Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32413 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32413 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento nei confronti di ‘ COGNOME NOME nato a Tropea il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIBUNALE DI CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udite le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto raccoglimento del ricorso.
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 26 settembre 2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l’ordinanza cautelare di applicazione degli arresti domiciliari emessa nei confronti di NOME COGNOME da14.i.p. del Tribunale di Catanzaro il 9 giugno 2023 in relazione al reato di concorso in truffa ai danni dell’ente pubblico aggravato dalla final;tà di agevolazione mafiosa e dall’abuso dei poteri inerenti alla pubblica
funzione del correo NOME COGNOME (artt. . 9,110, 416-bis.1, 640, comma 2, cod. pen.).
In particolare, il 6.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva emesso l’ordinan cautelare ritenendo COGNOMECOGNOME COGNOME sindaco del Comune di Briatico e presidente dell Provincia di. Vibo Valentia, gravemente indiziato di essere stato coinvolto in u procedura ‘illecita di assunzione presso il Comune di COGNOME. Da una conversazione intercettata il 30 agosto 2019 tra NOME COGNOMECOGNOME responsabile amministrativo de Comune di Cessaniti, e NOME COGNOMECOGNOME elemento apicale del clan di ndrangheta radicato nel Comune di COGNOME, NOME aveva riferito, infatti, a COGNOME di av sistemato NOME passandogli le domande per fargli superare in terza posizione concorso per istruttore direttivo presso i servizi demografici del Comune Cessaniti. COGNOME aveva riferito a COGNOME che< NOME doveva arrivare terzo questo concorso, e che poi in questo modo sarebbe stato assunto da altro comune, ed era anche preoccupato perché, se poi NOME avesse messo le risposte giuste tutte le domande, avrebbe finito per rovinare il piano (COGNOME usava una espressione volgare per esprimere il concetto) e classificarsi primo, invece il pi era che nell'unico posto a concorso andasse un'altra persona, al secondo post finisse un'altra persona che sarebbe stata così chiamata da un altro comune ed terzo doveva finire NOME.
Lo sviluppo successivo degli atti amministrativi consentiva di verificare ch l'unico posto a concorso veniva vinto dalla nuora di NOMENOME NOME classifica effettivamente terzo, come concordato, e veniva successivamente assunto dal comune di COGNOME.
Il Tribunale del riesame annullava l'ordinanza per mancanza di gravità indiziaria perché non vi era prova che NOME avesse effettivamente ricevuto l domande della prova di esame e che avesse realmente Utilizzato tali domande' non vi era, inoltre, prova della fonte della conoscenza da parte di COGNOME COGNOME contenuto delle prove concorsuali.
Inoltre, il Tribunale del riesame rilevava anche che il posto messo a concorso presso il comune di Cessaniti era soltanto uno e NOME non ne era stato vincitor e che la sua successiva assunzione presso il Comune di COGNOME era stata determinata da una successiva procedura concorsuale aperta 11 13 dicembre del 2019, previa procedura di mobilità obbligatoria andata deserta, con cui il Comune di COGNOME aveva formalizzato la manifestazione di interesse all'utilizzo de graduatorie di altri comuni ed aveva poi selezionato i candidati in base ai ti curricolari e all'esito di un esame orale.
Il Tribunale del riesame rilevava, pertanto, che, pur trattandosi di una vicend opaca, doveva concludersi nel senso che COGNOME era stato assunto all'esito di u procedura diversa da quella di cui era ipotizzata la frode, e che, pertanto
elementi evidenziati in indagine non erano in grado di attingere il livello della gravità indiziaria necessario per una misura cautelare.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero con unico motivo in cui deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto il Tribunale, pur affermando che in caso di dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di intercettazione telefonica non siano necessari riscontri, però poi sostiene proprio la mancanza di riscontri ad esse; il Tribunale non dà conto di dubbi che possono indurre a far ritenere non genuine le dichiarazioni di COGNOME; il Tribunale omette di considerare che COGNOME rivestiva il ruolo di responsabile dell'area amministrativa del Comune di Cessaniti ed era anche il soggetto che aveva firmato la delibera di 'ammissione in graduatoria delle persone che aveVano superato la procedura di selezione, e quindi era un soggetto intraneo alla procedura selettiva; il Tribunale omette di consicierare che il piano di COGNOME esposto nell'intercettazione era proprio quella di garantire a COGNOME non l'assunzione presso il Comune di Cessaniti, ma quella presso altro comune limitrofo.-
Quanto alle esigenze cautelari, il pubblico ministero ricorrente evidenzia che COGNOME è ancora assunto presso il Comune di COGNOME, quindi proseguono gli effetti dell'attività criminosa, e sussiste la possibilità di reiterazione delle condotte con. 'riferimento a terzi soggetti che egli potrebbe agevolare dall'interno dell'amministrazione in cui è stato assunto.
