Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15607 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15607 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AVELLINO il 20/05/1977
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino con la quale NOME COGNOME è stato condannato per il reato di cui all’art. 73 co.1 e 1 bis, per avere, in concorso con NOME COGNOME detenuto, per cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina per un quantitativo di 24,05 di cui gr. 5,41 già suddivisi in 14 bustine e un altro involucro contenente 8,6, per un numero complessivo di d124 dosi medie singole.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere ritenuto la Corte di appello il concorso nel delitto in ragione del ritardato arresto veicolo alla guida del quale si trovava mentre trasportava il complice che lanciava dal finestrino il proprio borsello personale all’interno del quale vi era lo stupefacente e p non avere fornito, dopo, il codice di sblocco del proprio cellulare.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del reato contestato nell’ipotesi di cui all’art. co. 5, d.P.R. n. 309/1990, riconosciuto al coimputato, nonché travisamento della prova.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la mancanza di motivazione e la nullità della sentenza anche per “violazione dei diritti umani” e in specie dell’art. 6 § 1 della CEDU per effetto della apparente motivazione e del travisamento delle prove; dell’art. 6 § 2 a causa dell’interpretazione contra reo data al rifiuto di fornire il pin del proprio telef dell’art. 8 CEDU che garantisce il diritto alla privacy che è stato violato chiedend appunto il pin del telefono e dell’art. 14, avuto riguardo alla disparità di trattamento l’imputato e il coimputato.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. Va innanzitutto rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettur degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati d ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
I primi due motivi sono, inoltre, manifestamente infondati perché riproduttivi dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi mediante un percorso motivazionale logico giuridico che non merita le censure mosse in quanto la sentenza risulta sorretta da adeguata, non illogica e non contraddittoria motivazione, congrua
rispetto alle emergenze acquisite, oltre che da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Le censure relative a carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decis sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollec la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
La Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui la droga sarebbe stata nella disponibilità del COGNOME e non anche del COGNOME evidenziando che durante un servizio di perlustrazione, gli operanti affiancavano l’autovettura condotta dal COGNOME con a bordo anche il COGNOME; COGNOME dopo avere rallentato, improvvisamente ripartiva accelerando. Gli agenti si ponevano all’inseguimento con la sirena attivata e dopo circa un chilometro gli operanti notavano che il COGNOME gettava un involucro dal finestrino. L’auto si fermava dopo circa 100 metri. Nell’occasione veniva sequestrato l’involucro del quale il Valenti si era disfatto durante l’inseguimento e i cellulari dei due occupan l’autovettura i quali si rifiutavano di fornire i codici di sblocco. Che durante tale fase l’altro appariva evidentemente sullo schermo del telefono del Pennetti “l’anteprima” di un messaggio del seguente tenore “hai qualcosa?”. La Corte territoriale, con motivazione affatto illogica, ha ritenuto significativi della compartecipazione al reato la condotta guida del COGNOME caratterizzata da un primo rallentamento per poi darsi alla fuga per oltre un chilometro inseguito dall’autovettura di servizio a sirene spiegate e l’essersi fermato solo dopo che il correo si era liberato della droga nonché l’essersi rifiutato d fornire il codice di sblocco del proprio telefono cellulare. La Corte territoriale ha riten il quadro assolutamente univoco rilevando tra l’altro che avuto riguardo alle modalità di confezionamento della droga, già suddivisa in singoli involucri, nonché al numero di dosi medie ricavabili (124 dosi medie singole) lo stupefacente fosse destinato alla vendita. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Non sussistono i denunciati travisamenti della prova. Questa Corte, in forza di principi costantemente affermati (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018, L., Rv. 272018 01; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, COGNOME, Rv. 243636 – 01), ritiene che nel caso di c.d. “doppia conforme” il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente deduca specificamente che l’argomento probatorio che si assume travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
La motivazione addotta dalla Corte territoriale è effettiva in quanto rappresenta le ragioni poste alla base della decisione, non è illogica in quanto sorretta da argomenti
non viziati o da errori evidenti nella applicazione delle regole; non è contraddittoria quanto priva di incongruenze tra le sue diverse parti; non è logicamente incoerente con gli atti del processo.
E’ del pari inammissibile l’argomento afferente alla disparità di trattamento rispetto al correo giudicato separatamente. Va ribadita in questa sede l’inammissibilità delle questioni con le quali si lamenta la disparità di pena avendo questa Corte già affermato, con riferimento al medesimo procedimento, e qui, all’evidenza si tratta di procedimenti definiti separatamente. In tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul divers trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, COGNOME e altri, Rv. 264020). La motivazione posta dalla Corte, ancorata al dato quantitativo, tutt’altro che irrilevante, la significativa rete di contatti emersa dal foglio di contabilità acquisit condotto la Corte ad escludere che si tratti di un reato occasionale o realizzato in maniera rudimentale.
3.3. Del tutto generiche le doglianze mosse con riferimento attengono alla violazione dei diritti umani in quanto attengono alla presunta mancanza di motivazione che, come si è detto ai punti 3.1 e 3.2 non si rinviene nel percorso argomentativo logicogiuridico spiegato nelle conformi sentenze di merito.
Essendo il ricorso inammissibile, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Deciso in data 8 aprile 2025