Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46688 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46688 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 23/10/2024
R.G.N. 28285/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 03/05/2024 del TRIBUNALE LIBERTA’ di Napoli;
Vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
Vista la requisitoria del Sost.Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 15/10/1995;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 3 maggio 2024 il Tribunale di Napoli – costituito ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen. – ha accolto l’appello introdotto dal Pubblico Ministero in riferimento alla «condizione cautelare» di COGNOME NOME
In particolare, il Tribunale, modificando l’originaria decisione del GIP, ha ritenuto sussistenti a carico del COGNOME i gravi indizi di colpevolezza in riferimento al concorso di costui nella condotta di porto di un’arma comune da sparo, materialmente utilizzata da COGNOME COGNOME in una determinata occasione (fatto del 1 marzo 2022 in Volla, descritto al capo b della contestazione), aggravata dal metodo mafioso. E’ stata, pertanto, ritenuta applicabile la misura della custodia cautelare in carcere in riferimento a detto capo.
1.1 Giova ricordare il particolare sviluppo del procedimento incidentale de libertate :
Il GIP in sede di prima valutazione ha ritenuto non integrata la gravità indiziaria nei confronti del coindagato COGNOME per il delitto di tentato omicidio in danno del Romano mentre ha ritenuto integrata per il solo COGNOME la gravità indiziaria per il porto dell’arma utilizzata in corso di ‘minaccia’ al gestore del locale;
Il Tribunale del Riesame in sede di appello cautelare ha ritenuto corretta la scelta del GIP di non ritenere sussistenti i gravi indizi di tentato omicidio a carico del COGNOME ma ha ritenuto presente la gravità indiziaria per il Milone nel delitto di porto della pistola calibro 6.35 materialmente custodita e poi utilizzata dal COGNOME.
Secondo il Tribunale, in estrema sintesi, può sostenersi in rapporto alle evidenze dimostrative
sinora acquisite (in particolare i filmati e le dichiarazioni rese da NOME COGNOME) che il COGNOME era consapevole del possesso dell’arma in capo al COGNOME (perchØ i due si erano recati in discoteca per aggredire un ragazzo) e, in ogni caso, avrebbe istigato – in alcuni momenti – il complice ad usarla.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME.
Il ricorso Ł affidato a tre motivi.
Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermata ricorrenza della gravità indiziaria.
Il ricorrente ritiene che le motivazioni addotte dal Tribunale non siano idonee a superare, sul piano della tenuta logica, il contenuto della ordinanza reiettiva emessa dal GIP.
Il GIP in sostanza aveva affermato che nella prima fase dell’azione (conflitto con il Raia) il COGNOME non era a fianco del COGNOME e, in ogni caso, non vi fu la estrazione dell’arma e nel secondo segmento di condotta la ricostruzione del concorso Ł incerta, posto che la persona offesa non si Ł detta certa di aver sentito le incitazioni rivolte dal COGNOME al COGNOME.
Il ribaltamento operato dal Tribunale non si basa su alcun elemento di novità e finisce con essere apodittico, basato su mere congetture.
Al secondo e al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di ravvisate esigenze cautelari e in tema di rigetto di una questione di utilizzabilità di intercettazioni operate in diverso procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, al primo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure.
1.1 Va premesso, in termini generali, che il legislatore nel prevedere – all’art. 273 cod. proc. pen. – che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come Ł noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto», ma per riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi.. di colpevolezza ), creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità), in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.
In ciò, come Ł stato piø volte chiarito da questa Corte di legittimità, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova – siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta – sottoposti a valutazione incidentale nell’ambito del sub procedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all’art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. .
La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l’applicazione della misura, sta dunque a significare che l’esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura.
In ciò Ł evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l’obbligo – per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico – di confrontarsi:
a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione (ad es. l’indizio in senso stretto – la narrazione rappresentativa di natura testimoniale – la chiamata in correità o in reità – gli elementi tratti da captazioni di conversazioni);
b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, COGNOME , Rv
253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica);
con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall’art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (disposizione per cui l’affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito).
Con ciò non si intende dire – ovviamente – che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma che, certamente lo sono in via «mediata», posto che un serio giudizio prognostico, quale Ł quello di «elevata probabilità di condanna», non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, COGNOME , rv. 250243, ove si Ł con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso – ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all’art. 530, comma 2 e all’art. 533, comma 1, prima parte – Ł dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell’ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all’esito del contraddittorio ..»).
