Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27519 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27519 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento dal parte della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione di altra sentenza della stessa Corte, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno, ha rideterminato la pena nei confronti di NOME in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Bellizzi il 21 settembre 2017, in anni 3 di reclusione e euro 14.000 di multa.
1.1.La contestazione mossa all’imputata è relativa alla detenzione (in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) a fini di spaccio di gr. 453,4 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, consegnata da NOME a NOME COGNOME (padre dell’ex marito NOME COGNOME) e da questi restituita agli originari fornitori, e alla detenzione a fini di spaccio di gr. 166 di sostan stupefacente di analoga qualità, rinvenuta nell’ abitazione ove ella viveva con i figli :e presso la quale l’ex marito era solito recarsi :nel corso di una perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria.
1.2. NOME era stata condannata in primo grado con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno alla pena di anni 4 di reclusione e euro 30.000 di multa. La Corte di Appello di Salerno, con una prima sentenza del 21 febbraio 2019, aveva confermato la condanna e rideterminato la pena inflitta in anni 3 mesi 6 e giorni 20 di reclusione. La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, in data 27 gennaio 2021, aveva annullato la sentenza di secondo grado con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli, rilevando un vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale ed in particolare la contraddittorietà del passaggio nel quale la Corte aveva affermato che, essendo stata rinvenuta la sostanza stupefacente (circa 166 gr.) nella sua abitazione in luogo a lei perfettamente accessibile (sotto il letto dei figli), dovev escludersi “in radicel gi v -olontarietà del comportamento”. La Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio, con sentenza del 14 ottobre 2021, aveva confermato la condanna e ridotto la pena inflitta ad anni 3 di reclusione e euro 14.000 di multa. La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, in data 11 gennaio 2023, aveva annullato anche tale ultima sentenza, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli, rilevando, ancora una volta, il difetto di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale.
1.3. La Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio, NOME detto, con la sentenza oggi impugnata, ha confermato l’affermazione della penale responsabilità dell’imputata e ridotto la pena.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo di difensore, formulando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità. Il difensore lamenta che la Corte avrebbe fondato la condanna su un colloquio intercettato fra NOME COGNOME e NOME COGNOME, del quale, tuttavia, non aveva indicato né giorno, né orario, e sull’interrogatorio di NOME COGNOME, che nulla provava in ordine al coinvolgimento della ricorrente. Osserva, inoltre, che la semplice consapevolezza dei traffici del marito non poteva valere a dimostrare che ella avesse collaborato nell’attività del coniuge: la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non poteva desumersi dalla circostanza che la droga fosse custodita in luoghi accessibili della casa familiare. La Corte avrebbe, infine, pretermesso che NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati assolti dalla Corte d’appello di Salerno in riforma della sentenza di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte omesso di rispondere ad un preciso motivo di impugnazione ovvero quello relativo alla richiesta di derubricazione del reato contestato in quello di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Il Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Il difensore dell’imputata, in data 6 giugno 2024, COGNOME ha depositato conclusioni con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.11 primo motivo, attinente alla affermazione della responsabilità, è manifestamente infondato.
2.1. Si deve muovere, innanzitutto, dalla premessa, per cui il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla
quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801; Sez 5 n. 41085 del 03/07/2009, L, Rv. 245389).
2.2.Nel caso in esame la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, nella sentenza rescindente, aveva rilevato il vizio di motivazione della sentenza impugnata e la illogicità di alcuni passaggi. In particolare era stato evidenziato che i giudici avevano fatto riferimento esclusivamente alla droga rinvenuta in casa pari a gr. 166 di cocaina, mentre nessun elemento avevano indicato a sostegno della responsabilità dell’imputata in relazione alla detenzione di gr. 453,4 di analoga sostanza, contestato nel capo di imputazione. Inoltre, anche con riferimento alla detenzione di gr. 166,00 di cocaina rinvenuti nell’abitazione della ricorrente, la Corte di appello aveva ritenuto, in maniera non argomentata, non credibile la ricostruzione secondo cui l’ex marito non avesse informato l’imputata “della presenza di un pacco così pericoloso” e aveva, anzi, attribuito alla donna l’intenzione di nascondere tale pacco sotto il letto dei figli, al fine di sottrarlo eventuali perquisizioni, senza, tuttavia, indicare quali elementi valessero a provare tale circostanza. In questo modo, la Corte di Appello era giunta ad affermare la responsabilità, in violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e non aveva considerato che la mera consapevolezza della presenza di un pacco di droga nella propria abitazione potrebbe essere qualificata NOME mera connivenza non punibile.
La Corte rescindente aveva, dunque, COGNOME invitato il giudice del rinvio a procedere ad una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite, eventualmente anche tramite ulteriore attività istruttoria, al fine di accertare se l’att ricorrente avesse o meno consapevolmente concorso nella detenzione di tutta o di parte della sostanza stupefacente indicata dell’imputazione, pari a gr. 166 e gr. 453,4 di cocaina, evitando di incorrere nei vizi rilevati.
2.3. La Corte di appello, in ossequio al dictum della sentenza rescindente, ha rivalutato le prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado e ha ritenuto che la condanna dovesse essere confermata, richiamando, a tale fine, il compendio probatorio già compiutamente evidenziato nella sentenza del G.U.P. del Tribunale di Salerno ed in particolare:
COGNOME i dialoghi intercettati all’interno della casa circondariale il 20 settembre 2017 fra NOME COGNOME, ivi detenuto dopo l’arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 23 della legge 18 aprile 1975 n. 110, per avere detenuto armi alterate, e il padre NOME COGNOME, il cui contenuto valeva a provare il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti gestito dai famigliari. In risposta all preoccupazioni manifestate dal padre per le pressanti richieste di denaro dei fornitori di stupefacente a seguito della sua detenzione, NOME COGNOME lo
aveva invitato ad andare da NOME, ovvero l’odierna imputata, che avrebbe dovuto restituire “la più grande, la BMW, la parte più grande, la parte più grande della ruota della macchina., le chiavi più grandi”; nel prosieguo del dialogo NOME COGNOME aveva precisato: “diglielo a NOME sono due mazzi di chiavi uno piccolino della Smart, uno più grande e gli dici che poi quando viene da te te la vedi con lui senza dargli soldi e roba varia”; NOME, riferendosi a creditore più pressante, tale NOME, aveva riferito al figlio che questi avrebbe voluto andare anche da NOME, “perché dice che aveva visto dove l’avevi messa tu però sapevo che NOME teneva la carta coi nomi e voleva andare a raccoglierli lei… io ho capito che poteva essere una cosa non tanto, prima di dire va bene, lui mi ha detto che sapeva dove tu la tenevi e voleva sapere chi doveva andare per andare a prenderli lui, voleva il grosso qualcuno a che doveva dare”;
l’interrogatorio di NOME COGNOME, – nel corso del quale aveva riferito che la droga sequestrata presso l’abitazione di NOME il 21 settembre 2017, pari a gr. 166 di cocaina con un principio attivo di gr. 134, TARGA_VEICOLO era sua ed era stata acquistata da NOME per il prezzo di 9.000 euro: il fornitore, dopo il suo arresto, aveva cominciato a minacciare il padre, COGNOME sua moglie e l’attuale compagna NOME, sicché egli aveva dato suo a padre il mandato di consegnare ad NOME una Smart in acconto per il valore di 3.000 euro;
-le spiegazioni fornite da NOME COGNOME nel corso del giudizio, ritenute non convincenti, dei dialoghi intercettati, con cui aveva provato a sostenere che il linguaggio, sia pure criptico, non era riferito a sostanza stupefacente e l’ultimo interrogatorio COGNOME reso, COGNOME con cui COGNOME aveva COGNOME affermato che NOME COGNOME era sì consapevole dei suoi traffici, ma egli, con riferimento al quantitativo da ultimo rinvenuto nella sua abitazione, nulla le aveva riferito;
il rinvenimento presso l’abitazione di NOME di un biglietto contenente le annotazioni RAGIONE_SOCIALE movimentazioni della sostanza stupefacente in cui era indicata, fra le altre, la cifra 453,4, ovvero lo stesso quantitativo di droga ch secondo l’accusa, ella avrebbe restituito ad NOMENOME NOME emerso dal dialogo intercettato.
La Corte di appello, dunque, ha ritenuto che NOME fosse inserita nel traffico di sostanze stupefacenti gestito dall’ex marito e che a lei fosse addebitabile la detenzione dei 166 gr. di cocaina rinvenuti nel corso della perquisizione nell’alloggio da lei abitato e anche l’ulteriore quantitativo d sostanza, definita nel dialogo intercettato “NOME la parte più grande della macchina”, restituita, su sollecitazione dell’ex marito NOME COGNOME, al creditore più insistente, tale NOME.
2.4 A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati riportati e logico nelle inferenze tratte da tali dati, la ricorrente oppone un motivo
generico, che pare non confrontarsi con le ragioni individuate dai giudici di merito.
La censura per cui il dialogo riportato nella sentenza non sarebbe stato indicato in maniera puntuale è inammissibile, posto che nella sentenza si fa menzione della data in cui la conversazione in carcere era avvenuta: la ricorrente, peraltro, non contesta il contenuto di detto dialogo trascritto ne passaggi significativi dalla Corte di Appello e già fedelmente riprodotto nella sentenza di primo grado, né deduce, in relazione alla lamentata omissione, alcuna specifica violazione, in realtà inesistente.
Il richiamo, pure operato nel ricorso, alla distinzione fra concorso di persone di reato e connivenza non punibile con ampi riferimenti alla giurisprudenza di legittimità, in tema di rinvenimento di droga nell’abitazione famigliare e di addebitabilità della detenzione ai vari componenti della famiglia è inconferente. Invero la sentenza impugnata ha ricostruito la responsabilità dell’imputata attribuendo alla stessa, sulla base della interpretazione del dialogo intercettato (che, in quanto logica, si sottrae al sindacato di legittimità: in tal senso Sez. U n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, COGNOME, Rv. 282337) e del compendio indiziario nel suo complesso, non già la mera consapevolezza della detenzione della droga rinvenuta nella casa ove ella viveva con i figli e ove l’ex marito si recava solo saltuariamente, ma piuttosto un ruolo attivo ed un contributo materiale, desunti in particolare dal coinvolgimento nell’episodio della restituzione al fornitore dell’ulterior quantitativo di sostanza stupefacente, pari a gr. 453,4, non potuto pagare a causa della carcerazione di NOME COGNOME
Infine la censura, con cui si evidenzia che la Corte di Appello non avrebbe considerato che i coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati assolti, è inammissibile per difetto di specificità. Premesso che dalla lettura RAGIONE_SOCIALE sentenze di annullamento della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione emerge che il coimputato nel medesimo reato NOME COGNOME aveva invece concordato la pena in appello, la ricorrente non spiega in che senso detta assoluzione avrebbe potuto avere riflessi rispetto alla sua posizione, non indicando neppure la formula con cui era stata adottata, e, nell’invocare tale mancata considerazione, ribadisce ancora una volta, in maniera inconferente rispetto alla doglianza, NOME la semplice consapevolezza dell’esistenza del pacco conten ete la 1;ro8a non poteva valere ai fini dell’affermazione della penale responsabilità.
3.11 secondo motivo, con cui si censura l’omesso esame da parte della Corte di Appello della doglianza, formulata in sede di impugnazione della sentenza di primo gradoi relativa alla mancata derubricazione del reato contestato in quello
di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è inammissibile e comunque manifestamente infondata.
Si deve a tal fine ricordare che:
-secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell’impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l’impianto della stessa, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la “ratio decidendi” della sentenza medesima (sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 37709 del 26/09/2012, COGNOME, Rv. 253445).
– nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218).
Nel caso in esame, anche a tacere della genericità del motivo, che si limita a invocare l’applicazione della fattispecie meno grave, a fronte della contestazione del reato di detenzione di un quantitativo complessivo pari a circa 600 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, la sentenza di primo grado già aveva escluso la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, richiamando, appunto, il dato ponderale assai significativo ed il contesto nel quale si inseriva la condotta di reato, ovvero quello del traffico d stupefacenti ad un livello elevato.
4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.