3. La difesa dell'indagato ha chiesto la discussione orale.
Il difensore, AVV_NOTAIO, ha depositato ,memoria scritta con cui, evidenziando che l'indagato è stato assunto dal Comune di COGNOME per effetto di autonoma procedura selettiva cui potevano partecipare potenzialmente un numero dr soggetti indeterminati, chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. .
Con requisitoria orale, anticipata per iscritto, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l'accogliménto del ricorso.
Il difensore del ricorrente; AVV_NOTAIO, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
•
1. Il ricorso è fondato.
GLYPH
•
Il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata è affetto in diversi passaggi dal vizio di manifesta illogicità dedotto nell’unico motivo di ricorso pubblico . ministero ricorrente.
3
E’, infatti, manifestamente illogica l’affermazione che si rinviene ne motivazione dell’ordinanza impugnata, secondo cui, anche a voler ritenere genuine le dichiarazioni di COGNOME, vi sarebbe prova che questi ha passato le domande d esame a COGNOME, ma non vi sarebbe prova che questi le NOME ricevute, atteso ch un’affermazione di questo tipo presuppone che la consegna delle domande di esame da COGNOME COGNOME COGNOME non sia avvenuta di persona brevi manu, come imporrebbe una regola di condotta dei comportamenti umani dotata di plausibilità razionale (Sez. 1, Sentenza n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, P.G. in proc Romano, Rv. 281385), ma con un mezzo diverso, che potrebbe averne permesso lo smarrimento nel percorso dall’un correo all’altro, mezzo che, peraltro, non è individuato né ipotizzato nell’ordinanza, talchè l’affermazione contenuta in essa rivela una mera congettura, · ovvero una ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit ed insuscettibile di verifica empirica, in quanto tale inidonea a costituire base razionale della motivazione di un provvedimento giudiziario (Sez. 5, Sentenza n. 25616 del 24/05/2019, P.M. in proc. Devona, Rv. 277312).
E’, inoltre, manifestamente illogica · l’affermazione che si rinviene ne i , motivazione dell’ordinanza impugnata, secondo cui, anche a voler ritenere provato che NOME NOME ricevuto le domande di esame da NOME, non vi è prova che egli le NOME utilizzate, atteso che la prova di un fatto non è soltanto la prova s che si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento ed è ido ad attribuire allo stesso il carattere della certezza (Sez. 2, Sentenza n. 1470 22/04/2020, Bekaj, lb.í. 279408), ma anche quella derivante dalla concatenazione degli indizi (Sez. 2, Sentenza n. 45851 del 15/09/2023, COGNOME, Rv. 285441: “in tema di processo indiziarlo, il giudice può fondare il proprio convincimento circa responsabilità dell’imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, da quale risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso”).
Nel caso in esame, non risulta valutato nell’ordinanza, secondo le regole sull concatenazione degli indizi, e nei limiti dell’accertamento dei gravi indizi prop della fase cautelare, come prova dell’esser state utilizzate da COGNOME le domande esame ricevute da COGNOME il successivo sviluppo degli eventi, ed, in particolare circostanza che COGNOME sia stato collocato effettivamente in terza posizione ne graduatoria del concorso presso il Comune di Cessaniti, come preannunciato da COGNOME, e sia stato assunto successivamente da un comune vicino, anche qui come preannunciato da COGNOME; non è stata considerata, inoltre, nell’ordinanz impugnata, secondo le regole della concatenazione degli indizi neanche la circostanza che l’interlocutore di COGNOME nella conversazione intercettata fosse esponente della locale di COGNOME, ovvero una persona evidentemente, interessata
•
al controllo del territorio di COGNOME, controllo che avviene anche tramite la conoscenza delle persone collocate negli uffici pubblici di governo del territorio di competenza.
E’, ancora, manifestamente illogica l’affermazione che si rinviene nella motivazione dell’ordinanza impugnata, secondo cui non è nota ja fonte della conoscenza da parte di COGNOME delle domande di esame, sia perché si tratta di una persona intranea alla procedura concorsuale presso il Comune di Cessaniti, sia perché le dichiarazioni di COGNOME contenute nella conversazione intercettata costituiscono una confessione stragiudiziale che può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice quando, valutata in sé e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato (Sez. 1, Sentenza n. 6467 del 11/05/2017, dep. 2018, Secolo, Rv. 272100; Sez. 6, Sentenza n. 23777 del 13/12/2011, dep. 2012, Zedda, Rv. 253002), genuinità” e spontaneità che non sono messe in discussione dall’ordinanza impugnata nel caso in esame.
E’, da ultimo, manifestamente illogica l’affermazione che si rinviene nella motivazione dell’ordinanza impugnata, secondo cui COGNOME sarebbe stato assunto dal Comune di COGNOME all’esito di una selezione autonoma, diversa da quella presso il Comune di Cesganiti intorbidita dal comportamento di COGNOME.
Si tratta, infatti, di affermazione che non tiene conto del rapporto di presupposizione esistente tra la procedura presso il Comune di Céssaniti (che ha consentito a NOME di ottenere la idoneità all’incarico) e la procedura presso il Comune di COGNOME (che ha consentito a NOME di ottenere l’assunzione).
Nella determina del 23 dicembre 2023, n. 149, con cui il Comune di COGNOME ha assunto NOME, correttamente prodotta nel giudizio di legittimità dalla stessa difesa dell’indagato, si legge esplicitamente che tra i requisiti di ammissione alla procedura di concorso vi è l’essere “idoneo non assunto collocato in vigenti graduatorie approvate da altri enti con piena corrispondenza tra profilo e categoria del posto che si intende di coprire con quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare, ed omogeneità del regime giuridico del posto che si intende ricoprire con quello per il quale è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare”.
Non viene, quindi, in questione lo scorrimento della graduatoria del Comune di Cessaniti, ma l’utilizzazione della graduatoria del Comune di Cessaniti ai fini dell’assunzione presso altro ente pubblico, ai sensi dell’art. 9 I. 16 gennaio 2003, n. 3, recante norme in tema di “Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici”, e dell’art. 3, comma 61, I. 24 dicembre 2003, n. 350, che regola le assunzioni mediante utilizzo delle “graduatori,e di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate’
5
Né la manifesta illogicità dell’ordinanza impugnata sul punto viene meno per effetto dell’argomento introdotto dalia difesa dell’indagato, secondo cui avre potuto presentarsi alla selezione presso il Comune di COGNOME qualsiasi candida che avesse previamente ottenuto l’idoneità, in una graduatoria dello stesso tip tutto il territorio nazionale, perché, pur essendo vera questa affermazione astratto, leggendo sempre la determina n. 149 del Comune di COGNOME, emerge che, nella selezione del candidato da assumere, il Comune aveva predeterminato, e comunicato, la decisione di voler utilizzare dei criteri di priorità, o l’utilizzazione per prime delle graduatorie di enti locali appartenenti alla prov di Vibo Valentia, solo subordinatamente ad esse di quelle di enti locali appartene alla Regione Calabria, ed, ancora in subordine, di quelle di enti locali apparten alle · altre regioni italiane; a parità di priorità, il Comune di COGNOME a predeterminato, poi, e reso nota, la decisione di scegliere la graduatoria recente.
In questo contesto, la motivazione dell’ordinanza impugnata non tiene conto della circostanza che –COGNOME era risultato idoneo alla selezione presso il Comune di Cessaniti, che fa parte della provincia di Vibo Valentia, all’esito di una graduatori approvata appena pochi mesi prima di quella indetta dal Comune di COGNOME, circostanze che nella procedura di selezione presso il Comune di COGNOME lo collocavano in una posizione di sicuro vantaggio su altri potenziali candid desiderosi di essere assunti presso il medesimo Comune.
In definitiva, l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono sta rivolte, e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, c.p.p. 7, c.p.p. Così deciso il 3 luglio 2024.