Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26305 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26305 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2024 del TRIB. RIESAME di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso udito l’avvocato NOME AVV_NOTAIO NOME del foro di GELA in difesa di COGNOME NOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen. il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela di applicazione, nei confronti di NOME COGNOME, della misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in concorso con NOME COGNOME .
COGNOME era stato arrestato in flagranza, il 27 febbraio 2024, a seguito di un controllo effettuato di iniziativa dalla polizia giudiziaria verso le ore 20. sull’auto sulla quale viaggiava, di proprietà e condotta da COGNOME, seduto sul sedile anteriore lato passeggero, erano stati rinvenuti nel vano porta oggetti dello sportello anteriore destro, due involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso lordo complessivo di 166 grammi.
Contro l’ordinanza, la difesa dell’indagato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il difensore rappresenta che se effettivamente COGNOME e COGNOME avessero deciso concordemente di nascondere la sostanza stupefacente, l’avrebbero riposta nel cruscotto chiuso allocato di fronte alla seduta e non già in un vano porta oggetti aperto e facilmente visibile. Il Tribunale aveva affermato che la sostanza avrebbe potuto essere stata posizionata nel vano porta oggetti da NOME durante i controlli, quando di tale manovra non vi è alcuna traccia negli atti, da cui risulta, invece, che la droga fu rinvenuta solo dopo accurata perquisizione in caserma. Anche l’affermazione del Tribunale, secondo cui sarebbe inverosimile che NOME fosse uscito di casa alle ore 20.00 di un giorno infrasettimanale per consumare un caffè con NOME, era fondata su una regola di giudizio alquanto singolare, quale quella per cui il caffè può essere assunti solamente ad alcune ore del giorno e nei giorni festivi. Infine la Corte non ha tenuto conto che il fatt che la droga fosse stata rinvenuta vicino al sedile di COGNOME, ben poteva essere ritenuto compatibile con una mera connivenza, non ravvisandosi in atti elementi da cui desumere un contributo materiale o morale di COGNOME nella condotta di reato.
Nel corso dell’udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
4.11 difensore dell’imputato ha depositato in data 29 aprile 2014 una memoria con cui ha rappresentato che il Tribunale di Sorveglianza, pur dopo l’arresto dell’indagato, ha deciso di non revocare la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali in corso e ha insistito p l’accoglimento del ricorso; in data 20 maggio 2024 altra memoria con cui ha ribadito che COGNOME, in sede di convalida, si era assunto la esclusiva paternità della sostanza stupefacente e che il coinvolgimento del ricorrente nella detenzione della droga era stato fondato su una sorta di “colpa di autore”: il Tribunale era anche incorso in un travisamento della prova nell’affermare che lo stipendio mensile dei due si aggirava a poco più della metà del costo della sostanza, guado, invece, lo stipendio mensile medio di COGNOME era di circa 1800/2000 euro e quello di COGNOME era di 2.919,00 euro.
5. Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale, in continuità con l’ordinanza genetica, ha GLYPH fondato l’affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di NOME in ordine alla codetenzione della sostanza stupefacente su plurimi elementi, rilevando che:
COGNOME, per la condizione di sorvegliato speciale, non era in possesso di patente di guida e auto;
all’atto del controllo, alle ore 20,00 sia COGNOME sia COGNOME, secondo quanto riportato nel verbale di arresto, avevano manifestato segni di nérvosismo;
la sostanza stupefacente era stata rinvenuta nel vano porta oggetti dello sportello anteriore destro ove era seduto NOME;
le dichiarazioni rese dagli indagati in sede di interrogatorio dovevano ritenersi inverosimili. COGNOME aveva riferito di avere acquistato la sostanza stupefacente al prezzo di 3000 euro immediatamente prima di recarsi a prendere COGNOME e all’insaputa di questi: a parte che il prezzo indicato era troppo basso in relazione al quantitativo rinvenuto, non nera ragionevole ipotizzare che COGNOME, andando ad un appuntamento con un amico, ignaro, avesse acquistato e riposto in un alloggiamento non chiuso un importante quantitativo di sostanza stupefacente; COGNOME aveva riferito di essere uscito per consumare un caffè con il collega COGNOME alle ore 8 di sera, ma, tenuto conto, del contesto complessivo anche tale versione non era credibile.
A fronte di una motivazione coerente con i dati riportati e non manifestamente illogica, tenuto conto del giudizio richiesto nella fase cautelare,
nelle inferenze tratte da tali dati, il ricorrente propone a questa Corte una inammissibile rivalutazione del compendio indiziario, di cui si limita a censurare la efficacia dimostrativa, senza, tuttavia, indicare ragioni tali da incrinare tenuta degli argomenti utilizzati. Si deve, a tale fine, ribadire che il ricorso p cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad ess ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto c governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito” (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976).
7.1. Il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui contesta la gravità indiziaria del concorso nella detenzione da parte di COGNOME, affermando che al più la sua condotta avrebbe potuto essere qualificata come connivenza. Sono noti i consolidati principi elaborati da questa Corte in merito alla distinzione fra l’ipotesi della mera connivenza e quella del concorso penalmente rilevante: mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento passivo, il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. richiede, invece, un consapevole contributo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa (ex multis Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate Rv. 280244). Il Tribunale ha ritenuto che nel caso in esame COGNOME fosse stato non già mero spettatore della condotta del correo, bensì partecipe dell’acquisto e della detenzione della sostanza stupefacente e ha fondato tale valutazione su elementi di fatto (quali in particolare l’allocazione della droga nel vano posto vicino al suo sedile ed il contesto complessivo in cui era avvenuto il controllo), interpretati i modo non irragionevole.
7.2. Infine inconferente è l’argomento per cui il Tribunale di Sorveglianza, cui gli atti relativi all’arresto in flagranza erano stati trasmessi, abbia deciso non revocare la misura alternativa dell’affidamento in prova, posto che la logicità della motivazione adottata dai giudici della cautela deve essere valutata in ragione degli argomenti sviluppati nell’ordinanza impugnata, e non già sulla base di giudizi incidentali espressi da altri organi giudiziari in procedimenti differenti.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla
determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 9 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Deciso il 29 maggio 2024