Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24281 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24281 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
NOME COGNOME
Relatore –
Sent. n. sez. 898/2025 UP – 28/05/2025 R.G.N. 12466/2025
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME nato a MASSA DI COGNOME il 25/12/1989 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto lÕaccoglimento dei motivi di ricorso, nonchŽ dei motivi nuovi, con ogni conseguente statuizione.
La Corte di appello di Genova con sentenza del 05/03/2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa cittˆ del 12/10/2017, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Persico Cristiano per il reato di cui al capo a) della rubrica (art. 474 cod. pen.) perchŽ estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo b) (art. 648 cod. pen).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, articolando i motivi di ricorso che di seguito
si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dellÕart. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e di norme processuali in relazione agli artt. 192, 546, lett. e) cod. proc. pen., nonchŽ vizio della motivazione nella valutazione della prova basata esclusivamente sul possesso di quattro sciarpe che riportavano lÕeffige di un cantante; la Corte di appello non ha tenuto conto delle censure difensive con particolare riferimento alla effettiva esistenza di un marchio protetto dal diritto dÕautore; non si è tenuto conto del contesto, del ruolo di modesto venditore ambulante del Persico, con capi da lui stesso contraffatti o personalizzati, cos’ prodotti o commissionati, sicchŽ non si poteva ritenere sussistente la ricettazione ascritta.
2.2. Violazione di legge in relazione allÕart. 648 cod. pen. e 474 cod. pen., non potendo i due reati concorrere, atteso il rapporto di specialitˆ tra gli stessi.
2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 43, 648 e 712 cod. pen.; nellÕimpossibilitˆ di provare il dolo diretto del Persico, la Corte di appello ha ritenuto sufficiente il dolo eventuale non compatibile con la fattispecie di ricettazione, mentre nel caso in esame poteva al massimo ritenersi sussistente lÕipotesi di cui allÕart. 712 cod. pen.
2.4. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.; pur in presenza di una evidente modestia e scarsa gravitˆ del fatto è stata applicata una pena eccessiva e molto distante dal minimo edittale.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
La difesa ha presentato motivo nuovo con le quali ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni chiedendone lÕaccoglimento in relazione al secondo motivo di ricorso quanto al concorso anomalo del reato di cui allÕart. 474 con lÕart. 648 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile perchŽ proposto con motivi non consentiti, generici, oltre che manifestamente infondati. In via preliminare occorre considerare come nel caso in esame ricorra una c.d. Òdoppia conformeÓ, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado. Inoltre, i motivi proposti si caratterizzano, anche nella formulazione lessicale, per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello, in mancanza di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Questa Corte ha affermato, con principio che
si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con lÕappello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per lÕinsindacabilitˆ delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericitˆ delle doglianze che, cos’ prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01).
5.1. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, articolando censure sostanzialmente centrate sulla sussistenza del fatto da diverse prospettive argomentative (relative alla sussistenza del fatto, alla impossibilitˆ che il delitto di ricettazione concorra con il delitto di cui allÕart. 474 cod. pen. ed alla necessitˆ di riqualificare la condotta ai sensi dellÕart. 712 cod. pen.).
I motivi non sono consentiti in quanto del tutto reiterativi, oltre che generici in mancanza di confronto con la decisione della Corte di appello che, in modo del tutto conforme al giudice di primo grado, ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non pu˜ configurarsi un rapporto di specialitˆ, e che non risulta dal sistema una diversa volontˆ espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326-01). La Corte di appello, con motivazione congrua in punto di fatto e corretta in diritto e, quindi, incensurabile in questa sede, ha evidenziato le ragioni per cui i beni nella disponibilitˆ dell’imputato risultavano contraffatti e che, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, era configurabile, anche, il reato di ricettazione, in ragione della ritenuta consapevolezza della avvenuta contraffazione dei prodotti oggetto di contestazione, con ci˜ escludendo qualsiasi possibilitˆ dii ricondurre la condotta alla ipotesi di cui allÕart. 712 cod. pen. La parte ricorrente ha, dunque inteso proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede.
5.2. Il quarto motivo di ricorso è generico ed aspecifico in mancanza di qualsiasi confronto con la motivazione, che ha esplicitamente argomentato quanto alla dosimetria della pena ed alla impossibilitˆ di ritenere il fatto di portata modesta, anche in considerazione dei numerosissimi precedenti penali specifici riferibili al ricorrente, in mancanza di qualsiasi illogicitˆ o irragionevolezza (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142-01).
5.3. Anche il motivo nuovo è inammissibile. In tal senso, si deve ribadire che l’inammissibilitˆ dei motivi originari del ricorso per cassazione non pu˜ essere sanata
dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (cfr., Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275158-01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850-01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 – 01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass.).
Il ricorso deve, in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 28/05/2025.
La Cons. Est. NOME COGNOME Turtur
Il Presidente
NOME COGNOME