Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8926 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8926 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Cosenza il 02/03/1990 avverso l’ordinanza emessa I’ll giugno 2024 dal Tribunale di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite le richieste dei difensori, Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avvero l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata
al ricorrente per i reati di cui 1), 2), 136), 401), 402), 404), 405), 407), 408), 41 412), 414) e 415) dell’imputazione provvisoria.
Deduce quattro motivi di ricorso, ulteriormente illustrati con la successiva memoria difensiva.
1.1. Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria relativo al reato di all’articolo 416-bis cod. pen.
Si rileva, in particolare, che il Tribunale ha fatto proprie le argomentazioni contenute nell’ordinanza cautelare senza considerare che nella prima ordinanza cautelare emessa nel procedimento denominato “Reset” era stata esclusa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente e che il quadro indiziario era rimasto immutato, non essendovi dichiarazioni collaboratori di giustizia in merito al suo coinvolgimento nel cosiddetto gruppo “Illuminato”.
Si deduce, inoltre, la mancanza di una motivazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito alla continuità della partecipazione del COGNOME come coadiutore, prima, di COGNOME e, successivamente, del presunto gruppo “RAGIONE_SOCIALE“, non potendosi ritenere sufficienti i singoli tentativi di estorsi contestati al ricorrente in concorso con RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria relativo al suo ruolo organizzatore del sottogruppo dedito al narcotraffico. Si rileva, in particolare, l carenza di motivazione in relazione sia alla sussistenza di un sodalizio autonomo rispetto a quello mafioso sia al ruolo dello stesso ricorrente, coinvolto in un unico episodio di spaccio di sostanze stupefacenti.
Quanto al primo profilo, deduce il ricorrente che non vi sono elementi sintomatici dell’esistenza di una struttura criminale autonoma rispetto a quella mafiosa, stante, soprattutto, l’identità dei rispettivi componenti e la maggiore ampiezza del pactum sceleris del sodalizio mafioso.
Quanto al secondo profilo, si rileva, in particolare, che: a) gli indizi a carico d ricorrente sono costituiti esclusivamente da messaggi di testo intercorsi con un telefono presumibilmente in uso ad Illuminato in un periodo di tempo inferiore ai 90 giorni; b) manca la motivazione sulla sussistenza dell’elemento organizzativo idoneo a configurare un reato associativo piuttosto che un concorso di persone nel reato continuato.
Nella memoria si rileva, inoltre, che il provvedimento impugnato ha valorizzato genericamente il coinvolgimento del ricorrente in attività eterogenee e occasionali.
In particolare, quanto al recupero del credito vantato nei confronti di tal COGNOME, ritenuto riconducibile a precedenti forniture di sostanza stupefacente, si rileva la carenza di motivazione in merito al coinvolgimento del ricorrente nella precedente cessione o alla riferibilità del credito all’associazione e non al singolo. Si deduce inoltre, la valenza neutra sia dei rapporti tra il ricorrente e i presunti sodali – po che nella stessa ordinanza si afferma che non è emerso alcun elemento in merito all’oggetto delle interlocuzioni – sia della condotta di cui al capo 136), non risultand che si sia trattato effettivamente di sostanza stupefacente destinata ad una eventuale cessione.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione rispetto a tutti gli altri reati contestati al ricorrente (capi 2, 136, 404, 405, 407, 408, 410, 412, 414 e 415), rispetto ai quali il giudizio di gravità indiziaria si fonda esclusivamente sulla interpretazione dei messaggi captati sull’utenza in uso al coindagato NOME COGNOME. In particolare, si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta disponibilità da parte del ricorrente dell’utenza risultata intestata a tale NOME COGNOME
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, alla loro attualità, stante la risalenza nel tempo dei precedenti penal valorizzati quale indice della proclività a delinquere del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo è generico e meramente reiterativo della medesima questione dedotta con la richiesta di riesame.
Il Tribunale, infatti, con motivazione persuasiva ed immune da vizi logici o giuridici, completamente trascurata dal ricorrente, ha valorizzato gli elementi indiziari acquisiti successivamente alla prima ordinanza cautelare nell’ambito del diverso procedimento in cui era, comunque, emersa una “contiguità” del ricorrente al gruppo COGNOME e la sua partecipazione ad alcuni summit indicati a p. 18. In particolare, quanto alla prosecuzione di tale attività anche in relazione al cosiddetto gruppo “RAGIONE_SOCIALE“, sono stati valorizzati i messaggi intercorsi con NOME COGNOME, uno dei luogotenenti di COGNOME, aventi ad oggetto proprio l’organizzazione di attivit intimidatorie (elencate nell’ordinanza impugnata) in danno di attività commerciali,
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prodromiche alle richieste estorsive. Sulla base di tali elementi indiziari è stato pertanto, delineato il ruolo del ricorrente all’interno del sodalizio mafioso in ragion del suo fattivo contributo al controllo del racket delle estorsioni.
