Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22167 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22167 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 10/04/1996
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto:
–che la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 06/06/2024, ha confermato la sentenza del 08/05/2023 del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma d.P.R. 309 del 1990, così riqualificati i fatti ascritti nei confronti di COGNOME relazione alla detenzione di 13 involucri in foglio di alluminio contenente sostanza stupeface del tipo cannabis, per 74 dosi, detenuti complessivamente in concorso con COGNOME Salvatore, poi deceduto;
–che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con unico motivo la nullità della sentenza per non aver la Corte d’appello congruamente motivato i ordine al giudizio di responsabilità formulato nei confronti del ricorrente posto che non sar stata provata la finalità di spaccio in quanto il ricorrente, nella ìserata del 31 maggio sarebbe stato trovato dalla P.G. procedente in possesso di soli 3 gr. di sostanza stupefacen del tipo cannabis destinato ad uso personale, avendo erroneamente i giudici attribuito ricorrente anche la disponibilità del quantitativo di sostanza stupefacente, pari a circa grammi del medesimo tipo, consegnata spontaneamente agli operanti dal coimputato COGNOME;
–che, erroneamente, la Corte di appello avrebbe desunto la finalità di spaccio della condotta ricorrente per aver questi occultato la sostanza stupefacente nella fessura di un muro, mentre coimputato COGNOME faceva “da palo” e per essersi allontanato repentinamente alla vista degl agenti circostanze che, ad ogni buon conto, non escluderebbero l’uso personale cui era destinata la sostanza stupefacente rinvenuta;
–che nella specie la sentenza impugnata ha esaustivamente e logicamente argomentato con riguardo agli elementi di prova raccolti, tra i quali la suddivisione della sostanza in singol unitamente alle altre complessive circostanze dell’azione consistenti nel tentativo di occultar stessa nella fessura del muro e nel repentino allontanamento dell’imputato, nonché l’ulterio quantitativo rinvenuto nella disponibilità del ricorrente il quale, avendo agito in con C.v addebita ist. -Mirsé il quantitativo complessivamente detenuto dall’altro correo, a prescindere da quantitativo singolarmente detenuto dal ricorrente, essendo unico il fatto di reato realizzat due correi, a norma dell’art. 110 cod. pen.;
–che le censure proposte appaiono inammissibili perché tendono a confutare / sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, pun esaustive e logiche’della sentenza impugnata (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/201 COGNOME, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 236893)
–che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non pote escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 1 segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa
delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di eur
3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìldi ricorrente al pagarnent9
.’ delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025