Da qui la necessità di identificare – da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare – in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica.
Se questo Ł il compito attribuito al giudice del merito, Ł altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice di legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo, ma si realizza – doverosamente – attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione.
Sul tema, resta valido e chiaro l’insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate .
Ora, nel caso in esame la elaborazione argomentativa della gravità indiziaria sul tema del concorso non Ł adeguata e si espone ad annullamento.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha enucleato, nel corso del tempo, essenzialmente due ipotesi di possibile concorso nel reato di porto abusivo dell’arma. La prima Ł quella del «compossesso» che ricorre quando i concorrenti abbiano entrambi la materiale possibilità di entrare prontamente in possesso dell’arma (si veda, per tutte Sez. I n.45940 del 15.11.2011, rv 251585 secondo cui la configurabilità del concorso in detenzione illegale di armi, implica che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale dell’arma, si trovi, cioŁ, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne ); la seconda Ł quella della ideazione e progettazione comune di un delitto che implica l’uso dell’arma. In questa seconda ipotesi Ł evidente che risponde del porto dell’arma anche il soggetto ‘istigatore’ (concorrente morale), finanche non presente al momento della consumazione del reato (v. per tutte Sez. II n.
46286 del 23.9.2003 rv 226971 secondo cui il concorso di persone nel porto o nella detenzione di una arma non può essere escluso dalla semplice appartenenza dell’arma a uno solo dei concorrenti, se con questo gli altri abbiano programmato dei reati prevedendo la necessità della utilizzazione dell’arma e abbiano poi realizzato questi reati ).
3.1 Ora, nel caso in esame vi Ł una fragilità iniziale in termini di costruzione della contestazione, posto che il solo COGNOME Ł stato chiamato a rispondere del reato, in ipotesi, commesso con l’uso dell’arma (sia esso il tentato omicidio o la minaccia aggravata, poco rileva ai nostri fini), mentre il COGNOME sarebbe concorrente solo nel porto dell’arma (dunque in un segmento privo di finalismo verso la vittima). Dunque sembra quasi che lo stesso Pubblico Ministero non sia convinto, in tesi, della comune volontà tra il COGNOME e il COGNOME (sia pure intervenuta in corso d’opera) di recare offesa al Romano, il che indebolisce non poco, sul piano logico, la tesi del concorso nel porto dell’arma.
Ma al di là di tale considerazione vi Ł una carenza logico-dimostrativa, ad avviso del Collegio, di entrambe le ipotesi di concorso nel porto dell’arma, in ciò rivelandosi fondata la critica difensiva.
3.2 In particolare, non può non notarsi che: a) il primo momento di conflitto all’interno del locale da ballo interviene tra il COGNOME ed un altro ragazzo, tale COGNOME, ma senza che vi sia estrazione dell’arma, posto che, secondo i contenuti della decisione, il COGNOME viene colpito con una bottiglia; b) l’arma viene estratta dal COGNOME solo quando interviene il gestore del locale, NOME COGNOME per sedare la possibile rissa; c) in due momenti topici Ł provato attraverso le immagini video che il COGNOME, di certo in compagnia del COGNOME, interviene attivamente per impedire all’amico di utilizzare l’arma verso il Romano.
Si tratta di dati obiettivi che implicano, sul piano logico, l’esistenza di un serio elemento di dubbio: a) circa la consapevolezza ‘preventiva’ del Milone sul possesso dell’arma in capo al COGNOME, posto che la prima fase di scontro si realizza senza arma, come si Ł detto, e per iniziativa del solo COGNOME; b) circa l’eventuale ‘adesione’ del Milone in corso d’opera all’utilizzo dell’arma da parte dell’amico COGNOME verso il Romano.
Ciò perchØ la stessa deposizione del COGNOME, su tale seconda ipotesi, non Ł del tutto chiara, posto che la attribuzione al COGNOME della frase .. spara, spara .., su cui sostanzialmente si basa l’ipotesi di accusa, non avviene in termini di certezza, così come Ł stato evidenziato dalla difesa del ricorrente.
Vi Ł da dire, pertanto, che la ordinanza emessa dal Tribunale si confronta in modo solo apparente con la motivazione del diniego espressa dal GIP, il che comporta l’annullamento della decisione, con rinvio per nuova valutazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, Sezione per il Riesame.
Così Ł deciso, 23/10/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME