della sostanza stupefacente detenuta da NOME COGNOME o della partecipazione del ricorrente ad un «accordo triangolare» finalizzato alla vendita di crack.
La disponibilità da parte del ricorrente dell’autovettura Alfa Romeo, lungi dal dimostrare rapporti diretti tra NOME e NOME COGNOME, costituirebbe una mera conseguenza della concessione del suo uso da parte del proprietario NOME COGNOME, prima a NOME COGNOME e poi a NOME COGNOME, previa corresponsione di un canone.
La mera detenzione da parte di NOME COGNOME di diciotto grammi di cocaina per uso personale, che avrebbe buttato nel wc all’arrivo delle forze di polizia, da ultimo, non potrebbe logicamente costituire una conferma dell’ipotesi di accusa di una gestione concorsuale della complessiva attività di narcotraffico.
2.4. Il difensore, con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere.
Il Tribunale del riesame non avrebbe motivato in ordine alle esigenze cautelari, né all’adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere e alle ragioni per le quali le esigenze cautelari ritenute sussistenti dovrebbero essere necessariamente salvaguardate con la misura più afflittiva.
La misura cautelare applicata non sarebbe proporzionata all’entità del fatto accertato.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 27 ottobre 2025, il AVV_NOTAIO, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
In data 28 ottobre 2025 l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato motivi nuovi.
4.1. Il difensore, con il primo motivo aggiunto, ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 125, 192, 309, comma 9, cod. proc. pen., degli artt. 5 e 6 CEDU e dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il difetto di motivazione sul punto.
Secondo il difensore, il Tribunale del riesame ha omesso di procedere alla declaratoria di nullità dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari, in quanto quest’ultima sarebbe integralmente priva sia della motivazione che dell’autonoma valutazione degli elementi addotti dal Pubblico Ministero a sostegno della misura cautelare richiesta.
4.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l’inosservanza dell’art. 273 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen., 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto non ricorrono, nella specie, i presupposti per disporre una misura cautelare, in assenza di specifici elementi indiziari idonei a configurare a carico del ricorrente, sia pure astrattamente, la condotta illecita contestata nel capo d’imputazione provvisorio.
Il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari sulla base di due circostanze: 1) la presenza dell’indagato nell’abitazione di NOME COGNOME al momento della perquisizione; 2) il possesso, da parte del ricorrente di una chiave di accesso dell’abitazione di NOME COGNOME.
La semplice presenza del ricorrente nell’abitazione di NOME COGNOME, tuttavia, non assumerebbe alcuna valenza indiziaria logicamente dimostrativa del concorso nel reato di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta e men che meno della partecipazione del ricorrente all’ipotizzato «accordo triangolare» finalizzato allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo crack.
L’indagato ha riferito in sede di interrogatorio di convalida: di aver noleggiato, presso “RAGIONE_SOCIALE” di RAGIONE_SOCIALE (LE), l’autovettura Alfa Romeo Mito, nel cui abitacolo aveva rinvenuto occasionalmente quella chiave; di aver, conseguentemente, chiesto al noleggiatore a chi appartenesse quella chiave e che questi gli aveva risposto che probabilmente apparteneva al precedente utilizzatore, al quale era stata noleggiata la stessa autovettura, ossia NOME COGNOME.
NOME COGNOME, che conosceva solo di vista NOME COGNOME si era impegnato a
restituirla al proprietario tramite il nipote di quest’ultimo, NOME COGNOME, persona di sua conoscenza.
4.3. Con il terzo motivo, il difensore ha dedotto l’inosservanza dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all’insussistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di considerare, che proprio l’aver custodito la chiave di accesso di quell’abitazione nel portafoglio, ossia in un luogo facilmente a lui riconducibile, smentisce la professionalità e la scaltrezza del ricorrente; il Tribunale, inoltre, avrebbe obliterato il carattere meramente occasionale della presenza del ricorrente nell’abitazione del coindagato NOME COGNOME.
Le eventuali esigenze cautelari, peraltro, avrebbero potuto essere salvaguardate con l’adozione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari presso l’abitazione del ricorrente, ossia in luogo che è rimasto assolutamente estraneo alle indagini e dal quale sarebbe impossibile proseguire nell’asserita attività illecita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.
AVV_NOTAIO, con il primo motivo di ricorso, ha censurato l’inosservanza dell’art. 291, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame avrebbero applicato la misura cautelare per un fatto diverso rispetto a quello contestato nella richiesta del Pubblico Ministero.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la misura cautelare è stata applicata dal Giudice per le indagini preliminari e successivamente confermata dal Tribunale del riesame per la detenzione a fine di spaccio dei quantitativi di cocaina e di marijuana indicati nella contestazione cautelare e i giudici di merito nella motivazione hanno precisato che la cocaina rinvenuta veniva trasformata in crack presso il laboratorio presente all’interno dell’abitazione di NOME COGNOME.
