Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39677 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso
la sentenza della Corte di appello di Torino del 12 marzo 2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO COGNOME; lettala requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore genera
NOME COGNOME, che ha concluso per la reiezione del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha dato integral conferma alla condanna, alla pena ritenuta di giustizia, resa dal Giudice dell’udienza preliminar del Tribunale locale ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuti responsabili dei reati loro ascritti, previsti e puniti dagli artt. 81 comnna 2, cod. pen. e 73, comnni 1 e 4, d n. 309 del 1990 per la detenzione, loro contestata in concorso, di sostanza stupefacente del tipo
cocaina (per un peso netto di grammi 74,90 contenenti grammi 34,573 di principio attivo) e hashish (per un peso netto di grammi 1487, contenenti THC in misura di grammi 338,880).
Hanno proposto autonomi ricorsi i due imputati, seppur tramite il medesimo difensore.
Nell’interesse di NOME COGNOME si adducono due diversi motivi di ricorso.
3.1.Con il primo motivo si contesta il ruolo di concorrente, ascritto al ricorrente, quanto detenzione della sostanza rinvenuta nella disponibilità immediata di EI NOME oltre che di quella rinvenuta presso l’abitazione di INDIRIZZO in Torino, riguardo alla quale lo ste coimputato, sin dalla data dell’arresto, aveva rivendicato la esclusiva titolarità.
In particolare, si contesta la decisione impugnata sotto il versante della manifesta illogic del relativo argomentare, viziato, peraltro, da una travisata lettura del dato probatorio acquis e da una erronea applicazione delle regole sul concorso, atteso che, nella specie, anche a voler ritenere condivisibile l’affermazione della consapevolezza in capo a NOME della droga detenuta dall’altro imputato, al più era riscontrabile una ipotesi di connivenza non punibile per l’assen di qualsivoglia contributo anche morale garantito a COGNOME.
3.2. Con il secondo motivo si contesta la qualificazione del fatto privilegiata dai giudici merito in linea con l’imputazione in luogo di quella rivendicata dalla difesa, ricondotta all’ip di cui al comma 5 del citato art. 73. In particolare, ad avviso della difesa, la Corte del m avrebbe integralmente pretermesso l’apposito motivo di gravame all’uopo interposto; non avrebbe, inoltre, considerato autonomamente la posizione del ricorrente rispetto a quella del concorrente, considerato il ruolo certamente secondario assunto dallo stesso nella detenzione illecita comunemente ascritta ai due.
Nell’interesse di COGNOME, la difesa adduce un unico motivo di ricorso, riguardante i tema della qualificazione del fatto, replicando le osservazioni critiche proposte con il ric dell’altro imputato sotto il versante dell’integrale difetto di motivazione quanto ai riliev prospettati sul tema con l’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi non meritano l’accoglimento.
Giova premettere che la sostanza stupefacente considerata dall’imputazione è stata rinvenuta in minima parte nella immediata disponibilità di COGNOME (una quota parte di hashish), mentre quella di maggior rilievo ponderale è stata sequestrata presso la dimora di COGNOME.
Va anche messo in luce che l’hashish rinvenuto indosso ad NOME COGNOME al momento del controllo e quello riscontrato presso l’appartamento avevano connotazioni tipologiche identiche; COGNOME, inoltre, era in possesso delle chiavi dell’appartamento riferibile al concorrente e, n frangenti precedenti il controllo, era venuto più volte in contatto con il COGNOME, come conferm dai servizi di osservazione resi nel corso delle indagini.
NOME COGNOME, sin da subito e anche nel corso dell’udienza di convalida, ha rivendicato a sé la detenzione di tutta la sostanza, anche quella rinvenuta presso l’appartamento di INDIRIZZO, che ha dichiarato di condividere con il NOME e con un soggetto terzo, rimarcando l’estraneità questi ultimi rispetto alla riscontrata detenzione illecita.
Lo stesso COGNOME ha sostenuto che condivideva con NOME COGNOME l’appartamento di INDIRIZZO, prospettando tuttavia la propria estraneità rispetto alla detta detenzione.
Ciò premesso, con la sentenza gravata la Corte del merito, smentendo l’assunto dei due coimputati, ha ritenuto il concorso di NOME nella detenzione contestata, assegnando allo stesso il ruolo di soggetto che quantomeno avrebbe garantito al detentore della sostanza la disponibilità di un luogo ove depositare e custodire la sostanza destinata allo spaccio.
Conclusione, questa, raggiunta secondo un percorso logico non manifestamente incongruo, tracciato senza incorrere nel travisamento delle risultanze istruttorie rivendicate dalla dife alla luce di una corretta applicazione della disciplina inerente al concorso di persone nel rea contestato.
4.1. In primo luogo, come emerge dalla sentenza di primo grado (pag. 5), la droga rinvenuta presso l’abitazione di INDIRIZZO risultava dislocata in più punti della casa (in uno z all’interno della camera da letto ma anche sotto il cuscino di un divano, all’interno di un mob della cucina e in una scatola posto sotto il tavolo della stessa).
Modalità dell’occultamento (di fatto insussistente per quella risposta nello zaino e sotto cuscino del divano) che dunque si presentavano tali – anche per la diversità e la varietà dei pun di relativa collocazione- da rendere logicamente percepibile la presenza della sostanza in questione da parte dei soggetti che fruivano abitualmente della detta abitazione.