3. Il secondo motivo è generico.
3.1. Va, innanzitutto, premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condivisa e ribadita, i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di rea diversi (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883).
L’elemento che caratterizza l’associazione di tipo mafioso rispetto all’associazione dedita al narcotraffico è costituito, infatti, dal profilo programmati dell’utilizzo del metodo, che, nell’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen., estrinseca nell’imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un’operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui inseriscono l’acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l’impedimento al libero esercizio del voto, i procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali (Sez. 6, n. 563 del 29/5/2015, dep. nel 2016, Viscido, Rv. 265762).
Si è, inoltre, condivisibilnnente affermato che è configurabile il concorso tra i due delitti quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assett organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico, costituente, se del caso, principale strumento di profitto (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, COGNOME, Rv. 276469). E ciò indipendentemente dalla eventuale coincidenza della compagine sociale, dovendosi attribuire preminente rilievo all’esistenza di quel riconoscibile assetto organizzativo che, per lo più, implica un’attribuzione di ruoli che ben possono essere diversi nelle due associazioni (cfr. Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, COGNOME, in motivazione).
3.2. Ciò premesso, il primo profilo di censura appare generico in quanto omette ogni confronto critico con l’ampia motivazione dell’ordinanza impugnata che, muovendosi nel solco delle coordinate ermeneutiche tracciate nel precedente paragrafo, ha individuato i tratti distintivi dell’associazione dedita al narcotraffi descrivendone modalità operative ed assetto organizzativo (cfr. le pagine da 2 a 16).
3.3. Parimenti generico è il secondo profilo di censura.
3.3.1.Va, innanzitutto, ribadito che la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche mediante l’accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi pe rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazion delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti n programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, COGNOME, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, COGNOME, Rv. 237002).
L’accertamento della commissione dei reati-fine, pur rappresentando uno degli indici sintomatici dell’adesione all’accordo associativo, non è, tuttavia, necessario ai fini della configurabilità e della prova della sussistenza della condotta d partecipazione (Sez. 3, n. 9459/2016 del 06/11/2015, Venere, Rv. 266710).
In ogni caso, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell’associazione (Sez. 6, n. 1343/2016 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890) ovvero laddove si tratti di un episodio comunque sintomatico dell’appartenenza al sodalizio (Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand e aa., Rv. 257800, relativa al coinvolgimento in un unico episodio di programmato trasporto di un apprezzabile quantitativo di droga).
3.3.2. L’ordinanza impugnata, facendo buon governo di tali coordinate ermeneutiche, con motivazione immune da vizi, con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico, ha desunto la partecipazione di COGNOME al sodalizio dai seguenti elementi indiziari: i) il suo rapporto diretto con COGNOME, individuato come uno dei “luogotenenti” del capo del sodalizio (si considera, ad esempio, che, in un caso, COGNOME chiedeva al ricorrente di organizzare una spedizione punitiva nei confronti di un pusher (cfr. pagina 19 in cui si ricostruisce la successiva attività svolta da COGNOME e documentata dal servizio di osservazione); ii) il suo rapporto con COGNOME, reputato anch’egli un pusher intraneo al sodalizio, al quale il ricorrente impartiva direttive sull’attività di spaccio (cfr. pagina 20); iii) i contatti relativi fornitura di droga, in relazione ai quali sono stati sequestrati 114 gr. circa di cocain (cfr. pagina 21); iv) i messaggi in cui Illuminato lo avvisava che era sotto controllo, di fare attenzione e di reperire dieci nuove schede “pulite” per sostituire quelle in uso (cfr. pagina 21).
Il terzo motivo è privo del necessario requisito della specificità, limitandosi alla mera enunciazione della censura del giudizio di gravità indiziaria sugli altri reat per cui è stata emessa la misura custodiale. Rileva, inoltre, il Collegio che, secondo quanto emerge dall’ordinanza impugnata (cfr. pagina 22), si tratta di una censura non dedotta con la richiesta di riesame.
5. Il quarto motivo è aspecifico e manifestamente infondato.
L’ordinanza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari considerando che la duplice presunzione stabilità dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non può ritenersi superata per effetto del tempo trascorso dai fatti contestati e ciò in ragione della gravità intrinseca di tut i reati per i quali è stata ravvisata la gravità indiziaria, delle modalità allarmanti d condotte (specie i danneggiamenti prodromici alle attività estorsive) e dell’assenza di elementi sintomatici di una recisione del legame con il sodalizio mafioso.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10 dicembre 2024
Il Consigliere NOME
Il Presidente