Nessuna violazione del principio della domanda e della contestazione cautelare è, dunque, ravvisabile.
AVV_NOTAIO, con il secondo motivo di ricorso, ha eccepito
l’inosservanza dell’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe motivato in modo autonomo rispetto all’ordinanza genetica, avallando la “surreale” interpretazione delle circostanze di fatto offerta dalla polizia giudiziaria.
AVV_NOTAIO, con il primo motivo aggiunto, ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 125, 192, 309, comma 9, cod. proc. pen., degli artt. 5 e 6 CEDU e dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il difetto di motivazione sul punto per carenza di motivazione e omissione dell’autonoma valutazione dell’ordinanza genetica.
5. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.
L’ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante. (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280603 – 01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278122 – 01; conf. Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, COGNOME, Rv. 288341 – 01, non massimata sul punto).
Parimenti inammissibile è il primo motivo nuovo, in quanto contesta una violazione di legge non dedotta innanzi al Tribunale del riesame, in violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il motivo è, peraltro, manifestamente infondato in quanto la misura cautelare non è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari inaudita altera parte, ma all’esito dell’interrogatorio dell’arrestato e del difensore nell’udienza di convalida.
Il Giudice per le indagini preliminari, peraltro, nell’ordinanza genetica si è confrontato con le deduzioni dell’indagato e del difensore, espressamente confutandole e, dunque, motivando compiutamente su tali circostanze.
LAVV_NOTAIO, con il terzo motivo di ricorso, e l’AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, con il secondo nuovo, hanno censurato l’errata applicazione degli artt. 110, 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.
I motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze indiziarie, non consentita nel giudizio di legittimità.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è
riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Il Tribunale del riesame, peraltro, ha non illogicamente ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati, ricostruendo l’attività concorsuale di codetenzione illecita di sostanze stupefacenti, destinate alla cessione a terzi, ad opera di COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, sulla base dell’attività di costante monitoraggio degli indagati e dell’«andirivieni» dei loro clienti, osservato dal 18 marzo al 15 maggio 2025, dell’esito delle perquisizioni delle due abitazioni, destinate l’una a laboratorio e l’altra a deposito, nonché del sequestro della sostanza stupefacente, del materiale da taglio e confezionamento e del danaro.
Il Tribunale del riesame nell’ordinanza impugnata ha rilevato, con motivazione congrua, che presso l’abitazione di NOME COGNOME vi era un vero e proprio laboratorio di trasformazione della cocaina in crack, ove sono stati rinvenuti reagenti, bilancini, pentole, cocaina, banconote, macchine contannonete, mentre nell’abitazione di NOME COGNOME, erano custoditi otto panetti del peso di 101 grammi cadauno di cocaina e ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente.
Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che la sostanza stupefacente rivenuta presso entrambe le abitazioni risultava confezionata con le medesime modalità e i medesimi materiali, in quanto presso l’abitazione destinata a laboratorio sono stati trovati anche scarti e «ritagli di bustine di materiale plastico trasparente utilizzato per confezionare le singole dosi», presenti anche nell’abitazione che fungeva da deposito.
Il Giudice per le indagini preliminari ha, peraltro, congruamente rilevato che il mancato rinvenimento di materiale atto al confezionamento delle dosi e di danaro presso l’abitazione destinata a deposito della sostanza stupefacente ulteriormente dimostrava la realizzazione in forma concorsuale delle condotte contestate.
I giudici di merito hanno ritenuto sussistenti gravi indizi dei delitti contestati nei confronti del ricorrente, ritenendo implausibili le dichiarazioni dallo stesso rese nell’interrogatorio di convalida e rilevando non illogicamente che NOME COGNOME era presente nell’abitazione di NOME COGNOME, all’atto dell’ingresso degli operanti, aveva il possesso delle chiavi del vicino appartamento di NOME COGNOME, adibito a deposito della cocaina, aveva in uso la medesima autovettura di questo ed è stato
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identificato mentre usciva dall’abitazione di NOME COGNOME in data 10 aprile 2025.
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, con il quarto motivo di ricorso, e l’AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, con il terzo motivo nuovo, hanno dedotto il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere.
I motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in una sollecitazione ad un ad una diversa valutazione delle risultanze indiziarie relative alle esigenze cautela ri
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
Il Tribunale del riesame ha, peraltro, congruamente motivato in ordine alla sussistenza del pericolo, concreto e attuale, di recidiva e all’adeguatezza esclusiva della misura della custodia cautelare in carcere, facendo riferimento alle risultanze dell’arresto in flagranza e alle concrete modalità di esecuzione del fatto, che denotano un elevato grado di professionalità e la non occasionalità della condotta, anche in ragione della sussistenza di un precedente specifico del ricorrente.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2025.