Del resto, sul punto, il ricorso è piuttosto laconico, contrastando genericamente il dato del effettiva conoscenza della presenza della sostanza in questione all’interno della sua dimora da parte di NOME.
4.2. Il ricorso, inoltre, non prende specifica e puntuale posizione in relazione al da adeguatamente confermato dalle risultanze istruttorie (si veda il riferimento alle dichiarazi del coinquilino NOME COGNOME), in forza del quale nell’appartamento di INDIRIZZO (ove stata rinvenuta la droga diversa da quella immediatamente posseduta da COGNOME) dimorava COGNOME ma non COGNOME il quale, piuttosto, a differenza di quanto dichiarato, condivideva i locazione un appartamento in Moncalieri con il fratello di NOME.
4.3. Ciò premesso, ad avviso della Corte, tali emergenze in fatto consentono, per un verso, di smentire il punto di partenza dell’assunto difensivo, quello della coabitazione dei due imputa all’interno del medesimo appartamento di INDIRIZZO, aspetto evocato dalla difesa di NOME quale ragione logica giustificativa della presenza della sostanza ivi detenuta e della conseguente rivendicata connivenza non punibile riferibile al detto imputato, che sarebbe stato consapevole della detta presenza solo in ragione della affermata ma non confermata convivenza comune, mantenendosi tuttavia estraneo a qualsiasi contributo anche morale funzionale alla dette detenzione.
4.4. Al contempo, permettono di ritenere non manifestamente illogica l’affermazione resa dalla Corte del merito, anche alla luce dei rapporti di stabile conoscenza e frequentazione dei due riscontrati dalle indagini nei frangenti immediatamente precedenti all’arresto di COGNOME quanto al fatto che detta collocazione della sostanza venne consapevolmente favorita da COGNOME, mettendo (quantomeno) a disposizione del sodale il cespite a lui riferibile, quale luogo di custodi e deposito della droga.
Situazione, questa, coerentemente apprezzata a sostegno del ritenuto concorso avendo l’imputato garantito al sodale un contributo materiale non indifferente nella detenzione illec riscontrata.
Fermo, dunque, il coinvolgimento concorsuale di COGNOME nella detenzione della sostanza in contestazione, va poi rinnarcata l’infondatezza dei motivi esposti dai due ricorsi riguardo a qualificazione data al fatto dai giudici del merito.
5.1. Sul punto la motivazione resa dalla Corte del merito ha contenuti argomentativi piuttosto laconici, in ciò favorita dalla puntualità delle valutazioni rese sul tema dal primo giu che ha affrontato, disattendendone il portato critico, analoghi rilievi difensivi poi prospettat l’appello.
Le due sentenze di merito, lette congiuntamente, fanno infatti puntualmente leva sulla quantità non indifferente della sostanza sequestrata ( 34 grammi netti di cocaina e 338 di hashish alla luce dei rispettivi principi attivi); sulla qualità del principio attivo riferibile alle du sulla varietà delle sostanze oggetto di detenzione; sulle condizioni e sulle modalità dell’azion in particolare guardando alla presenza di un cespite destinato alla custodia e alla lavorazion della sostanza, logisticamente collegato al punto di spaccio, oltre che sul coinvolgimento, nell relativa dinamica illecita finalizzata allo spaccio, di più persone.
Argomentazioni che, nel loro portato complessivo, sorreggono adeguatamente la relativa valutazione, estranea a vizi sul piano dei principi; e che non risulta posta in crisi dalle cen prospettate dal ricorso, reiterative delle critiche prospettate con l’appello, essenzialmente leg al portato ponderale esclusivamente proprio della cocaina detenuta, autonomamente considerato in ragione della altrettanto autonoma imputazione della relativa detenzione.
Di contro, va piuttosto sottolineato che anche in presenza di più fatti illeciti legat contestuale detenzione di sostanze di tipo diverso, la relativa condotta criminale va valutata, s
piano della corretta qualificazione dei fatti, senza frazionarne il portato in ragione della div consistenza ponderale o qualitativa delle differenti sostanze detenute, ma va piuttosto letta e valorizzata unitariamente, al fine di comprendere l’effettiva dimensione offensiva del relativ agire illecito.
5.2. Quanto poi alla differente posizione assunta da COGNOME nella realizzazione della condotta rispetto all’altro imputato, da poter valorizzare autonomamente secondo l’assunto difensivo paventato dal relativo ricorso, rileva la Corte che la censura deve ritenersi inammissibile.
In disparte ogni considerazione sulla fondatezza del rilievo, che, senza mettere effettivamente in gioco i principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza ” Gambardella” (n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024 Rv. 286581), sembra piuttosto evocare una diversa modulazione dei ruoli all’interno della realizzazione concorsuale della condotta in contestazione, il che avrebbe potuto portare a ritenere nel caso eventualmente applicabile la diminuente di cui all’ad 114 cod. pen., ipotesi neppure paventata, senza incidere sulle connotazioni di offensività della condotta, identica per entrambi i concorrenti.
In ogni caso, in termini assorbenti, va messo in rilievo che il tema in questione non risult prospettato con l’appello quando, in realtà, il relativo profilo valutativo presupponeva lo scruti di situazioni in fatto che non possono entrare in gioco solo in sede di legittimità, senza che s stato prima sollecitato sul punto l’innprescindibile verifica di merito.
Alla reiezione dei due ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 12 settembre 2024 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME Il Presi